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DECRETO MINISTERIALE 2 GENNAIO 1998 N. 28 |
| REGOLAMENTO RECANTE NORME IN TEMA DI COSTITUZIONE DEL
CATASTO DEI FABBRICATI E MODALITA' DI PRODUZIONE ED
ADEGUAMENTO DELLA NUOVA CARTOGRAFIA CATASTALE |
(G.U. 24 gennaio 1998, n.45)
Titolo I
CATASTO DEI FABBRICATI
Capo I
Contenuti dell'inventario
Art. 1
Catasto dei fabbricati
1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario
del patrimonio edilizio nazionale.
2. Il minimo modulo inventariale é l'unità
immobiliare.
3. L'insieme delle unità immobiliari e degli altri
beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso
comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali
omogenei, costituiscono un'unica partita nel catasto
dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente
nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi
identitficativi degli immobili, dei soggetti e dei
relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti
che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive
mutazioni, nonchè ogni altra indicazione prevista
dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento
del territorio.
Art. 2
Unità immobiliare
1. L'unità immobiliare é costituita da
una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da
un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello
stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta
potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio
dell'attività agricola costituiscono unità
immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unità immobiliari anche le
costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse
al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché
gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati
al suolo, purché risultino verificate le condizioni
funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari
sono considerate unità immobiliari i manufatti
prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati
al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino
autonomia funzionale e reddituale.
Art.3
Immobili oggetto di censimento
1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità
immobiliari, come definite all'art. 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo
4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto,
senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione
dei caratteri specifici e della destinazione duso,
i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione
o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive
di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità
reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione
i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore agli 8
mq;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle
piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per lirrigazione
dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi
e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché
di volumetria inferiore a 150 mc
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente
infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché
quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento
murario, qualora accessori a servizio di una o più
unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di
iscrizione in catasto contestualmente alle predette
unità.
Art. 4.
Identificazione catastale
1. A ciascuna unità immobiliare e comunque ad
ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione,
é attribuito un identificativo catastale.
2. Con provvedimento del direttore del dipartimento
del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici
per la standardizzazione dell'identificativo catastale
dei beni immobili.
Capo Il
CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI
Art. 5.
Norme generali di conservazione
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente
regolamento, ai fini della conservazione del catasto
dei fabbricati si applica la normativa vigente per
il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio
decreto-Iegge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
Art. 6.
Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.
1. Ai fini della applicazione delle modalità
semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono
definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza, a fabbricati
già inseriti in mappa e comportanti un incremento
di superficie coperta minore o uguale al cinquanta
per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica
preesistente;
b) le unità afferenti fabbricati già censiti
o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale
a 20 mq; i manufatti precari in lamiera o legname,
le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le
tettoie, le vasche e simili, purché abbiano
modesta consistenza plano-volumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque
di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici,
di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali
e impiantistici, ovvero delle principali finiture
ordinariamente presenti nella categoria catastale,
cui l'immobile é censito o censibile, ed in
tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità
non é conseguibile con soli interventi edilizi
di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali
casi alla denuncia deve essere allegata una apposita
autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento
alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas.
Art. 7.
Modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria
1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti
di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione
della documentazione prevista dalla normativa citata
all'articolo 5, per l'accatastamento delle unità
immobiliari urbane. E facoltà del tecnico di
parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato
sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento
cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione
di un libretto delle misure, sulla base di elementi
desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto
aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato
rispetto ai confini di particella o capisaldi della
mappa. Al libretto di misure é allegato un
estratto di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento già prodotto,
ma non inserito in atti, in luogo della presentazione
dell'estratto di mappa, é sufficiente la citazione
degli estremi di presentazione in catasto del suddetto
atto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, secondo
periodo, il dipartimento del territorio provvede alla
predisposizione di una apposita procedura informatica
che sarà fornita gratuitamente ai consigli nazionali
delle categorie professionali abilitate alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale, affinché
provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.
Art. 8.
Qualificazione, classificazione e taiffe destimo
Accertamento e classamento delle unità immobiliari
1. Fino all'entrata in vigore delle nuove discipline
di cui all'articolo 3, commi 154 e 156, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per le operazioni di accertamento
e di classarnento delle unità immobiliari da.
iscrivere al catasto dei fabbricati si applica, per
quanto non in contrasto con le disposizioni del presente
regolamento, la normativa vigente per il nuovo catasto
edilizio urbano.
Art. 9.
Mutazoni soggettive ed oggettive
delle unità immobiliari iscritte d'ufficio
1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione
d'uso, anche solo parziale, di una unità immobiliare
iscritta dufficio al catasto dei fabbricati ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, secondo periodo, ovvero
quando é necessario conoscerne la rendita catastale
ai fini fiscali, la parte provvede al completamento
dell'accatastamento con le modalità previste
dal presente capo, per tutte le unità derivate.
2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
per la volturazione di unità immobiliari, conseguente
ad atti relativi o costitutivi di diritti reali.
Art. 10.
Accesso alla proprietà privata
1, Per le Operazioni di formazione e di conservazione
del catasto dei fabbricati, i funzionari degli uffici
del territorio, espressamente delegati e muniti di
speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di
accedere alle proprietà private dietro preavviso
dialmeno sette giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
ai tecnici professionisti abilitati alla redazione
di atti di aggiornamento cartografico, limitatatamente
all'accesso, ove necessario, a punti fiduciali. Gli
ordini professionali rilasciano, a tal fine, speciali
tessere di riconoscimento.
Titolo II
CARTOGRAFIA CATASTALE
Capo I
Requisiti di base, contenuti informativi e valenza della
cartografia catastale
Art. 11.
Requisiti di base della cartografia
I. La cartografia é costituita da un archivio
informatizzato e presenta i requisiti di essere:
a) definita ed appoggiata ad una maglia di riferiniento
di punti fiduciali, individuati plano-altimetricamente
nel sistema di riferimento nazionale;
b) costituita da una rappresentazione plano-altimetrica
basata sul tematismo fondamentale dei possessi o delle
proprietà e quello della potenzialità
produttiva agricola;
c) aggiornata con precisioni topometriche differenziate,
in funzione della conformazione orografica del territorio
e della diversa rilevanza urbanistica ed economica
dei terreni;
d) costituita da una rappresentazione di tipo numerico
a carattere vettoriale o digitale.
Art. 12.
Contenuti tematici della cartografia
1. Nella cartografia sono rappresentati i seguenti tematismi
informativi:
a) vertici di riferimento rappresentati dalla maglia
dei punti fiduciali;
b) particelle rappresentative dei possessi o proprietà
dei terreni, nonché della potezialità
produttiva del suolo;
c) particelle rappresentative dei fabbricati e delle
eventuali loro aree pertinenziali;
d) tessuto connettivo pubblico o di uso pubblico costituito
dalla rete e dalle infrastrutture viare e fluviali,
con relativa toponomastica;
e) particolari topogralci anche di non specifico interesse
catastale e altre informazioni, che permettono una
migliore lettura della cartografia.
Art. 13.
Tematismo del possesso o della proprietà
1. La cartografia ha come tematismo fondamentale di
riferimento quello della geometria dei possessi o delle
proprietà.
2. L'elemento inventariale minimo della cartografia
é la particella di possesso costituita da una
porzione di terreno, sito nello stesso comune e foglo
di mappa, caratterizzata da continuità fisica
ed isopotenzialità produttiva, nonché
da omogeneità dei diritti reali sullo stesso
insistenti.
3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono
distinte particelle. Non sono oggetto di rappresentazione
le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero
eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle
costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate
all'ordinaria coltura.
Art. 14.
Tematismo della potenzialità produttiva del suolo
1. Nella cartografia sono rappresentate le informazioni
relative al tematismo della potenzialità produttiva
dei suoli, previsto dall'articolo 2, comna 1-sexies,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 15.
Struttura logica dell'archivio informatizzato di cartografia
1. La struttura logica degli archivi informatizzati
della cartografia é costituita da diversi livelli
logici, ovvero da categorie omogenee di elementi informativi.
Detti livelli concernono:
a) la maglia dei punti fiduciali;
b) il tematismo del possesso o delle proprietà
e dell'isopotenzalità produttiva del suolo;
c) le linee perimetrali dei fabbricati e delle relative
aree di pertinenza;
d) gli elementi individuativi del collegamento con gli
archivi informatizzati del dati amministrativo-censuari;
e) altri elementi informativi geometrici di interesse
catastale, quali l'uso pubblico del suolo e la simbologia
catastale;
f) ulteriori elementi informativi geometrici anche di
non specifico interesse catastale, atti ad una migliore
lettura della cartografia.
2. Il dipartimento del territorio, con decreto del direttore
generale, ha facoltà di prevedere ulteriori
livelli logici, qualora le esigenze di gestione della
cartografia informatizzata lo richiedano.
Art. 16.
Contenuti informativi della cartografia
1. I contenuti informativi della cartografia sono di
natura metrica, cronologica, qualitativa e amministrativa.
2. Le infortmazioni di natura metrica riguardano le
coordinate piane nella rappresentazione di Gauss-Boaga
e le informazioni altimetriche costituite dalle curve
di livello e da punti quotati, tra cui i punti fiduciali
e i vertici delle particelle; le informazioni altimetriche
possono essere acquisite da cartografie tecniche di
altre istituzioni, previa verifica di conformità
alle disposizioni del presente regolamento da parte
del dipartimento del territorio; le informazioni di
natura cronologica riguardano la storicizzazione degli
elementi acquisiti ed aggiuntivi; le informazioni
di natura qualitativa distinguono lattendibilità
dellinformazione in funzione delle metodologie di acquisizione
del dato e dello scopodellaggiornamento; le informazioni
di natura amministrativa consentono il collogamento
con gli archivi informatizzati dei dati amministrativo-censuari
dei terreni e dei fabbricati.
Art.17
Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata.
1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla
elaborazione dei dati presenti nel relativo archivio
informatizzato, conserva i contenuti informativi ed
i simboli della mappa vigente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, con la sola eccezione
dei perimetri dei faffricati, che vengono evidenziati
con una linea di spessore maggiore rispetto a quello
delle rimanenti linee.
Art. 18
Valenza documentale della cartografia
1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650, la raccolta
dei fogli di mappa ottenuti con le modalità
di cui all'articolo 17, unitamente a quelli su supporto
Cartaceo preesistenti conservati dalle sezioni del
catasto terreni, costituisce la cartografia ufficiale
del dipartimento del territorio.
Capo II
RETE DI INQUADRAMENTO DEL RlLIEVO
Art. 19
Punti fiduciali
1 . II punto fiduciale è un particolare topografico,
univocamente individuato e geometricamente definito,
idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte
le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento
della cartografia e di redazione degli atti geometrici
di aggiornamento.
2. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio
due distinte maglie che vengono definife primaria e
secondaria, in relazione ai requisiti indicati negli
articoli 20 e 21.
3. L'insieme dei punti fiduciali unitamente ai vertici
di riferimento degli altri organi cartografici dello
Stato, costituiste un archivio unitatio, creato d'intesa
con gli organi medesimi presso il dipartimento del
territorio.
4. Il dipartimento del territorio, in qualità
di organo cartografico dello Stato, può certificare
la qualità dei vertici di riferimento istituiti
da enti pubblici o privati nello svolgimento dei rilevamenti
di competenza. La certificazione è resa previa
verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento,
nonché da eventuali capitolati tecnici definiti
d'intesa con gli altri organi cartografici produttori
di vertici. Tali vertici, ottenuta la certificazione,
possono essere inseriti nell'archivio di cui al comma
3.
5. Nuove modalità operative nella determinazione
della maglia primaria e secondaria dei punti fiduciali,
conseguenti agli sviluppi tecnologici, sono disciplinati
con provvedimento del direttore del dipartimento del
territorio.
Art. 20.
Maglia primaria dei punti fìduciali
(omissis)
Art. 21.
Maglia secondaria dei punti fìduciali
(omissis)
Capo III
PRODUZIONE E ADEGUAMENTO DELLA CAROGRAFIA CATASTALE
Art. 22
Disciplina dei lavori topografici e cartografici
1. Il rilevamento topografico e la formazione della
carografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso
appalti.
2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato
numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente
rilevate sul terreno o sul modello stereoscopico restituito
analiticamente o attraverso tecniche di cartografia
digitale.
3. La cartografia é inquadrata plano-altimetricamente
nel sistema geodetico nazionale.
4. Le metodologie di formazione della cartografia e
della struttura del relativo archivio informatizzato
sono disciplinate dalle norme e dalle istruzioni emanate
dal dipartimento del territorio.
Art. 23
Rappresentazione cartografica
1. La cartografia catastale è rappresentata in
fogli di mappa.
Art. 24
Precisioni plano-altimetriche della mappa.
(omissis)
Capo IV
AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE
Art. 25
Norme di conservazione
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente
regolamento, ai fini dellaggiornamento delle mappe
catastali eseguito dufficio o proposto dallutenza tecnica
esterna, si applicano la normativa di conservazione
del catasto dei terreni e le istruzioni emanate dal
dipartimento del territorio.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE
Art. 26.
Formazione del catasto deifabbricati
1. Per quanto non diversamente previsto dal preservate
regolamento, ai fini della formazione del catasto dei
fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo
catasto edilizio urbano.
2. La formazione del catasto fabbricati è avviata,
anche a mezzo di rilievi aereofotografici, a cura del
dipartimento del territorio e completata a cura della
parte, con le modalità previste nell'articolo
9. Gli uffici dipendenti provvedono alla iscrizione,
nel catasto dei fabbricati, senza attribuzione di rendita
e con apposita annotazione di provenienza attestante
la mancanza di elaborati tecnici, delle costruzioni
o porzioni di esse censite ovvero denunciate al catasto
terreni entro la data di entrata in vigore del presente
regolamento. In sede di aggiornamento degli atti del
catasto dei fabbricati con le procedure automatiche
previste dal decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 dicembre 1994, n. 300, è facoltà
dell'ufficio di operare in deroga al principio della continuità
storica delle iscrizioni catastali.
3. L'inizio delle operazioni di formazione è
oggetto di preavviso alla cittadinanza. Il dipartimento
del territorio pubblica le risultanze delle operazioni
di cui al comma 2, secondo periodo. Avverso alle predette
risultanze sono ammessi reclami e osservazioni con
le modalità previste dalla normativa richiamata
all'articolo 5, limitatamente alle incoerenze eventualmente
introdotte negli archivi in seguito alle operazioni
di immigrazione delle informazioni dal catasto terreni
a quello dei fabbricati.
4. Con provvedimento del direttore del dipartimento
del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
vengono definite le fasi di formazione del catasto
dei fabbricati e le modalità tecniche ed operative
di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.
Art. 27.
Conservazione del catasto dei fabbricati
1. Fino al completamento delle operazioni di formazione
del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26,
per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni
rurali si applica la normativa di conservazione del
catasto dei terreni.
Art. 28.
Specifiche tecniche della cartografia
1. Fino al completamento delle operazioni di adeguamento
degli atti censuari del catasto terreni e della cartografia
alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1-sexies,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
relativa alla definizione dei nuovi criteri di classificazione
e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni
che tengano conto della potenzialità produttiva
dei suoli, hanno validità le attuali specifiche
tecniche della cartografia catastale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.