| DECRETO LEGISLATIVO 20 OTTOBRE 1998 N. 368. |
| ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15
MARZO 1997, N. 59. |
(G.U. del 26 ottobre 1998, n.250)
Art. 1.
Istituzione del Ministero per i beni
e le attività culturali
1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo
9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, è istituito
il Ministero per i beni e le attività culturali, di
seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente
decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e alla promozione delle
attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni
il Ministero privilegia il metodo della programmazione;
favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti
locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati
e con le organizzazioni di volontariato. Opera per
la massima fruizione dei beni culturali e ambientali,
per la più ampia promozione delle attività culturali
garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo
in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi
settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni
di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Art. 2.
Attribuzioni del Ministero
1. Al Ministero sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni
culturali e ambientali, salve quelle di competenza
delle regioni anche a statuto speciale, delle province
autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione
vigente;
b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport
e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203,
e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni
amministrative statali nelle seguenti materie:
a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali
e dei beni ambientali;
b) promozione delle attività culturali in tutte le
loro manifestazioni con riferimento particolare alle
attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla
danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi
e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti
plastiche e figurative, al design industriale;
c) promozione del libro, della lettura e delle attività
editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei
servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
d) promozione della cultura urbanistica e architettonica,
inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni
competenti, la progettazione di opere di rilevante
interesse architettonico destinate ad attività culturali;
e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno delle
attività degli istituti culturali;
f) diffusione dell'arte e della cultura italiana alI'estero,
salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri
e d'intesa con lo stesso;
g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito
sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero:
a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) il dipartimento dello spettacolo, I'ufficio per i
rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione
delI'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie
e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi
2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali
e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al
comma 3, lettera b).
Art. 3.
Il Ministro
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
di seguito denominato: "Ministro", è l'organo
di direzione politico-amministrativa del Ministero,
ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi
e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti.
Il Ministro è componente del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono
organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui
all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo
di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza
dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo
154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
che è presieduta dal segretario generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle
commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale
degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito
il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è
aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la
tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali in data
5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
64 del 17 marzo 1992. Al Ministro riponde altresì
il servizio di controllo interno.
Art. 4.
Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati
tecnico-scientifici
1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di
seguito denominato: "Consiglio", è presieduto
dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati
tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti
personalità della cultura nominate dal Ministro, di
cui quattro su designazione della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nonchè da tre rappresentanti
del personale del Ministero eletti con le modalità
previste dal decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1977, n. 281. Il Consiglio elegge a maggioranza
tra i propi componenti un vice presidente e adotta
un regolamento interno.
2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. Essi
non possono esercitare le attività previste dall'articolo
2195 del codice civile, nè essere amministratori
o far parte di consigli di amministrazione di società
che esercitino le medesime attività. Essi inoltre
non possono costituire rapporti di collaborazione professionale
con il Ministero o, nelle materie di competenza del
Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.
3. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2,
operano, in relazione alle materie di loro competenza,
comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive,
composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano
le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione
dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di
cui all'articolo 11, comma 1.
4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono
attribuite le competenze spettanti, rispettivamente,
al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali
e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3
e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805.
5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati
tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati
di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805.
6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, possono
essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio
e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione
a forme di interazione con il Comitato per i problemi
dello spettacolo.
Art. 5.
Il segretario generale
1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze
del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità
dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria
per l'elaborazione degli indirizzi e del programma
di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività
del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento
e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa
alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo
3, comma 2.
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi
generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati
con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale è conferito
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 6.
Organizzazione del Ministero
1. I1 Ministero è organizzato secondo i principi
di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa,
di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza
e semplificazione delle procedure.
2. Il Ministero si articola in non piú di dieci uffici
dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori:
beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici,
storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee,
beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato
valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici,
attività di spettacolo, e in materia di sport per
quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g),
affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento
degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero
si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo
7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma
1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi
di Stato. Sono altresi organi del Ministero le biblioteche
pubbliche statali, nonchè i musei dotati di
autonomia ai sensi dell'articolo 8.
3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio
centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio
Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12,
17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale
per gli archivi con compiti di definizione degli standard
per l'inventariazione e la formazione degli archivi,
di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie.
L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate
con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati
gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono
essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento
di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione,
consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni
pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard
metodologici per il settore di appartenenza.
Art. 7.
Il soprintendente regionale
1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle
soprintendenze alle antichità e belle arti di cui
alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
153 del 3 luglio 1997, è conferito, previa comunicazione
al presidente della regione, con decreto del Ministro,
l'incarico aggiuntivo di soprintendente regionale per
i beni culturali e ambientali.
2. Il soprintendente regionale coordina le attività
delle soprintendenze operanti nella regione di cui
all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805. A tal fine provvede:
a) alla programmazione degli interventi delle spese
ordmane e straordinarie, individuando le priorità
sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e
formulando le conseguenti proposte ai fini del programma
di cui all'articolo 3, comma 3;
b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del
Ministro e degli interventi e delle spese prograrnmate
riferendo agli organi centrali;
c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze
e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse
umane.
3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali,
sentite le soprintendenze competenti, le proposte per
l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala
ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà
di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939,
n. 1089.
4. Il soprintendente regionale è componente della
commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro
nell'ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui
al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale
il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere
conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi,
con contratto a tempo determinato, a persone aventi
i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 8.
Soprintendenze e gestioni autonome
1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma
1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma
1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale
valore archeologico, storico, artistico o architettonico.
A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle
soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta
il trattamento economico previsto dall'articolo 7,
comma 5.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia
puó essere attribuito anche a musei, a biblioteche
pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze
archivistiche.
Art. 9.
Scuole d'informazione e studio
1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta
formazione e di studio: Istituto centrale del restauro;
Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la
patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi
di formazione e di specializzazione anche con il concorso
di università e altre istituzioni ed enti italiani
e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed
enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti
di ammissione e i criteri di selezione del personale
docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni
distaccate delle scuole già istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalità di cui
al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
del 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 10.
Accordi e forme associative
1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle
sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione
dei beni culturali e ambientali puó:
a) stipulare
accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti
privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o società.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni
e delle società il Ministero puó partecipare
anche con il conferimento in uso di beni culturali
che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto
delle associazioni, delle fondazioni e delle società
debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento,
i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero
ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una
relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma
1.
Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali
L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni
organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme
sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni
stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite
di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni
e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere
svolta dagli organi competenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto e comunque per non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
b), conserva il trattamento economico e accessorio
in godimento alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data,
con successivo riassorbimento con le modalità e le
misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, è trasferito nei ruoli del Ministero,
salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per
la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Art. 12.
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili
con il presente decreto.
2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali
e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi
e regolamentari, sono sostituite con le definizioni:
Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.