Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con



CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEL CAPO 1 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

DECRETO LEGISLATIVO 31-3-1998

Sommario


Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI:
Capo 1 - Disposizioni generali (omissis)

Titolo 2 - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE:
Capo 1 - Ambito di applicazione (omissis)
Capo 2 - Artigianato (omissis)
Capo 3 - Industria (omissis)
Capo 4 - Conferimenti ai comuni a sportello unico per le attività produttive
Capo 5 - Ricerca produzione trasporto e distribuzione di energia (omissis)
Capo 6 - Miniere e risorse geotermiche (omissis)
Capo 7 - Camere di commeercio, industria, artigianato e agricoltura (omissis)
Capo 8 - Fiere emercati (omissis)
Capo 9 - Turismo (omissis)
Capo 10 - Disposizioni comuni (omissis)
Capo 11 - Disposizioni transitorie e finali (omissis)

Titolo 3 - TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo 1 - Disposizioni generali
Capo 2 - Territorio e urbanistica
Capo 3 - Protezione della natura e dellambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione rifiuti
Capo 4 - Risorse idriche e difesa del suolo
Capo 5 - Opere pubbliche(omissis)
Capo 6 - Viabilità (omissis)
Capo 7 - Trasporti (omissis)
Capo 8 - Protezione civile (omissis)
Capo 9 - Disposizioni finali (omissis)

Titolo 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA':
Capo 1 - Tutela della salute (omissis)
Capo 2 - Servizi sociali (omissis)
Capo 3 - Istruzione scolastica (omissis)
Capo 4 - Formazione professionale (omissis)
Capo 5 - Beni e atività culturali (omissis)
Capo 6 - Spettacolo (omissis)
Capo 7 - Sport (omissis)

Titolo 5 - POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Capo 1 - Disposizioni (omissis)


TITOLO II

CapoIV

CONFERIMENTI AI COMUNI E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 23.
Conferimento di funzioni ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, I'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al migliora mento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con par ticolare riferimento alla localizzazione ed alla autoriz zazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella, raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svol gunento delle attività prod^ttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonchenella rac colta e diffusione delle informazioni concernenti gli strurnenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del I avoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

Art. 24.
Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura eistituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accessÛ, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonchetutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltuta per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, I'accordo tra gli enti locali coinvolti puÚ prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Art. 25.
Procedimento

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive eunico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o pi^ regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d)
facoltà per l'interessato, in^tilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione i favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purche abbia ottenuto la concessione edilizia;
e)
previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche delle osservaziom e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente ne economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; I'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilita previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare nspet ordmamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 26.
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dalI'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dalI'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zorie o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERRITORIO
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Art. 51.
0ggetto


1. Il presente titolo disciplina il conferirnento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità, trasporti e protezone civile.

Capo II

TERRITORIO E URBANISTICA
Sezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

Art. 52.
Compiti di rilievo nazionale


1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferlmento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fni dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unionr europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e assetto territoriale.
3.
I compiti di cui al comma 1 del presente articolo - sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.

Sezione Il - Urbanistica, pianificazione territoriale


e bellezze naturali

Art. 53.
Funzioni soppresse


Sono o restano soppresse:
a)
le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. I1150 sui progetti e le p questioni di interesse urbanistico;
b)
le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;
c)
le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;

d)
le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;

e)
le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Art. . 54.
Funzioni mantenute allo stato

1 Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzion relative:
a)
all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio, ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
b)
all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;
c)
alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone Sismiche;
d)
alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con !e modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 3 marzo 1963, n. 366;
e)
alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.
2,. Le funzoni di cui alle lettere a), b),c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

Art. 55.


Localizzazione di opere di interesse statale

1. Le procedure di localizzazione delle opere Pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi neI territorio regionale.
2.Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-terriforiali e ambiental dell'opera o dell'ntervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Art. 56


.Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti Iocali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizione della presente sezione.

Art. 57.

Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore
La regione, con la legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento proviciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dellambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dallarticolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo

Art. 58.


Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei
lavori pubblici.

SezioneI I I - Edilizia residenziale pbblica

Art. 59.


Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a)
alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonchè degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni, ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di prograrnmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire laccesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

Art. 60.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali


1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
a)
alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi del settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonchè alla definizione deIle modalità di incentivazione;
d) alla determinazione delle tpologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazone degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 61.
Disposizoni finanziarie

1. Dal 1o gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale dela Cassa depositi.e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a)
dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'artcolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazoni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi uridicesinio e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinques del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94:
d)dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:
a)
dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b)
dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e)
dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'rticolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 Marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
h) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538;
e) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725,
d)
articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge5 agosto 1978, n. 547, nonché a quelli dell'articolo18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo, sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasfermento, con corrispondente soppressione o . riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

Art. 62.
Riordino e soppressione di strutture


1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:
a)
il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

Art. 63.


Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri. le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasfermento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo

A rt. 64.
Patrimoonio edilizio


1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubbica, fatto salvo quello di proprietà degli enti
locali.

Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici
e conservazione dei registri immobiliari

Art. 65.
Funzioni mantenute allo Stato


1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative
a)
allo studio e allo svluppo di metodologie inerenti alle classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;
b)
alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani al fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
c)
alla disciplna dei libri fondiari;
d)
alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovo, vazione e annotazione di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei trbuti speciali, ivi compresa la regolarnentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
f) allindividuazone di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formaziotie di mappe e cartografie catastali;
g)
al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;
li
alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati;

Art. 66.
Funzioni conferite agli enti locali

1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisone degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
b)
alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
e) alla rilevaziorie dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugl immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

Art. 67.
Organismo tecnico

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordnamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornarnento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3.Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgoio corrispondenti funzioni a livello centrale.

Capo III

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione I - Funzioni di carattere generale
e di protezione della fauna e della flora

Art. 68.
Funzioni


1. E soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

Art. 69.
Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:
a)
al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinanento nazionale.
b)
alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c)
alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d)
alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
e)
alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
f)
alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
g)
all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i)
alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l)
all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
m)
all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n)
all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p)
alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le ftnzioni relative:
a)
alla informazione ed educazione ambientale;
b)
alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza ai fini di prevenzone del danno ambientale;
d)
alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Art. 70.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali


1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste in particolare:
a)
i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b)
il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione aIla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazonale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa, esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 70


Valutalutazione di impatto ambientale

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:
a)
le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
b)
le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;

c)
gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;

d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

Art. 72.
Attività a rischio di incidente rilevante


1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verificaica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni nonché per le procedure di dichiarazione.

Art. 73.
Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzionalità statali


1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dellambiente ai sensi dellarticolo 68 le seguenti funzioni:
a)
la determinazione delle priorità dellazione ambientale
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c)
la ripartizione delle risorse finanziarie, assegnate tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
3. E conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

Art. 74.
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli esiti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovable una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2 un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6.Resta salva lefficacia dei provvedimenti adottati in base allart. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino allemanazione della disciplina regionale e alladozione dei relativi strumenti di pianificazione.

Art. 75
Riordino di strutture


Nellambito del riordino di cui allarticolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per lambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui allart. 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui allart. 3, commi 7 e 8 della legge 6 dicembre 1991, n.394

Sezione II Parchi e riserve naturali
Art. 76
Funzioni soppresse


E soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.

Art. 77
Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dellart. 1, comma 4 lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Lindividuazione, listituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e ladozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della Natura, sono operati, senza la Conferenza unificata.

Art. 78
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali


1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate allart. 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti dintesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.

Capo V

OPERE PUBBLICHE
Art. 93.
Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con finanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amminstrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;
f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
g)
ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli intervetiti per il giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'osservatorio dei lavori pubblici.
4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 94
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali


1. Ai sensi dellarticolo 4, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dellart 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: lindividuazione delle zone sismiche, la formazione e laggiornamento di elenchi delle medesime zone
b) lautorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV
c) la valutazione tecnico amministrativa e lattività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
d) ledilizia di culto
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dallarticolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Art. 95
Interventi di interesse nazionale

in aree urbane e metropolitane


1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articoIo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.
2. Ai soggetti di cui al comna 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 96.

Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dellamministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
a)
il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b)
il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c)
la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
d)
gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
f)
i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.


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