TITOLO II
CapoIV
CONFERIMENTI AI COMUNI E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Art. 23.
Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, I'ampliamento, la cessazione,
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia
di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono,
nella propria autonomia organizzativa e finanziaria,
anche attraverso le province, al coordinamento e al
migliora mento dei servizi e dell'assistenza alle imprese,
con par ticolare riferimento alla localizzazione ed
alla autoriz zazione degli impianti produttivi e alla
creazione di aree industriali. L'assistenza consiste,
in particolare, nella, raccolta e diffusione, anche
in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento
e lo svol gunento delle attività prod^ttive nel territorio
regionale, con particolare riferimento alle normative
applicabili agli strumenti agevolativi e all'attività
delle unità organizzative di cui all'articolo 24,
nonchenella rac colta e diffusione delle informazioni
concernenti gli strurnenti di agevolazione contributiva
e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori
dipendenti e del I avoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente
attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.
Art. 24.
Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata,
anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo
23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile
dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura eistituito uno sportello
unico al fine di garantire a tutti gli interessati
l'accessÛ, anche in via telematica, al proprio
archivio informatico contenente i dati concernenti
le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale,
gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie,
nonchetutte le informazioni disponibili a livello
regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività
promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltuta
per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche
essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti
d'area, I'accordo tra gli enti locali coinvolti puÚ
prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto
o del contratto.
Art. 25.
Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione
all'insediamento di attività produttive eunico.
L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della
sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o pi^ regolamenti
ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del
procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento
alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione
per l'attestazione, sotto la propria responsabilità,
della conformità del progetto alle singole prescrizioni
delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, in^tilmente decorsi i
termini per il rilascio degli atti di assenso previsti,
di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni
prodotte, previa valutazione i favorevole di impatto
ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purche
abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino
nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni,
fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali
suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella
qualità di amministrazione procedente, ove non sia
esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla
conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono
il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge
15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi
quando il progetto contrasti con le previsioni di uno
strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza
di servizi registri un accordo sulla variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente
il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni,
proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi
nonche delle osservaziom e opposizioni formulate dagli
aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942,
n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti
abilitati non collegati professionalmente ne
economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa,
con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa,
entro i termini stabiliti; I'autorizzazione e il collaudo
non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse
responsabilita previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare nspet
ordmamenti alle norme fondamentali contenute nel presente
articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione.
Art. 26.
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali
e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture
e dei sistemi necessari a garantire la tutela della
salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime
leggi disciplinano altresi le forme di gestione unitaria
delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente
attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati,
anche costituiti ai sensi di quanto previsto dalI'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dalI'articolo
22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè
le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle
aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione.
Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente
attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni
concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le
aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente
tra le aree, zorie o nuclei già esistenti, anche se
totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento
di individuazione partecipano gli enti locali interessati.
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERRITORIO
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Art. 51.
0ggetto
1. Il presente titolo disciplina il conferirnento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi
in tema di territorio e urbanistica, protezione della
natura e dell'ambiente, tutela dell'ambente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo, opere pubbliche, viabilità, trasporti
e protezone civile.
Capo II
TERRITORIO E URBANISTICA
Sezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale
Art. 52.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale
i compiti relativi alla identificazione delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale
con riferlmento ai valori naturali e ambientali, alla
difesa del suolo e alla articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza
statale, nonché al sistema delle città
e delle aree metropolitane, anche ai fni dello sviluppo
del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi
internazionali e il coordinamento con l'Unionr europea
di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge
15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane
e assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo
- sono esercitati attraverso intese nella Conferenza
unificata.
4. All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera
a) è abrogata.
Sezione Il - Urbanistica, pianificazione territoriale
e bellezze naturali
Art. 53.
Funzioni soppresse
Sono o restano soppresse:
a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore
dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della
legge 17 agosto 1942, n. I1150 sui progetti e le p
questioni di interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di
coordinamento;
c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli
esperti di pianificazione;
d) le residue funzioni statali in materia di piani di
ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale
e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed
economica.
Art. . 54.
Funzioni mantenute allo stato
1 Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n.
59, le funzion relative:
a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni
territoriali, con particolare riferimento ai compiti
di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio, ed
al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai
comuni;
b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione
di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente,
e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare
i diversi sistemi per una più agevole lettura
dei dati;
c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale
per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni
in zone Sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare
e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei
limiti e con !e modalità di cui alle leggi speciali
vigenti nonché alla legge 3 marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito
urbano che implichino un intervento coordinato da parte
di diverse amministrazioni dello Stato.
2,. Le funzoni di cui alle lettere a), b),c) ed e) del
comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza
unificata.
Art. 55.
Localizzazione di opere di interesse statale
1. Le procedure di localizzazione delle opere Pubbliche
di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni
e dagli enti locali sono attivate previa presentazione
alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione
interessata, di un quadro complessivo delle opere e
degli interventi compresi nella propria programmazione
triennale, da realizzarsi neI territorio regionale.
2.Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici
vigenti conseguente all'approvazione di progetti di
opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente
è tenuta a predisporre, insieme al progetto,
uno specifico studio sugli effetti urbanistico-terriforiali
e ambiental dell'opera o dell'ntervento e sulle misure
necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
Art. 56
.Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti Iocali ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente
mantenute allo Stato dalle disposizione della presente
sezione.
Art. 57.
Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni
di settore
La regione, con la legge regionale, prevede che il piano
territoriale di coordinamento proviciale di cui all'articolo
15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore
e gli effetti dei piani di tutela nei settori della
protezione della natura, della tutela dellambiente,
delle acque e della difesa del suolo e della tutela
delle bellezze naturali, sempreché la definizione
delle relative disposizioni avvenga nella forma di
intese fra la provincia e le amministrazioni, anche
statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani
di tutela di settore conservano il valore e gli effetti
ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale
e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dallarticolo
149, comma 6, del presente decreto legislativo
Art. 58.
Riordino e soppressione di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è
ricompresa, in particolare, la direzione generale del
coordinamento territoriale presso il Ministero dei
lavori pubblici.
SezioneI I I - Edilizia residenziale pbblica
Art. 59.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti
relativi:
a) alla determinazione dei principi e delle finalità
di carattere generale e unitario in materia di edilizia
residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi
generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio
abitativo, nonchè degli standard di qualità
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni, ed agli altri
enti locali interessati, all'elaborazione di prograrnmi
di edilizia residenziale pubblica aventi interesse
a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione
e valutazione dei dati sulla condizione abitativa;
a tali fini è istituito l'Osservatorio della
condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire laccesso
al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno
abbienti e agli interventi concernenti il sostegno
finanziario al reddito.
Art. 60.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte
le funzioni amministrative non espressamente indicate
tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo
59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli
obiettivi del settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate
al settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonchè alla definizione deIle modalità
di incentivazione;
d) alla determinazione delle tpologie di intervento
anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano
e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazone degli
alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza
abitativa, nonché alla determinazione dei relativi
canoni.
Art. 61.
Disposizoni finanziarie
1. Dal 1o gennaio 1999 sono accreditate alle singole
regioni le disponibilità esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sulle annualità corrisposte dallo Stato alla
sezione autonoma per l'edilizia residenziale dela Cassa
depositi.e prestiti, relativamente ai limiti di impegno
autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978,
n. 457;
b) dall'artcolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito, con modificazoni, dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai
commi uridicesinio e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo
21 quinques del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94:
d)dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo
1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio
1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1998, sono versate alle
regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978,
n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal
comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'rticolo 10 della
legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna
regione, il cui versamento è stato prorogato
dall'articolo 22 della legge 11 Marzo 1988, n. 67 e
dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995,
n. 355, effettuato dalla Cassa depositi e prestiti
su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità
a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie
sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze
di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui
al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da
quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498;
h) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 538;
e) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725,
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente
articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere
e) ed f) dell'articolo 13 della legge5 agosto 1978,
n. 547, nonché a quelli dell'articolo18 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite
con il presente decreto legislativo, sono devolute
alle regioni contestualmente alla data del trasfermento,
con corrispondente soppressione o . riduzione dei capitoli
di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalità
di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente
nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.
Art. 62.
Riordino e soppressione di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è
ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per
l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi
e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente
all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo
le modalità di cui all'articolo 63 del presente
decreto legislativo:
a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica
(CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il
relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente
di documentazione.
Art. 63.
Criteri e modalità per il trasferimento alle
regioni
1. La competente amministrazione dello Stato propone
alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo
9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri. le modalità
ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle
regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi
di programma tra la competente amministrazione dello
Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasfermento
stesso, tenendo conto della necessità di garantire
l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve
completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo
A rt. 64.
Patrimoonio edilizio
1. Con successivo provvedimento legislativo verrà
definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale
pubbica, fatto salvo quello di proprietà degli
enti
locali.
Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici
e conservazione dei registri immobiliari
Art. 65.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative
a) allo studio e allo svluppo di metodologie inerenti
alle classificazione censuaria dei terreni e delle
unità immobiliari urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per
la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili
urbani al fini delle revisioni generali degli estimi
e del classamento;
c)alla disciplna dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione
delle formalità di trascrizione, iscrizione,
rinnovo, vazione e annotazione di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali,
delle tasse ipotecarie e dei trbuti speciali, ivi compresa
la regolarnentazione di eventuali privilegi, di sgravi
e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi
connessi a tali imposte;
f) allindividuazone di metodologie per l'esecuzione
di rilievi e aggiornamenti topografici e la formaziotie
di mappe e cartografie catastali;
g) al controllo di qualità delle informazioni,
e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;
li alla gestione unitaria e certificata dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera
g), assicurando il coordinamento operativo per la loro
utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai
soggetti interessati;
Art. 66.
Funzioni conferite agli enti locali
1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni
relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano, nonché alla revisone degli estimi e
del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
65, lettera h);
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad
eventi calamitosi;
e) alla rilevaziorie dei consorzi di bonifica e degli
oneri consortili gravanti sugl immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1
possono essere esercitate dalle comunità montane
d'intesa con i comuni componenti.
Art. 67.
Organismo tecnico
1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere
d), e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordnamento
delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite
ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con
i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente
decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico,
assicurando la partecipazione delle amministrazioni
statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale
e speciale, al rilevamento e aggiornarnento topografico,
all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione
delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione,
provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo
Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso
alle comunità montane, avvalendosi di norma
dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3.Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni
possono, al fine di contenere le spese, provvedere
anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico
di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che
svolgoio corrispondenti funzioni a livello centrale.
Capo III
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE
DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI
Sezione I - Funzioni di carattere generale
e di protezione della fauna e della flora
Art. 68.
Funzioni
1. E soppresso il programma triennale per la tutela
dell'ambiente.
Art. 69.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo
nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e
delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente
e alla conseguente definizione di obiettivi e delle
iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinanento
nazionale.
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree
naturali protette, terrestri e ivi comprese le zone
umide, riconosciute di importanza internazionale o
nazionale, nonché alla tutela della biodiversità,
della fauna e della flora specificamente protette da
accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione
della qualità dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi
di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari
al raggiungimento di un livello adeguato di tutela
dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione
in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo
18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di
navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente
di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili,
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11
febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della
flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione
di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e)
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate dall'articolo
1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonché
quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione
degli accordi di programma di cui all'articolo 72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente
con le regioni, le ftnzioni relative:
a) alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche
di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza ai fini di prevenzone del
danno ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività
di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo
finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti
di cui al comma 1, ivi comprese le attività
di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA) e sull'istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono
esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti
di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Art. 70.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69
sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone
costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e
detenzione degli animali selvatici, il ricevimento
di denunce, i visti su certificati di importazione,
il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione
aIla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa
di cui alla Convenzione sul commercio internazonale
delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate
di estinzione (CITES), resa, esecutiva dalla legge
19 dicembre 1975, n. 874;
le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale
dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio
delle funzioni di competenza statale.
Art. 70
Valutalutazione di impatto ambientale
1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)
sono di competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe
più regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale
e nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante
impatto;
d) le opere la cui autorizzazione è di competenza
dello Stato.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche
categorie di opere, interventi e attività attualmente
sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale
da trasferire alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in
capo allo Stato è subordinato, per ciascuna
regione, alla vigenza della legge regionale della VIA,
che provvede alla individuazione dell'autorità
competente nell'ambito del sistema delle regioni e
delle autonomie locali, ferma restando la distinzione
tra autorità competente e soggetto proponente.
Art. 72.
Attività a rischio di incidente rilevante
1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative
relative alle industrie soggette agli obblighi di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti
discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché
quelle che per elevata concentrazione di attività
industriali a rischio di incidente rilevante comportano
l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente
e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del
presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti
incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza
del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente
all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa
attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente
di cui all'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma
tra Stato e regione per la verificaica dei presupposti
per lo svolgimento delle funzioni nonché per
le procedure di dichiarazione.
Art. 73.
Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di
soppressione di funzionalità statali
1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza
della soppressione del programma triennale di difesa
dellambiente ai sensi dellarticolo 68 le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle priorità dellazione
ambientale
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie, assegnate
tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela
ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata
con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti
pubblici o privati, si procede con intesa, accordo
di programma o convenzione.
3. E conferita, previa intesa, alla regione Sardegna
l'attuazione di tutti gli interventi necessari per
la realizzazione del programma di salvaguardia del
litorale e delle zone umide nell'area metropolitana
di Cagliari cui all'articolo 17, comma 20, della legge
11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede
allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali
in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.
Art. 74.
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è
abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli esiti locali, nei rispettivi
territori, individuano le aree caratterizzate da gravi
alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici,
nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per
l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2,
le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio
di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità
per un periodo di cinque anni ed è rinnovable
una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma
2 un piano di risanamento teso ad individuare in via
prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni
di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute commi da 1 a 4 si applicano
anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi
ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
6.Resta salva lefficacia dei provvedimenti adottati
in base allart. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
fino allemanazione della disciplina regionale e alladozione
dei relativi strumenti di pianificazione.
Art. 75
Riordino di strutture
Nellambito del riordino di cui allarticolo 9 del presente
decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per lambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale
di specie selvatiche di cui allart. 4, comma 2 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette
di cui allart. 3, commi 7 e 8 della legge 6 dicembre
1991, n.394
Sezione II Parchi e riserve naturali
Art. 76
Funzioni soppresse
E soppresso il programma triennale per le aree naturali
protette.
Art. 77
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dellart. 1, comma 4 lettera c), della legge
15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti
e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve
statali, marine e terrestri, attribuiti allo stato
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Lindividuazione, listituzione e la disciplina generale
dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle
marine e ladozione delle relative misure di salvaguardia
sulla base delle linee fondamentali della Carta della
Natura, sono operati, senza la Conferenza unificata.
Art. 78
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree
naturali protette non indicate allart. 77 sono conferite
alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate,
sulla base di criteri stabiliti dintesa con la Conferenza
Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei
parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a
regioni o enti locali.
Capo V
OPERE PUBBLICHE
Art. 93.
Funzioni mantenute allo Stato 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi
operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno
con finanziamento dell'Unione europea e dello Stato
membro, escluse la realizzazione e la gestione degli
interventi;
b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione delle opere pubbliche relative a organi
costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate
di interesse nazionale con legge statale;
d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di opere in materia di difesa, dogane,
ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento
della realizzazione e della manutenzione ordinaria
e straordinaria degli immobili destinati a ospitare
uffici dell'amminstrazione dello Stato, nel rispetto
delle competenze conferite alle regioni e agli enti
locali e fatte salve le procedure di localizzazione
e quanto previsto dall'articolo 55;
f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente
al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici;
g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone
sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle
medesime zone;
h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti
delle opere di competenza statale ai sensi del presente
articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista
dalle vigenti leggi relativamente agli intervetiti
per il giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni
attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici e all'osservatorio dei lavori pubblici.
4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma
1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Art. 94
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Ai sensi dellarticolo 4, comma 2 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni
relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione
straordinaria di tutte le opere relative alle materie
di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge,
n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi
delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del
presente decreto legislativo. Tali opere comprendono
gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici
o a calamità naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche
non espressamente indicate nelle disposizioni dellart
93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite
alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
lindividuazione delle zone sismiche, la formazione
e laggiornamento di elenchi delle medesime zone
b) lautorizzazione alla costruzione di elettrodotti
con tensione normale sino a 150 kV
c) la valutazione tecnico amministrativa e lattività
consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva
competenza;
d) ledilizia di culto
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi
bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso
intervento nel Mezzogiorno, con le modalità
previste dallarticolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449
Art. 95
Interventi di interesse nazionale
in aree urbane e metropolitane
1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del
comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma
1 dell'articoIo 93, la realizzazione delle opere di
cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse
nazionale e finanziate con leggi speciali relative
a singole aree urbane o metropolitane è delegata
alle città metropolitane ovvero, in mancanza,
al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel
territorio comunale e alla provincia per le opere da
realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana
o metropolitana interessata.
2. Ai soggetti di cui al comna 1 spetta, per i territori
di rispettiva competenza, il coordinamento generale
degli interventi relativi ad opere di competenza dello
Stato, della regione e degli enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui
al comma 1 è definita in sede di commissioni
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
e composte da un pari numero di rappresentanti dello
Stato e di rappresentanti della regione e della città
metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e
della provincia. La composizione e i compiti di tali
commissioni sono definti con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa la deliberazione
del Consiglio dei ministri.
Art. 96.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono
ricompresi gli uffici centrali e periferici dellamministrazione
dello Stato competenti in materia di opere pubbliche
e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero
dei lavori pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei
servizi speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile
per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento
istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.