| DIRETTIVA MINISTERIALE 15 SETTEMBRE 1998 |
| CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA SULLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 8, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 651, RECANTE MISURE URGENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000. |
(G.U. del 9 novembre 1998, n. 262)
PREMESSA.
Com'è noto l'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre
1996, n. 651, demanda al Ministro dei lavori pubblici
il compito di assicurare il monitoraggio e la vigilanza
sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza
dello Stato, nonchè di quelle i cui progetti
sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, a norma dell'art. 6, comma 5, della
legge n. 109/1994, e successive modificazioni;
Visti i provvedimenti emanati al fine di assicurare
il monitoraggio, si dispone che la funzione di vigilanza
venga svolta dal Servizio di ispettorato in indirizzo,
che si avvale di un gruppo di lavoro costituito con
decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 4406, coordinato
dal Capo del servizio di ispettorato medesimo, secondo
i criteri e con le modalità appresso indicate.
2. Criteri generali della vigilanza.
Con riguardo al contenuto ed ai limiti del potere di
vigilanza appare opportuno precisare che esso va esercitato
conformemente ai principi consolidati (vedi ad es.
Corte dei conti _ Sez. contr. enti 22 maggio 1990),
evitando ogni interferenza sulle attribuzioni degli
organi deputati alla gestione dei lavori secondo le
proprie norme ordinamentali e sulla connessa responsabilità
di legge.
Da ció discende che la funzione di vigilanza
si esercita in presenza di circostanze particolari
e definite con riguardo alle finalità specifiche dell'azione
amministrativa; e non già genericamente e diffusamente
con possibile violazione dell'autonomia dell'organo
di gestione e con potenziale pregiudizio per l'efficacia
stessa della vigilanza.
2. Ambito soggettivo ed oggettivo della vigilanza.
La legge dispone che la vigilanza è esercitata
sulle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonchè
su quelle i cui progetti sono sottoposti al parere
del (consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma
dell'art. 6, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni.
Sottoposte a vigilanza sono dunque le opere comprese
nel piano di cui all'art. 1, comma I e seguenti, della
legge n. 651/1996, comunque realizzate da organi dell'amministrazione
statale, come i Ministeri in indirizzo; ovvero da soggetti
o enti pubblici appartenenti alla Amministrazione statale
in senso allargato, come l'Anas e le Ferrovie. Sono
inoltre sottoposte a vigilanza tutte le altre opere
previste nelIo stesso piano da chiunque realizzate
se di importo superiore ai 25 milioni di ECU e perciÚ
sottoposteessendo finanziate dallo Statoal parere obbligatorio
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi
delI'art. 6, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Poichè la legge si riferisce ai progetti sottoposti
al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
richiamando al riguardo genericamente il disposto dell'art.
6, comma S, legge citata, devono ritenersi oggetto
di vigilanza anche le opere d'importo inferiore a quello
suindicato per le quali il provveditore abbia fatto
uso della facoltà, riconosciutagli dalla legge, di
demandarle all'esame del Consiglio, anzichè
a quello del Comitato tecnico amministrativo da lui
presieduto.
Giova inoltre precisare che l'espressione 'opere pubbliche"
contenuta nella legge n. 651/1996, deve intendersi
equivalente, ai fini che qui interessano, all'espressione
'lavori pubblici"usata dal legislatore della legge
n. lO9/1994 per definire l'ambito oggettivo di applicazione
della legge quadro.
Gli interventi previsti nel piano diversi da quelli
che hanno per oggetto lavori pubblici, quali gli appalti
di forniture o servizi, esulano dall'ambito di applicazione
della presente direttiva.
3. Criteri e modalità della vigilanza.
La vigilanza prevista dalla legge ovviamente non sostituisce
nè surroga alcuna competenza di amministrazione
attiva o di controllo. Essa ha piuttosto carattere
integrativo rispetto alla funzione di programmazione
degli interventi. La legge, infatti, nell'intento di
assicurare l'efficacia delle misure disposte, prevede
che il piano degli interventi possa essere modificato
o integrato sulla base dei dati rilevati in fase di
attuazione, con le modalità ed i criteri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 dicembre 1996, allegato c), (Gazzetta Ufficiale
n. 53/1997), modif1cato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1997 (Gazzetta
Ufficiale n. 161/1997) dal soggetto incaricato del
servizio di monitoraggio.
L'attività di monitoraggio si risolve secondo le prescrizioni
date con i citati provvedimenti nella formulazione
di vari indici di criticità dei vari interventi elaborati
con prevalente riferimento all'entità dello scostamento
rilevato rispetto ai costi ed ai tempi indicati ai
sensi dell'art. l, comma 3, lettere b), c) e d).
Allo scopo di assicurare la maggiore efficacia della
funzione di vigilanza, si dispone che essa nella prima
fase di applicazione della presente direttiva riguardi
le opere che presentano il pi^ alto indice di criticità,
come specificato in appresso, estendendosi a quegli interventi
la cui titolarità gestionale e attuativa possa essere
ricondotta ad un organo dell'amministrazione statale.
Espletati gli accertamenti, le verifiche e i sopralluoghi
necessari l'ufficio incaricato redigerà, nel pi^ breve
tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni
dalla data di comunicazione dello stato di criticità
dell'opera, una dettagliata relazione sull'attività
svolta, dando conto dei motivi del ritardo sul programma
e degli aumenti dei costi accertati, esprimendo, altresì,
le proprie valutazioni e le proposte di soluzione sulla
concreta possibilità di ricondurre l'esecuzione dell'opera
entro le previsioni di piano.
L'ufficio di vigilanza avrà altresì cura di informare
l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi e il Commissario
straordinario dell'esito degli accertamenti svoiti.
Su specifica richiesta dello scrivente l'uff1cio di
vigilanza esprimerà, altresì, le proprie valutazioni
sull'opportunità di addivenire al definanziamento
ai sensi degli articoli 1, comma 3_bis, e 2, comma
2_bis, della legge ovvero, sentito l'organo attuatore,
sulla utilizzazione delle parti dell'opera eventualmente
già eseguite, anche ai fini della individuazione di
lotti funzionali e fruibili, in previsione di una eventuale
modifica del programma.
Gli organi attuatori cui la presente è diretta
per conoscenza nonchè gli altri eventuali beneficiari
del finanziamento di cui all'art. 1, comma 3, della
legge presteranno ogni collaborazione all'ufficio incaricato
della vigilanza. In particolare assicureranno l'accesso
in cantiere ai funzionari incaricati di sopralluogo
e forniranno tutti gli atti e le informazioni richieste.
Il soggetto incaricato del monitoraggio fornira all'ufficio di vigilanza, per il tramite dell'Ufficio per Roma
Capitale e Grandi Eventi, i chiarimenti e precisazioni
ritenuti necessari.
L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi comunicherà,
senza indugio, al Servizio di ispettorato tecnico l'elenco
delle opere della ctg. "L"e "BC" comprese nel
gruppo 3 di cui ai punti 1.2 e 3.3 del capitolato d'oneri
e del disciplinare tecnico, allegato B, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 161/1997), vale a dire
delle opere che, a seguito delle verifiche di monitoraggio,
risultano con coefficiente di rischio superiore al
valore di 0.50.