| DELIBERAZIONE COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 5 AGOSTO 1998 N 100. |
| DIRETTIVE PER IL COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI REGIONALI
NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DI CUI ALL'ART.
16, COMMA 1, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266. |
(G.U. 17 novembre 1998 n.269)
1. Aree di applicazione.
1.1. Le aree interessate dalla presente deliberazione
sono quelle dell'intero territorio nazionale.
1.2. Le agevolazioni alle imprese sono soggette, per
quanto non disposto dalla presente deliberazione, alle
disposizioni previste dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole
e medie imprese pubblicata nella G.U.C.E. n. C/213
del 23 luglio 1996.
2. Progetti strategici.
2.1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266 sono riconosciuti come strategici i progetti
che hanno ad oggetto la riqualificazione delle attività
commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie
e nelle aree rurali e montane.
2.2. Le iniziative da includere nei programmi attuativi
delle regioni dovranno mirare:
a) alla riqualificazione e rivitalizzazione del sistema
distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali
e montani ivi compresi interventi per i mercati su
aree pubbliche, su centri commerciali naturali;
b) al recupero e alla riconversione di comprensori turistici
in crisi;
c) alla riqualificazione delle attività turistiche
di assistenza ed informazione nei centri storici e
nelle aree rurali e montane;
d) a garantire l'offerta commerciale in particolare
contesti urbani ed in aree rurali e montane scarsamente
popolate.
3. Programmi attuativi regionali
3.1. Le Regioni interessate presentano, nell'ambito
dei progetti strategici di cui al precedente punto
2, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
i programmi attuativi che siano in grado di migliorare
i fattori di competitività delle imprese del commercio
e del turismo e di determinare ricadute occupazionali.
3.2. Il programma attuativo regionale dovrà contenere:
a) le motivazioni dell'intervento proposto e la descrizione
del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico
entro il quale verrà realizzato;
b) I'indicazione degli obiettivi generali e specifici
che si intendono raggiungere;
c) la descrizione degli interventi proposti, con l'indicazione;
c.1) dell'articolazione degli interventi per tipologia
di azioni;
c.2) della forma di intervento;
c.3) della identificazione dei soggetti beneficiari;
c.4) degli eventuali limiti massimo e minimo delI'investimento
ammissibile;
c.5) della fissazione, per gli interventi a favore delle
imprese, della percentuale di aiuto nell'ambito di
quella massima stabilita dall'Unione europea;
c.6) delle modalità che la Regione intende attuare
per la verifica preliminare ed il controllo sistematico
dell'impatto ambientale provocato nel medio e lungo
periodo;
d) i risultati attesi, con particolare riguardo all'occupazione;
e) i tempi di attuazione, nel rispetto di quanto previsto
al successivo punto 6.5;
f) gli aspetti finanziari, il piano di copertura delI'intervento
proposto, con l'indicazione della quota di cofinanziamento
regionale, nel rispetto di quanto previsto al punto
5, ed il riferimento allo strumento normativo che assicura
tale intervento;
g) il regime delle revoche.
3.2.- bis Qualora i programmi attuativi regionali prevedano
interventi a favore di soggetti pubblici, le relative
misure devono integrarsi con quelle di incentivazione
a favore delle imprese.
3.3. Qualora i programmi attuativi regionali prevedano
interventi a favore delle imprese, i soggetti beneficiari
possono essere:
a) le imprese che esercitano attività commerciali all'ingrosso
ed al dettaglio o di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, ivi comprese le società cooperative
di consumo, inclusa l'attività di commerci all'ingrosso
di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici;
b) le imprese turistiche di cui alla legge n. 217 del
17 maggio 1983 ed alle leggi regionali di settore,
nonchè le agenzie di viaggio;
c) le imprese e gli organismi fornitori di servizi
strettamente connessi agli interventi elencati al punto
2.2, ivi compresi i centri di assistenza tecnica di
cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 e previsti nei programmi attuativi
regionali;
d) gli organismi associati, costituiti con prevalenza
numerica tra le imprese commerciali e turistiche che
svolgono attività di gestione di servizi comuni per
gli associati.
In tal caso, ai fini della determinazione della dimensione
aziendale, si applicano i limiti per le imprese fornitrici
di servizi di cui ai decreti del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre
1997, e del 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, e le intensità
di aiuto massime concedibili sono quelle fissate dall'Unione
europea.
3.4. Nell'ambito dei programmi attuativi regionali possono
essere agevolati gli interventi la cui realizzazione
abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio delI'anno
in cui le regioni presentano i programmi al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3.5. Le regioni, nella predisposizione dei programmi
attuativi, possono, tenuto conto delle direttive fornite
dalla presente deliberazione, differenziare gli interventi
previsti con riferimento alla tipologia dei soggetti
beneficiari, alla localizzazione, alla forma ed al
settore di intervento.
4. Spese agevolabili
4.1. Le spese ammissibili sono definite dalle regioni
nei programmi attuativi regionali.
4.2. Sono escluse, in ogni caso, le spese relative a
materiali di consumo e a contratti di manutenzione.
Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo
se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa,
iscritte al registro alle imprese della Camera di commercio,
industria ed artigianato, e da enti pubblici o privati
aventi personalità giuridica, nonchè da professionisti
iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.
4.3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese
per le quali sono state ottenute altre agevolazioni,
concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative,
escluse quelle del cofinanziamento di cui al successivo
paragrafo 5.
4.4. Tutti i beni mobili acquisiti devono essere nuovi
di fabbrica.
4.5. Qualora i programmi attuativi regionali prevedano
quali soggetti beneficiari le imprese, le spese per
consulenze e per investimenti immateriali, fatta eccezione
per i programmi informatici inscindibili dalla macchina
che li incorpora, sono ammissibili solo per le imprese
di piccola e media dimensione.
5. Cofinanziamento e suddivisione delle risorse disponibili
5.1. Il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi
regionali nel settore del commercio e del turismo;
istituito con l'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, interviene, nel limite delle risorse
a disposizione di cui al punto 5.2, a cofinanziamento
dei programmi attuativi regionali approvati ai sensi
del successivo punto 6, in misura non superiore al
50% della quota pubblica complessiva di finanziamento
degli interventi previsti. I programmi che non prevedono
il cofinanziamento delle regioni non sono presi in
considerazione.
5.2. Ai fini del cofinanziamento le risorse disponibili
per gli anni 1998 e 1999, pari complessivamente a 100
miliardi, sono ripartite fra le regioni nel modo seguente:
il 50% delle risorse è destinato alle regioni delI'Obiettivo
1; il rimanente 50% alle altre regioni; la ripartizione
a livello regionale all'interno dei due aggregati è
effettuata sulla base della popolazione residente:
(miliardi di lire)
Piemonte ........ milairdi di lire ........ 5,662
Valle d'Aosta ......... " .............. 0,158
Liguria ................. " .............. 2,166
Lombardia.............. " .............. 11,860
Veneto .................. " .............. 5,897
Trentino-Alto .......... ".............. 1,220
Friuli-Venezia Giulia . " .............. 1,563
Emilia-Romagna ...... ".............. 5,208
Toscana ................. ".............. 4,654
Marche ................. " .............. 1,914
Umbria ................. " .............. 1,097
Lazio .................... " .............. 6,917
Abruzzo................. " .............. 1,684
Molise .................. " .............. 0,839
Campania .............. " .............. 14,737
Puglia ................... " .............. 10,398
Basilicata ............... " .............. 1,552
Calabria ................. " .............. 5,265
Sicilia ................... " .............. 12,986
Sardegna ............... " .............. 4,224
5.3. Le future disponibilità saranno ripartite, con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sulla scorta di criteri da individuarsi
d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. Dalla
data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine di 150 giorni entro
cui le regioni dovranno presentare i nuovi programmi
attuativi regionali.
6. Meccanismi procedurali e funzionamento del fondo.
6.1. I programmi attuativi vengono presentati dalle
regioni entro 150 giorni dalla pubblicazione della
presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ed
approvati dal Ministero dell'industria, del commercio
e delI'artigianato, sentito il Comitato di valutazione
e sorveglianza di cui al punto 13 della deliberazione
del CIPE dell'8 agosto 1996, integrato con un rappresentante
del Ministero dell'ambiente.
6.2. Per la valutazione dei programmi il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato si avvale del Comitato
di cui al punto precedente per la verifica in particolare
dell'immediata eseguibilità, della rilevanza occupazionale,
delle modalità di verifica dell'impatto ambientale,
del carattere innovativo, dell'attivazione del cofinanziamento
e della rispondenza degli interventi alle iniziative
di cui al punto 2.2, e può richiedere modifiche
ed aggiustamenti per adeguarli alle finalità ed agli
obiettivi previsti dalla presente deliberazione.
6.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e delI'artigianato,
trascorso il termine di 150 giorni di cui al punto
6.1 della presente deliberazione, senza che vengano presentati i programmi attuativi da parte delle
regioni, promuove accordi di programma con le regioni
interessate e le Camere di commercio, rappresentate
dalle Unioni regionali delle camere di commercio, al
fine di definire i programmi attuativi ed individuare
il soggetto gestore, da concludere entro i successivi
90 giorni.
6.4. Con il decreto di approvazione del programma attuativo
è disposto l'accredito alla regione di un acconto
pari al 50% del contributo dovuto per la realizzazione
del programma stesso.
6.5. I programmi attuativi devono essere completati
entro il termine di tre anni dalla data di approvazione.
6.6. Sulla base degli interventi effettivamente realizzati
le regioni procedono alla verifica finale del programma
attuativo e chiedono al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il saldo del contributo
spettante. A tal fine le regioni inoltrano una relazione
finale che evidenzia i risultati della verifica, le
spese sostenute dai soggetti beneficiari ed i risultati
ottenuti con riferimento agli elementi a base del programma
attuativo.
6.7. Il Ministero dell'industria, del commercio e delI'artigianato
esaminata tale relazione, accredita il saldo finale
del contributo.
6.8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
esercita il controllo e la vigilanza sulla attuazione
dei programmi presentati dalle regioni ed esercita,
in caso di inadempimento, poteri sostitutivi. A tal
fine, trascorso il termine stabilito nel programma
attuativo per l'avvio della esecuzione, definisce, tramite
gli accordi di programma di cui al precedente punto
6.3, le modalita, i tempi ed i responsabili dei procedimenti,
nonchè l'utilizzazione di mezzi, risorse e strutture
per l'attuazione del potere sostitutivo.
6.9. Ai fini della presente delibera si applicano tutte
le disposizioni organizzative e di funzionamento del
Comitato di valutazione e sorveglianza di cui al punto
23 della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1996.
6.10. Il Comitato di concertazione di cui al punto 14
della deliberazione del CIPE dell' 8 agosto 1996, svolge
i sui compiti anche in riferimento alle agevolazioni
previste dalla presente deliberazione.
7. Revoca delle agevolazioni
7.1. Il regime delle revoche viene definito da ciascuna
regione nell'ambito dei programmi attuativi.
7.2. Le agevolazioni derivanti dal Fondo di cui alla
presente deliberazione indebitamente percepite dai
soggetti beneficiari debbono essere restituite all'erario
maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale
di sconto vigente alla data di erogazione delle agevolazioni
e per il periodo intercorrente da tale data a quella
di versamento delle somme da restituire. Tali somme
debbono essere versate alle entrate del bilancio dello
Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali
e diverse del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato".
7.3. Qualora l'anticipo versato alla regione sia eccedente
rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza
risultata è restituita all'erario con versamento
alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII,
capitolo 3600 'Entrate eventuali e diverse del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato(a).
8. Ricollocazione delle risorse.
8.1. Il Ministero dell'industria, del comrnercio e delI'artigianato,
sentito il Comitato di concertazione di cui al punto
14 della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1996,
propone al CIPE la riallocazione delle risorse per
le quali non siano stati approvati programmi attuativi
e non siano state concluse le procedure di cui al
punto 6.3.