Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


4. Spese che danno diritto alla detrazione e detrazione d'imposta
Come già precisato le spese sostenute, rispettivamente, nei periodi di
imposta 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi elencati nel
paragrafo precedente, e rimaste effettivamente a carico, danno diritto
ad una detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta per gli stessi anni
e l'importo massimo delle suddette spese, sul quale è possibile
calcolare la detrazione, non può superare, per ciascun avente diritto,
il limite complessivo di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla
quale sono realizzati gli interventi.
Ai fini della imputazione delle spese di cui trattasi la disposizione in
commento fa riferimento alle spese sostenute e, quindi, al criterio di
cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento.
Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta
diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i
lavori o è emessa la fattura. Al riguardo si precisa che, relativamente
agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali,
ovvero su unità immobiliari residenziali di proprietà di uno dei
soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, rileva, ai fini
dell'imputazione al periodo d'imposta, la data in cui l'amministratore o
altro soggetto incaricato procede al pagamento delle spese. Resta fermo,
ovviamente, relativamente alle parti comuni, che ciascun condomino può
calcolare la detrazione tenendo conto delle sole quote effettivamente
pagate al condominio entro la fine del periodo d'imposta. Così, ad
esempio, se il pagamento delle spese da parte dell'amministratore è
avvenuto nel corso del 1998, ciascun condomino, con riferimento al
periodo d'imposta relativo a detto anno, può calcolare la detrazione
sulla parte di spese dal medesimo versate a tale titolo, in base alla
ripartizione millesimale e alla delibera assembleare. In tal modo
rilevano i versamenti eventualmente anticipati nel 1997 per consentire
all'amministratore di procedere nel 1998 al pagamento delle spese per
gli interventi effettuati, mentre restano escluse le quote non versate
dal condomino entro il 31 dicembre 1998 anche se l'amministratore ha
provveduto al pagamento.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione, nel limite già esposto,
rientrano le spese per:
progettazione dei lavori;
acquisto di materiali;
esecuzione dei lavori;
altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
perizie e sopralluoghi;
imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;
oneri di urbanizzazione;
altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli
interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle
disposizioni in esame.
Non rientrano, invece, tra le spese che danno diritto alla detrazione,
gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di
conto corrente, etc) eventualmente stipulati per sostenere le spese per
gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di
custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei
lavori di ristrutturazione.
Una considerazione va svolta con riferimento alla disposizione contenuta
nell'art. 23 della legge n. 392 del 1978, la quale prevede che, in caso
di esecuzione di lavori di ristrutturazione su immobili concessi in
locazione, il proprietario ha diritto a ripetere all'inquilino il 5 per
cento all'anno quale interesse legale. Al riguardo va precisato che tale
previsione non esplica alcun effetto ai fini del limite di 150 milioni.
Infatti l'importo imputato all'inquilino entra a comporre il canone di
locazione, che il proprietario, osservando le disposizioni contenute
nell'articolo 129 del Tuir assoggetta a tassazione quale reddito del
fabbricato.
La detrazione spettante va ripartita in quote costanti nell'anno in cui
sono sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In
alternativa, il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione
spettante in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione, in base
all'articolo 2 del regolamento di attuazione, è effettuata
irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in
cui sono sostenute le spese. L'importo della quota di detrazione
spettante per ciascun periodo d'imposta, non fruito in uno degli anni
perché superiore all'imposta dovuta per lo stesso anno, non può essere
cumulato con la quota spettante per un altro periodo d'imposta, non può
essere richiesto in diminuzione dalle imposte dovute per l'anno
successivo e non può essere richiesto a rimborso, né utilizzato in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In base a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 1 in esame, in caso
di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli
interventi elencati nel paragrafo precedente, le quote di detrazioni non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti
periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
In pratica, il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita
dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di
alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi
d'imposta la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che
ha posto in essere gli interventi si trasferisca all'acquirente. La
realizzazione degli interventi, aumentando il valore dell'immobile ne ha
influenzato il prezzo di acquisto ed ha comportato una traslazione
dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi
stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di
proprietà. Tenuto conto della finalità perseguita dal legislatore, al
fine di evitare che situazioni analoghe abbiano un diverso trattamento
fiscale, che si tradurrebbe in una discriminazione di alcuni tipi di
passaggi di proprietà, si deve ritenere che, benché il legislatore abbia
utilizzato il termine "vendita" la disposizione possa trovare
applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile
e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito. Pertanto, anche in
caso di decesso del contribuente la detrazione che non può essere più
fruita dal deceduto si trasmette agli eredi del contribuente deceduto ed
in caso di donazione è attribuita al donatario. Analoghe considerazioni
non possono essere svolte nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al
detentore dell'immobile (ad esempio, l'inquilino o il comodatario) in
quanto lo stesso continua ad avere diritto alla detrazione anche se la
detenzione cessa, mentre la detrazione stessa non si trasmette agli
eredi.
5. Cumulabilità con altre agevolazioni
Per espressa previsione normativa, gli effetti derivanti dalle
disposizioni in esame sono cumulabili con le agevolazioni già previste
per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1o giugno 1939,
n. 1089 e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per
cento.
Al riguardo si precisa in primo luogo che il termine "ridotte" risulta
riferito alle "agevolazioni" e pertanto la riduzione al 50 per cento
riguarda evidentemente le agevolazioni previste per gli immobili
vincolati ai sensi della citata legge n. 1089 del 1939. Inoltre, si deve
ritenere che il legislatore abbia inteso richiamare le altre
agevolazioni per gli immobili storici e artistici già previste in
materia di Irpef (non quelle disposte ai fini di altre imposte) e ciò al
solo fine di ridurre al 50 per cento l'importo spettante per le
agevolazioni medesime. Si deve ritenere, pertanto, che il principio
della riduzione al 50 per cento sia applicabile soltanto alle
agevolazioni previste per gli immobili storici e artistici e non ad
altre agevolazioni come, ad esempio alle spese di deambulazione,
locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali
permanenti con ridotte o impedite capacità motorie, che costituiscono
spesa sanitaria che dà diritto ad una detrazione ai sensi dell'art.
13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, anche se talune di esse
potrebbero essere comprese contemporaneamente nell'intervento relativo
al superamento delle barriere architettoniche.
Per quanto riguarda le altre agevolazioni vigenti in materia di immobili
vincolati in materia di Irpef queste sono contenute, in generale,
nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera g), del Tuir. La citata
disposizione prevede, infatti, quale onere che dà diritto ad una
detrazione d'imposta, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della
legge 1o giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura rimasta a carico.
Va, inoltre, sottolineato che l'articolo 12, comma 2, della stessa legge
27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che il contributo eventualmente
concesso ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici
verificatisi nel settembre e nell'ottobre 1997 nelle regioni Umbria e
Marche, corrispondente all'ammontare dell'Iva pagata a titolo di
rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati
e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la
ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o
danneggiati, non preclude il diritto a fruire della detrazione del 41
per cento in commento, pertanto, le spese si considerano interamente
sostenute, benché sia concesso un contributo a fronte del sostenimento
delle stesse.
E' appena il caso di precisare che, in caso di erogazione di contributi,
sovvenzioni, etc. per l'esecuzione degli interventi di cui al paragrafo
3, tali contributi devono essere sottratti interamente dalle spese
sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione in quanto,
come è stato precisato, le spese che rilevano ai fini di che trattasi
sono quelle rimaste effettivamente a carico. Qualora i contributi in
questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in
cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, che prevede
l'assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo
di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi
d'imposta precedenti.
6. Adempimenti richiesti dal regolamento di attuazione per fruire della
detrazione
Come già precisato, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, emanato in forma di regolamento
sono state dettate le modalità di attuazione delle disposizioni in
rassegna. Rispettando le prescrizioni contenute nel comma 3
dell'articolo 1, le modalità di attuazione contengono, altresì, le
procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento delle
banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale
e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità
sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni e
fissano alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di attuazione
stabilisce che per fruire della detrazione i contribuenti devono
trasmettere, mediante raccomandata, al Centro di servizio delle imposte
dirette e indirette, una comunicazione concernente la data in cui
avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo approvato con
decreto dirigenziale. Tale decreto, che contiene anche l'individuazione
dei centri di servizio competenti a ricevere la comunicazione, è
pubblicato in gazzetta ufficiale unitamente al regolamento stesso. A
norma dello stesso comma 1, per i lavori iniziati prima dell'entrata in
vigore del regolamento, che, come tutti gli atti pubblicati nella
gazzetta ufficiale entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della
sua pubblicazione, la comunicazione va effettuata entro 40 giorni
dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
Il modulo per effettuare la comunicazione è reperibile gratuitamente
presso gli uffici delle Entrate e presso quelli del Territorio.
Va precisato che, in base allo stesso articolo 1, comma 1, lettera a),
al modulo, che deve recare i dati catastali dell'immobile sul quale sono
eseguiti i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli atti di
acquisto) o gli estremi della domanda di accatastamento, vanno
obbligatoriamente allegati in fotocopia:
le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione
edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia
di lavori, la denuncia di inizio attività, l'autorizzazione o la
concessione. In merito alla corrispondenza tra le categorie di
intervento come definite all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457 e il relativo titolo abilitativo per l'esecuzione delle stesse, si
rinvia a quanto già esposto al punto 3.5, ribadendo la necessità di
operare il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale e
comunale in merito alle diverse possibilità di intervento ammesse o
limitate all'interno degli strumenti urbanistici e nei regolamenti
edilizi. E' sufficiente inoltrare fotocopia della denuncia di inizio di
attività, dell'autorizzazione o della concessione edilizia. Nel caso
della manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo
abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti
comuni, è sufficiente inoltrare quanto indicato al successivo punto 4;
la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati
catastali. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di
ruralità e non ancora accatastati in forza dell'articolo 14, comma 13,
della legge n. 449 del 1997, la copia della domanda di accatastamento
deve essere trasmessa non appena presentata;
la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici relativa all'anno
1997, se dovuta. Non va allegata la copia, ad esempio, se la
comunicazione è trasmessa dall'inquilino o dal possessore che nel 1997
non era tenuto al pagamento dell'Ici in quanto non possedeva l'immobile;
la fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione
dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva
delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla
ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su
parti comuni di edifici residenziali, indicate al paragrafo 3.Qualora
successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di
ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è
necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese
all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non va trasmesso
nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già
presentato preventivamente;
la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori,
in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile, se diverso dal
coniuge, dai figli e dai genitori conviventi.
La lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del regolamento prevede
l'attivazione della vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri.
Dispone, infatti, che per poter fruire della detrazione è necessario
inoltrare preventivamente alla ASL, competente nel territorio in cui si
svolgono i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., nella quale
sono riportate le seguenti informazioni:
ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
natura delle opere da realizzare;
impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte
dell'impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di
contribuzione del lavoro;
data di inizio dei lavori.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento impone al
contribuente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DPR 29 settembre
1973, n. 600, di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici
finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese di
realizzazione degli interventi elencati al paragrafo 3 e la ricevuta del
bonifico bancario mediante il quale è stato eseguito il pagamento. Se le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti
non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 26 settembre
1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea
documentazione. Al riguardo, è opportuno precisare che i documenti
giustificativi delle spese devono essere intestati al soggetto o ai
soggetti che intendono fruire della detrazione. In caso di spese
sostenute da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, le fatture
o ricevute devono essere a questi intestate e, in caso di spese relative
alle parti comuni, i documenti giustificativi devono essere intestati al
condominio;
In base all'articolo 1, comma 1, lettera d), del regolamento, in caso di
lavori il cui importo complessivo supera la somma di lire 100 milioni,
va trasmessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguiti i lavori il cui
importo supera il predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione
dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli
ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato
all'esecuzione degli stessi. Tale dichiarazione va comunque trasmessa
all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non è necessario
trasmettere nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio
lavori già presentato preventivamente.
L'articolo 1, comma 3, del regolamento stabilisce che per poter fruire
della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente
mediante bonifico bancario dal quale risulti:
la causale del versamento;
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del
quale il bonifico è effettuato.
Per quanto riguarda il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
si precisa che in caso di comproprietà, contitolarità del diritto reale
o di coesistenza di più diritti reali, in presenza di più soggetti che
intendono fruire della detrazione relativamente agli stessi interventi,
il bonifico deve recare l'indicazione del codice fiscale di tutti i
soggetti che intendono fruire della detrazione. Per gli interventi
realizzati da soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir va indicato il
codice fiscale del soggetto stesso e di quello che provvede al
pagamento. Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici
residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale
dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che
provvede al pagamento, nonché quello del condominio.
L'articolo 3 del regolamento prevede che ai fini dei controlli
concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i
bonifici devono comunicare al centro di servizio competente a ricevere
la comunicazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di
effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari della detrazione
e dei destinatari dei pagamenti.

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CIRCOLARE 24 FEBBRAIO 1998 N 57/E
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA CIRCOLARE SULLE DETRAZIONI


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