Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


Generalità
L'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha
introdotto una speciale detrazione dall'imposta lorda e fino a
concorrenza del suo ammontare da far valere, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, a fronte delle spese sostenute nel 1998 e
1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle
parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di taluni interventi
illustrati nei successivi paragrafi. La detrazione è pari al 41 per
cento delle spese sostenute per la realizzazione di detti interventi.
L'ammontare delle spese sul quale calcolare la detrazione non può
superare una soglia predeterminata dal legislatore. Come disposto dal
comma 3 dello stesso articolo 1, è stato emanato il decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il
quale sono state dettate le modalità di attuazione della disposizione,
nonché le procedure di controllo. Nello stesso regolamento, per espressa
previsione dell'articolo 1, comma 7, della legge in argomento, sono
state fissate alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione
d'imposta.
Con decreto dirigenziale è stato approvato il modulo da presentare ai
Centri di servizio delle imposte dirette e indirette competenti,
individuati con lo stesso decreto, nel quale devono essere indicati
tutti i dati necessari per fruire della detrazione in esame.
L'articolo 13, comma 3, della stessa legge n. 449 del 1997, ha stabilito
l'applicabilità, tra le altre, delle disposizioni contenute
nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, anche per le spese sostenute nel 1996 e
1997 per gli interventi di ripristino delle unità immobiliari dichiarate
o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi
nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996.
Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti in
merito alle disposizioni in questione al fine di garantirne una uniforme
interpretazione.
Soggetti che possono fruire della detrazione e limite di spesa
Tenuto conto del tenore letterale del comma 1, che introduce la
detrazione d'imposta ai fini dell'Irpef a favore dei contribuenti che
sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti
senza porre ulteriori condizioni né soggettive né oggettive, si deve
ritenere che possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi
dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul
quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni
in argomento e che hanno sostenuto, nei periodi d'imposta 1998 e 1999,
le spese di cui trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico.
Hanno, quindi, diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in
questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo
proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso
(uso, usufrutto, abitazione), ma anche l'inquilino e il comodatario. Tra
i possessori dell'immobile sono compresi i soci di cooperative non a
proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari
di mutuo individuale. I soci di cooperative a proprietà indivisa,
assegnatari di alloggi sono compresi, invece, tra i detentori
dell'immobile. Va, inoltre, precisato che il possessore o detentore
dell'unità immobiliare residenziale può anche assumere la qualifica di
imprenditore individuale, anche agricolo, se l'immobile relativo
all'impresa sul quale vengono realizzati gli interventi non costituisce
bene strumentale per l'esercizio dell'impresa, né bene alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima
e, conseguentemente, a norma dell'articolo 57 del Tuir, concorre a
formare il reddito secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari.
La norma in esame trova, altresì, applicazione nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma
associata. Si tratta delle società semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice e dei soggetti ad essi equiparati, nonché delle
imprese familiari. Per i soggetti che svolgono attività commerciale in
forma associata, valgono i chiarimenti forniti a proposito degli
imprenditori individuali con l'ulteriore precisazione che per
l'individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione e
dell'importo spettante, determinato sulla base delle quote di
partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello stesso
articolo 5 del Tuir.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41% al fine di
determinare la suddetta detrazione va riferito alla persona fisica e
alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli
interventi di recupero. A tale conclusione si perviene sulla base di
diverse argomentazioni. In primo luogo, la norma, a differenza di altre
disposizioni che hanno previsto agevolazioni fiscali in occasione della
realizzazione di particolari opere sulle unità immobiliari, come, ad
esempio, l'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (norme per
l'attuazione del piano energetico nazionale) che consentiva una
deduzione a fronte delle spese per interventi atti a realizzare il
risparmio energetico negli edifici, non correla il limite di spesa per
la fruizione della detrazione al fabbricato sul quale sono eseguite le
opere né al relativo reddito. Inoltre, è previsto che, a fronte del
sostenimento di dette spese compete una detrazione nella misura del 41
per cento sino ad un importo "massimo" delle stesse di 150 milioni. La
formulazione "sino ad un importo massimo" lascia chiaramente intendere
che, trattandosi di imposta personale, ciascun contribuente non può
superare, ai fini della detrazione stessa, l'importo di 150 milioni. Va
osservato, inoltre, che la locuzione "sulle singole unità immobiliari"
assume rilievo autonomo ai fini del limite di 150 milioni ed è
utilizzata in contrapposizione all'espressione relativa "sulle parti
comuni degli edifici residenziali". Pertanto, il limite soggettivo di
150 milioni va correlato al limite oggettivo relativo alla realizzazione
degli interventi di ristrutturazione sulle unità immobiliari. Ciascun
contribuente ha, quindi, diritto a calcolare la detrazione su un importo
massimo di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono
realizzati gli interventi previsti nella disposizione in esame. Inoltre,
la detrazione compete per ciascun periodo d'imposta. L'Irpef è, infatti,
una imposta personale, dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Dalle considerazioni sopra svolte consegue che:
il limite di 150 milioni deve intendersi riferito separatamente a
ciascun anno d'imposta. Quindi, la detrazione può essere calcolata nel
1998 fino a un importo complessivo di 150 milioni per ciascuna unità
immobiliare relativamente alla quale, nello stesso anno, sono sostenute
e rimaste a carico le spese e nel 1999 fino ad un ulteriore importo
complessivo di 150 milioni per ciascuna unità immobiliare relativamente
alla quale le spese sono sostenute e rimaste a carico nello stesso anno;
la detrazione compete a ciascuno dei soggetti, possessori o detentori
dell'immobile che abbia sostenuto le spese in questione, effettivamente
rimaste a carico, sempre nel limite massimo, per ciascuna unità
immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi, di 150 milioni;
nello stesso limite di 150 milioni per ogni unità immobiliare ciascun
avente diritto può calcolare la detrazione anche per le spese sostenute
per gli interventi sulle parti comuni condominiali indicate al paragrafo
3, attribuite sulla base delle quote millesimali, nonchè per gli
interventi relativi a ogni unità immobiliare posseduta o detenuta da
società di cui all'articolo 5 del Tuir e soggetti ad essi equiparati,
cui il soggetto interessato partecipa;
in caso di comproprietà, di contitolarità del diritto reale o di
coesistenza di più diritti reali, ciascun comproprietario o contitolare,
indipendentemente dalla percentuale di possesso, ha diritto a calcolare
la detrazione sempre, nei limiti sopra indicati, in relazione alle spese
sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Analogamente, in presenza
di un proprietario e di un inquilino o di un comodante e un comodatario,
così come in presenza di un nudo proprietario e di un usufruttuario, la
detrazione potrà essere calcolata sulla base delle spese da ciascuno
sostenute, e rimaste a carico, fermo restando il limite individuabile di
L. 150.000.000 per gli interventi realizzati su ciascuna unità
immobiliare.
Va, inoltre, precisato che qualora gli interventi elencati nei paragrafi
successivi siano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero
all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante va
ridotta al 50 per cento in ossequio ai principi generali applicabili
agli immobili promiscui.
3. Interventi che danno diritto alla detrazione
Ai sensi della disposizione in commento danno diritto alla detrazione le
spese sostenute per:
a) interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria,
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia
realizzati sulle "parti comuni di edificio", cosi come definite
all'art.1117 C.C., "residenziale";
b) gli interventi di cui alla precedente lettera a) - con l'esclusione
della sola manutenzione ordinaria - realizzati sulle "singole unità
immobiliari residenziali".
Si tratta, evidentemente, degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente di cui all'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457,
con l'esclusione, pertanto, degli interventi di nuova costruzione, salvo
il caso di parcheggi pertinenziali.
Nell'ambito delle categorie del recupero del patrimonio edilizio
esistente e della destinazione residenziale, la legge prevede un ampio
ventaglio di interventi che possono beneficiare delle disposizioni
tributarie in questione, che vanno dalla messa a norma degli edifici,
alla realizzazione di posti auto, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, alle misure antisismiche e di messa in sicurezza
statica degli edifici, ecc., e che vengono meglio descritti più avanti.
Va precisato che gli interventi in questione devono riguardare edifici
destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali. Sono,
quindi, esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e
direzionale. Per espressa previsione normativa, è necessario, inoltre,
che gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi siano
"censiti dall'ufficio del catasto", oppure sia stato chiesto
l'accatastamento; e che sia stata pagata l'Ici per l'anno 1997, ove
dovuta.
Gli immobili sui quali possono essere effettuati gli interventi
agevolabili devono essere situati nel territorio nazionale, in quanto il
legislatore, riferendosi espressamente agli interventi di cui all'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ha inteso prevedere l'agevolazione
solo per detti immobili. I lavori, invece, possono essere eseguiti anche
da imprese non residenti nel territorio dello Stato.
3.1. Unità immobiliari residenziali
La formulazione della norma in commento, che prevede la possibilità di
calcolare una detrazione a fronte delle spese per gli interventi
realizzati nelle "singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali", porta a comprendere nell'ambito
applicativo della disposizione gli interventi realizzati sulle unità
immobiliari destinate ad abitazione di qualunque categoria catastale. Al
riguardo, si precisa che va utilizzato un criterio d'uso dell'unità
immobiliare "di fatto", ferma restando l'applicabilità di eventuali
sanzioni per mancata variazione catastale o per infrazioni di natura
edilizia ed urbanistica. Ai fini della disposizione in commento, per
l'individuazione degli edifici ammessi all'agevolazione, non può essere
utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate
ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi,
ammessa al beneficio fiscale anche la singola abitazione, realmente
utilizzata come tale, ancorché unica all'interno di un edificio. In tale
fattispecie può essere ricompresa anche l'unità immobiliare adibita ad
alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli
condomini possono calcolare la detrazione in ragione delle quote
millesimali di proprietà.
3.2 Parti comuni degli immobili
Quanto esposto al punto precedente comporta che in caso di interventi
realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono
essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se
riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Utilizzando, quindi, un principio di "prevalenza" della funzione
residenziale rispetto all'intero edificio, è possibile ammettere alla
detrazione fiscale, nel caso delle spese sostenute per le parti comuni
di un edificio anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari
non residenziali (purché soggetto passivo dell'Irpef) qualora la
superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. Qualora tale
percentuale sia inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese
realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di
unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo
edificio.
3.3. Pertinenze
La possibilità di calcolare una detrazione relativamente alle spese
sostenute per gli interventi in questione è estesa, nella disposizione
in commento, anche alle pertinenze delle unità immobiliari residenziali
possedute o detenute. La detrazione compete anche se gli interventi sono
realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.
La nozione di pertinenza, nel caso in esame, deve essere intesa in senso
ampio, purché esistano le condizioni oggettive e soggettive, previste
all'art.817 C.C., che danno vita al rapporto di pertinenza. L'elemento
oggettivo è costituito dalla destinazione durevole e funzionale di
servizio od ornamento tra l'elemento di pertinenza e l'elemento
principale, per il miglior uso od ornamento di quest'ultima. L'elemento
soggettivo è dato dalla volontà del proprietario dell'elemento
principale o di chi ne abbia sulla medesima un diritto reale o la
detenzione, di porre la pertinenza in rapporto di complementarietà o
strumentalità funzionale dell'elemento principale. Ne consegue che sono
compresi nell'ambito applicativo della disposizione tutti gli
interventi, anche innovativi, realizzati su pertinenze o su aree
pertinenziali (senza alcun limite numerico) già dotate del vincolo di
pertinenzialità con l'unità immobiliare principale. E' esclusa, quindi,
in via generale, la possibilità di realizzare volumi autonomi rispetto a
d una unità immobiliare principale.

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CIRCOLARE 24 FEBBRAIO 1998 N 57/E
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA CIRCOLARE SULLE DETRAZIONI


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