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1. Generalità
Come è noto il decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, ha previsto all'art. 2, comma
1, che con provvedirnento del direttore generale del
dipartirmento del territorio venissero disciplinati
i termini e le condizioni per l'esecuzione automatica
delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari
e amministrativi, e per l'esenzione dall'obbligo di
presentazione delle domande di voltura, di cui agli
articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, relative ai suddetti
atti. L'esigenza di graduare l'attivazione della procedura,
presso gli uffci in relazione alla progressiva automazione
dei servizi di pubblicità immobiliare ha comportato
di fatto l'articolazione del suddetto provvedimento
in distinti decreti dirigenziali.
Il primo di questi, denominato di seguito "decreto
quadro", già emanato il 23 dicembre 1997 è
stato di recente sostituito con decreto del 15 ottobre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre
1998. Detto provvedimento, che ovviamente lascia impregiudicati
tutti gli effetti già prodotti dal precedente, rileva
per il carattere generale che lo contraddistingue.
Infatti lo stesso disciplina le modalità ed i requisiti
tecnici e formali sia per l'esecuzione automatica della
voltura, che per l'esenzione dall'obbligo di presentazione
della relativa domanda, mentre rinvia a successivi
decreti la definizione della data di attivazione della
procedura in questione presso ciascun ufficio interessato
(Conservatoria dei registri immobiliari ovvero servizi
di pubblicità immobiliare degli Uffici del territorio).
Tra le innovazioni portate dal nuovo decreto quadro,
rileva in particolare la previsione, pregiudiziale
ai fini dell'attivazione della voltura automatica in
ciascuna circoscrizione territoriale, della già avvenuta
emanazione del decreto dirigenziale che rende obbligatoria
nella stessa circoscrizione la presentazione della
nota di trascrizione su supporto magnetico.
All'attualità questo presupposto risulta verificato
di fatto nell'intero territorio nazionale.
La procedura predisposta dall'Amministrazione prevede
che la voltura catastale relativa ad atti civili, giudiziari
e amministrativi, possa essere eseguita previa espressa
richiesta di parte, sulla base dei dati riportati nella
corrispondente nota di trascrizione, integrata, in
talune fattispecie, attraverso un apposito elaborato
denominato "foglio informativo".
Pi^ precisamente è da evidenziare come in un rilevante
numero di casi - variabile in relazione al livello
di aggiornamento della banca dati catastali ed alle
diverse tipologie di volture, ma la cui frequenza è
comunque di norma superiore al 50% delle formalità
- per l'esecuzione della voltura "automatica"
è sufficiente la sola esplicitazione della relativa
richiesta attraverso la mera barratura dell'apposita
casella riportata sul modello di nota di trascrizione.
Attesa la non obbligatorietà della procedura in esame,
da quanto sopra discende quindi la concreta possibilità
per l'utente, oltre che per l'Amministrazione, di attingere
immediatamente i benefici - in termini di semplificazione
degli adempimenti e di allineamento delle informazioni
catastali ed ipotecarie - portati dalla procedura in
esame per l'ampia casistica sopra richiamata (banca
dati catastale aggiorniata).
Mentre l'estensione alle altre fattispecie (banca dati
catastale non aggiomata negli oggetti e/o nei soggetti),
che presuppone l'utilizzo di uno specifico foglio informativo,
potrà essere graduata dall'utente, in relazione ai
livelli di progressiva familiarizzazione con la procedura
inforrnatica, peraltro di semplice concezione e strutturazione.
Detto ultimo elaborato, coerente con le indicazioni
dei modelli delle formalità approvati con il decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia 10 marzo 1995, presenta valenze
e fnalità integrative della nota medesima.
In ogni caso, per la redazione del suddetto "foglio
informativo", è stato predisposto il programma
informatico denominato "Allegati", fornito
gratuitamente ai Consigli nazionali delle categorie
professionali abilitate, cui è demandata la pubblicazione
e la diffusione presso i propri iscritti dei supporti
informatici e delle relative istruzioni, ai sensi dell'articolo
5, comma 2, del decreto ministeriale n. 701 del 1994.
I dati contenuti nel suddetto elaborato informatico
vengono accodati automaticamente a quelli della nota
di trascrizione, ed in parte riversati con le stesse
modalità nel quadro D-Catasto della procedura "Nota".
2. Modalità da seguire per la richiesta di esecuzione
automatica della voltura catastale
Per conseguire l'esecuzione automatica della voltura
catastale, colui che richiede la trascrizione di atti
civili, giudiziari e amministrativi, soggetti a voltura
- oltre a presentare la nota di trascrizione su supporto
informatico, secondo le modalità di cui ai decreti
ministenali 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997, ai sensi
dell'art. 1 del decreto dirigenziale 15 ottobre 1998
- è tenuto a:
a) produrre - nei casi di discordanza tra la situazione
indicata nella nota di trascrizione relativamente ai
soggetti, agli immobili o ad entrambi, rispetto a quanto
risultante negli atti catastali - tutte le informazioni
utili per l'aggiornarnento degli stessi, mediante la
richiamata procedura informatica Allegati. Al riguardo
è utile precisare, come a cura del Dipartimento
del territorio, sia stata predisposta anche la procedura
denominata "Allinea" che permette l'allineamento
preventivo della banca dati catastale in molteplici
fattispecie concementi in modo precipuo i soggetti
intestati;
b) indicare, nel programma informatico Allegati, i dati
previsti dall'art. 1, comma 8, e dall'art. 2, comma
4, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, e precisamente gli estremi di approvazione
degli eventuali atti di aggiomamento geometrico del
catasto terreni, che hanno interessato le particelle
trattate con la nota di trascrizione, i titoli che
hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi e la conferma
di eventuali discordanze (ad esempio: passaggi intermedi
non convalidati da atti legali);
c) individuare le.unità immobiliari urbane e le particelle,
oggetto di trascrizione, con i parametri di identificazione
definitivi (sezione, foglio, numero di mappa ed eventuale
subalterno), come previsto dall'art. 2, comma 3, del
DM n. 701 del 1994;
d) osservare per la nota di trascrizione le disposizioni
di cui ai paragrafi 1.2.1.4 e 1.2.1.5 della circolare
128/T, emanata in data 2 maggio 1995 da questa Direzione
centrale, concernenti l'espressa richiesta di esecuzione
automatca della voltura, barrando l'apposita casella
"soggetto a voltura", nonchè l'eventuale
indicazione del differimento della voltura e della
tipologia di foglio informativo utilizzata;
e) riportare nel titolo presentato per la trascrizione
- nell'ipotesi di presenza di passaggi intermedi non
convalidati da atti legali - la dichiarazione della
parte cedente prevista dall'art. 4 del DPR 26 ottobre
1972, n. 650;
f) indicare, laddove disponibili al momento di presentazione
della trascrizione, gli estremi di registrazione dell'atto
che ha motivato la richiesta di esecuzione automatica
della voltura;
g) riportare nel foglio informativo i dati anagrafici
completi del coniuge non comparente in atto, in caso
di acquisto effettuato in regime di comunione legale,
da parte dell'altro coniuge.
Nell'ipotesi di differimento, l'esecuzione automatica
della voltura avrà luogo solo allo scadere del termine
indicato nella nota di trascrizione, ovvero, nel caso
di atto sottoposto a condizione sospensiva, allorchÈ
venga eseguita la formalità di cancellazione della
condizione per l'avveramento, sulla base di una domanda
di annotazione contenente la richiesta di volturare
l'atto originario.
3. Identificazione delle unità immobiliari e delle
particelle catastali
Come già riievato, l'art. 2, comma 3, del DM 19 aprile
1994, n. 701, stabilisce che, ai fini della registrazione
di variazioni di diritti censiti in catasto, le unità
immobiliari e le particelle siano individuate attraverso
i parametri di identificazione definitivi.
Nell'ipotesi in cui detti parametri non risultuo ancora
attributi, gli stessi vengono assegnati dall'Ufficio
tecnico erariale o dall'Ufficio del territorio competente,
su istanza (o foglio di osservazione) dell'interessato
ed acquisiti nella banca dati catastale, entro quindici
giomi dalla data di presentazione dell'istanza medesima.
E` comunque fatta salva la possibilità - limitatamente
al catasto urbano e semprechè non sia possibile
la registrazione in atti nel termine di quindici giorni
dalla presentazione dell'istanza di parte - di procedere
alla sola prenotazione a sistema dei suddetti parametri
identificativi a mezzo dell'apposita procedura di "prenotazione
subalterni". ed al conseguente rilascio all'interessato
della stampa del relativo esito. In questa ultima ipotesi,
per l'esecuzione automatica della voltura, deve essere
redatto, a cura del richiedente, il foglio informativo
tipologicamente coerente per la fattispecie di non
allineamento negli oggetti (modd. G o H).
In via altemativa, la parte interessata potrà promuovere
e conseguire l'aggiomamento preventivo della banca
dati catastale, a mezzo di apposito elaborato informatico,
redatto con la procedura Allinea, che sarà resa disponibile,
unitamente alle relative istruzioni, a decorrere dal
mese di gennaio 1999, dopo una fase di sperimentazione
già in corso presso alcuni uffici periferici.
In particolare si pone in evidenza che le unità immobiliari
individuate con due o pi^ "identificativi graffati",
devono essere rappresentate nella formalità di trascrizione
secondo le modalità indicate nel paragrafo 2.4 della
circolare 128/T del 2 maggio 1995, e cioè indicando
"nell'apposito campo, per ciascun gruppo di immobili
tra loro graffati, ... uno stesso numero".
4. Istanze per la determinazione della rendita catastale
di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 154 del
1988
puó accadere che, in relazione all'atto da volturare,
i soggetti contraenti abbiano necessità di presentare
l'istanza per la determinazione della rendita catastale
prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154. In tale ipotesi, osservato
che la nota di trascrizione, integrata dall'eventuale
foglio informativo, sostituisce la tradizionale domanda
di voltura su supporto cartaceo, la citata istanza
è presentata contestualmente alla richiesta di
trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari,
ovvero presso i servizi di pubblicità immobiliare
dell'Ufficio del territorio, che ne rilascia ricevuta
in duplice esemplare.
Per semplificazione e completezza procedurale, è
opportuno che detta attestazione venga formalizzata
su fotocopia dell'istanza stessa, riportante ben visibili
la data, il numero di presentazione della fonnalità
di riferimento e la seguente dicitura da apporre con
timbro:
- per le Conservatorie dei registri immobiliari: "Per
ricevuta della presente istanza, da trasmettere all'Ufficio
tecnico erariale ai sensi e per gli effetti dell'art.
12 della legge 13 maggio 1984, n. 154":
- per gli Uffici del territorio: "Per ricevuta
dell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 12 della
legge 13 maggio 1988. n. 154".
Ciascun esemplare di ricevuta deve recare la firma del
funzionario incaricato e il timbro dell'ufficio. Nel
caso in cui l'ufficio ricevente sia la Conservatoria
dei registri immobiliari l'originale dell'istanza deve
essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio tecnico
erariale competente per territorio.
5. Tassa ipotecaria per l'esecuzione automatica della
voltura catastale
Se con la nota di trascrizione è stata richiesta
l'esecuzione automatica della voltura catastale del
relativo titolo, deve essere corrisposta, in aggiunta
agli altri tributi ordinariamente dovuti, la tassa
ipotecaria prevista, per ogni formalità avente efficacia
anche di voltura, nel N. Ord. 1.0 della Tabella delle
tasse ipotecarie, Parte I - uffici meccanizzati, prevista
dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge
8 agosto 1996, n. 425. Della avvenuta richiesta di
voltura automatica è fatta specifica menzione
nella ricevuta di presentazione (mod. 68 bis) rilasciata
dal competente ufficio del dipartimento.
6. Condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione
della voltura catastale
A partire dalla data stabilita per ciascun ufficio da
apposito decreto dirigenziale, per l'esenzione dall'obbligo
di presentazione della domanda di voltura catastale
relativa ad atti civili, giudiziari e amministrativi,
devono risultare rispettate le seguenti condizioni:
- richiesta di esecuzione automatica della voltura,
conforme alle modalità di cui al decreto dirigenziale
15 ottobre 1998 ed alle presenti istruzioni;
- corresponsione della prevista tassa ipotecaria per
ogni formalità avente efficacia di voltura;
- esito positivo dell'elaborazione, nella banca dati
catastale, delle inforrnazioni contenute nella forrnalità
di trascrizione e nell'eventuale foglio informativo,
anche attraverso le modalità integrative e/o correttive,
previste dall'art. 2, comma 3, del decreto dirigenziale
in esame.
7. Le procedure informatiche "Allegati" ed
"Allinea" ed il foglio informativo finalizzato
alla voltura automatica
Per l'indicazinne dei dati integrativi (vedi allegato
tecnico alla presente circolare), necessari per l'esecuzione
automatica della voltura. e prevista, in relazione
alla situazione di aggiornamenti della banca dati catastale,
la compilazione di uno dei seguenti medelli (o fogli
informativi), fra loro alternativi:
* modello E - per alcune fattispecie singolari, in presenza
di una situazione di banca dati catastale aggiornata:
* modello F - per situazioni di banca dati catastale
non aggiornata nei soggetti;
* modello G - per situazioni di banca dati del catasto
urbano non aggiomata negli oggetti immobiliari;
* modello H - per situazioni di banca dati del catasto
urbano non aggiomata nei soggetti e negli oggetti immobiliari.
L'utilizzo dei modelli F G e H, dipende anche dal modello
organizzativo adottato dal competente Ufficio del territorio
(o Ufficio tecnico erariale), che puó optare
in via alternativa per l'allineamento preventivo della
propria banca dati secondo le modalità e nei termini
previsti dall'art. 1, comma 6, del DM 19 aprile 1994,
n. 701.
Come già in precedenza è cenno, alcune informazioni
riportate negli allegati sono riversate automaticamente
dalla procedura nel quadro D-Catasto della nota di
trascrizione e concorrono alla determinazione dell'imposta
di bollo, sulla base del numero di righe occupate nel
quadro D medesimo.
8. Esito dell'elaborazione. Integrazione e/o correzione
dei dati contenuti nel foglio informativo
Il flusso delle informazioni, dalla conservatoria al
catasto e viceversa, procede in maniera automatica
e non richiede interventi da parte degli uffici interessati.
A fronte della richiesta di esecuzione automatica della
voltura catastale, viene rilasciata, a cura della Conservatoria
dei registri immobiliari ovvero dei servizi di pubblicità
immobiliare dell'Ufficio del territorio, apposita ricevuta
contenente l'esito dell'elaborazione.
In particolare sulla stessa sono riportati, per ciascuna
unità immobiliare urbana o particella:
* l'esito positivo o negativo dell'elaborazione;
* il riferimento alla causale di errore nell'ipotesi
di esito negativo;
* l'apposizione di specifiche annotazioni nelle partite
catastali, in alcune fattispecie;
* la partita catastale di destinazione, se l'esito è
positivo;
* la data del relativo rilascio.
L'esito della richiesta di voltura in catasto è
consegnato ai soggetti interessati unitamente al rilascio
del duplo delle formalità di trascrizione.
La Conservatoria dei registri immobiliari deve rendere
disponibile - a panire dal quarto giorno della richiesta
di trascrizione - il citato esito anche in modo indipendente
dal rilascio del duplo della formalità.
Le causali di errore, articolate in quattro gruppi,
sono state riportate nell'allegato tecnico alla presente
circolare.
9. Aggiornamento della banca dati catastale nel caso
di mancata richiesta di esecuzione automatica della
voltura
Oltre al flusso di dati, attivato dalle note di traserizione
portanti richiesta d'esecuzione utomatica della voltura,
è da evidenziare anche un secondo flusso che trae
origine sempre dalle note di traserizione che comportano
variazione di diritti censiti in catasto, nelle quali
peró non è stata barrata la casella "soggetto
a voltura".
L'utilizzo di questi ultimi dati rientra nell'ambito
della facoltà prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
al fine di integrare le nformazioni relative alle unità
immobiliari ed ai soggetti, iscritti in catasto.
Detto secondo flusso elaborativo, distinto da quello
esaminato nei paragrafi precedenti, produce delle note
di voltura da trascrizione, che possono essere registrate
nella banca dati catastale esclusivamente quando trovano
riscontro con le corrispondenti domande di voltura.
Le note in attesa di riscontro vengono conservate per
180 giorni in un archivio autonomo della banca dati
catastale e sono rilevabili a mezzo di apposita procedura
di interrogazione, a isposizione dell'ufficio, che
consente tra l'altro di effettuare stampe selettive
per rogante e/o data di presentazione della formalità
di trascrizione.
Decorso inultilmente il termine sopra indicato (per
mancata presentazione delle
corrispondenti dornande di voltura), le suddettc note
vengono cancellate dal sistema informativo.
Per ultimo si precisa che, parallelamentc all'attivazione
della procedura in argomento, sita attuando anche il
caricamento degli archivi catastali con le informazioni
desumibili dalle note pregresse di trascrizione.
Pertanto gli uffici sono invitati ad aggiornare con
ogni sollecitudine (in fase preventiva e/o successiva,
comunque prossima all'attivazione alla voltura automatica)
gli atti del catasto, utilizzando peraltro anche gli
archivi delle informazioni ausiliarie, al fine di recuperare
ogni inforrnazione utile.
10. Statistiche delle elaborazioni. Ulteriori attività
degli uffici
I competenti servizi degli Uffici del territorio (ovvero
degli Uffici tecnici erariali) possono richiedere a
terrninale ed acquisire - nell'ambito delle "operazioni
in differita" e del menu "prospetti su aggiornamento
da Conservatorie" - la stampa di prospetti analitici
e sintetici relativi alle seguenti elaborazioni:
- statistiche delle elaborazioni;
- elenco delle note registrate;
- elenco delle note sospese;
- elenco trascrizioni senza voltura.
In particolare, ai fini dei successivi interventi da
parte dell'ufficio, è possibile acquisire informazioni
dei casi in cui:
- deve procedersi al completamento della ditta catastale
(con particolare riferimento ad elaborazioni automatiche
avvenute senza esplicita richiesta di parte);
- è stata prevista la registrazione di annotazioni
del tipo "passaggi intermedi da esaminare"
o di "continuità tecnica da verifcare";
- è stata apposta l'annotazione di riserva RIS.1;
- è interessata dalla voltura una partita catastale
nella quale risulta intestato il Demanio dello Stato.
Si pone in evidenza che l'annotazione "passaggi
intermedi da esaminare" è apposta dalla procedura,
nel caso in cui non siano stati indicati, nel foglio
informativo, gli estremi di protocollo delle dornande
di voltura di eventuali atti intermedi che abbiano
interessato gli immobili oggetto di trascrizione. Nella
suddetta ipotesi viene riportata negli atti catastali
la lista dei passaggi intermedi, indicati nel foglio
informativo, per finalità di pubblicità immobiliare,
non potendosi attribuire a detta lista una valenza
surrogatoria della volturazione.
L'indicazione negli atti catastali dell'annotazione
"passaggi intermedi da esaminare", unitamente
alla lista dei passaggi intermedi, trova corrispondenza
con quanto previsto, per fattispecie analoga. al paragrato
A2.-3 (Registrazione delle volture nelle quali le partite
di scarico non risultino concordanti con le ditte da
cui ha luogo il trasferimento) della circolare n. 5
del 24 gennaio 1970 della ex Direzione generale del
catasto e dei SS.TT.EE. .
L'annotazione "passaggi intermedi da esaminare"
viene utilizzata anche nel caso di volture da trascrizione,
non conseguenti a esplicita richiesta di esecuzione
di volturazione automatica, quando i soggetti "contro"
della nota di trascrizione non trovano rispondenza
nella ditta intestata in catasto.
L'annotazione "continuità tecnica da verificare''
viene apposta nei casi in cui si procede ad una registrazione
in forma semplificata di atti tecnici di aggiornamento
del catasto urbano, sulla base delle informazioni contenute
nei foglio infomaativi di tipo G o H.
In relazione e/o a seguito delle elaborazioni automatiche,
acquisiscono carattere di priorità le seguenti attività:
- la trattazione delle istanze d rettifica, presentate
dalle parti, nell'ipotesi di esito negativo della voltura
automatica ovvero nel caso di apposizione di annotazioni
parricolari negli atti; - la registrazione negli atti meccanografici degli atti
tecnici di aggiomamento del catasto terreni e del catasto
urbano, la cui mancata acquisizione sia causa di sospensione
delle note di voltura generate da trascrizione;
- l'invio di apposita comunicazione/notifica al competente
Ufficio e/o settore dell'Ammininistrazione che ha in
gestione i beni oggetto di voltura, qualora sia interessata
dalla voltura da trascrizione una partita catastale
nella quale risulti intestato il Demanio dello Stato.
11. Attivazione della procedura
Come è noto, al fine di esperire una efficace sperimentazione,
la procedura in esame è stata attivata - con decreto
dirigenziale del 23 dicembre 1997, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 31 dello stesso mese - per i beni siti
nei comumi delle province di Bari, Milano, Pisa, Potenza,
Ravenna e Venezia, sulla base delle corrispondenti
note di trascrizione, eseguite presso le Conservatorie
dei registri immobiliari di Bari, Ravenna e Venezia,
presso gli Uffici del territorio di Pisa e Potenza,
nonche presso le circoscrizioni dei registri immobiliari
di Milano 1 e Milano 2 dell'Ufficio del territorio
di Milano.
- L'attivazione dei rimanenti uffici sta attuandosi
secondo il calendario allegato (1°, 2°, 3°, 4° parte) alla presente circolare.
In considerazione dei notevoli vantaggi in termini di
risparmio di risorse che la stessa attivazione compona
sia per l'amministrazione che per i soggetti interessati,
gli Uffici periferici sono invitati ad adeguare con
la massima tempestività il proprio modello organizzativo,
in modo da garantire il correrto espletamento delle
attività sopra indicate ed adoperarsi attivamente
per una rapida diffusione della procedura di voltura
automatica.
A tale fine la scrivente Direzione centrale garantisce
ogni supporto necessario in tema di informazione e
formazione delle categorie professionali coinvolte,
privilegiando gli Uffici che sono prioritariamente
interessati all'attivazlone.
Questi ultimi uffici, unitameate ai. poli sperimentali
di Bari, Milano, Pisa, Potenza, Ravenna e Venezia,
costituiranno un utile riferimento e supporto per la
diffusione della procedura ai rimanenti uffici, nell'ambito
di competenza di ciascuna Direzione compartimentale.
Si rammenta che ai fini della infommazione-formazione
nei seminari sulla voltura automatica in corso di svolgimento,
viene rilasciata idonea documentazione utile ai fini
divulgativi.
La guida di autopresentazione delle procedure potrà
essere richiesta seguendo le indicazioni riponate sul
sito Internet del Ministero delle finanze.
Le Direzioni compartimentali in indirizzo avranno cura
di trasmettere tempestivamente la presente a tutti
gli uffici interessati della circoscrizione territoriale
di competenza, di promuovere - auspicabilmente d'intesa
con i Consigli notarili - e di coordinare ogni azione
utile al puntuale adempimento degli indirizzi forniti
con la presente circolare, nonchè di relazionare
con frequenza bimestrale circa le soglie progressivarnente
raggiunte nell'utilizzo della procedure in esame, fino
alla fase di regime.
Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione
con ogni consentita urgenza.
Allegato |