| CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 AGOSTO 1998, N. 9/98. |
| LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127, ART. 3, COMMA 6 - ABOLIZIONE
DEI LIMITI DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI
PUBBLICI. |
(G.U. del 3 settembre 1998, n.205)
Con riferimento alla problematica in oggetto indicata,
sottoposta da questo Dipartimento alle valutazioni
del Consiglio di Stato, si trasmette, in allegato,
il parere del predetto consesso di cui all'adunanza
della Sezione prima del 15 luglio 1998 (n. 492/98).
Vista la relazione prot. n. 391/981UL/P/L 127 trasmessa
con nota del 17 giugno 1998, con la quale la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - chiede il parere del Consiglio di Stato
sul quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore;
Premesso;
Il Dipartimento della funzione pubblica ricorda che
la legge 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore
il 18 del predetto mese, recante: 'Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo(a) all'art.
3, cornma 6, stabilisce testualmente che "la partecipazione
ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non
è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate
da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione".
Tale disposizione ha sostanzialmente soppresso il limite
massimo di età stabilito _ in via generale _ in quarantuno
anni, con la possibilità per gli appartenenti alle
categorie protette di fruire del limite massimo specifico
fino a quarantasei anni, ai sensi dell'art. 2, comma
1, n. 2), del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi.
Le risultanze dei lavori parlamentari fanno emergere
che la norma prevista dall'art. 3, comma 6, della legge
n. 127/1997 deriva dall'emendamento n. 3.62 dell'onorevole
Cananzi approvato in data 12 febbraio 1997 nella sede
referente dalla commissione affari costituzionali della
Camera dei deputati nel corso dell'esame dell'allora
disegno di legge A.C. 2564, già A.S. 1034.
Tale disposizione venne poi confermata dall'assemblea
della stessa Camera dei deputati (Cfr A.C. 2564/a)
e del Senato della Repubblica (Cfr. A.S. 1034/B).
Dalla disamina degli atti parlamentari si ricava che
le motivazioni alla base della modifica approvata sono
riconducibili a due aspetti specifici ovvero introdurre
elementi di maggiore flessibilità nel mercato del
lavoro con la contemporanea salvaguardia per le singole
amministrazioni di poter stabilire, mediante il ricorso
allo strumento regolamentare, deroghe per sanzionare
eventuali limiti di età che siano giustificati dalla
natura del servizio o dalle oggettive necessità istituzionali.
Tale preservazione, sempre in base alle risultanze parlamentari,
ha inteso garantire che i regolamenti potessero essere
verificati in sede giurisdizionale sulla base dei parametri
stabiliti dalla legge, con la conseguenza che, ove
le deroghe non fossero risultate ragionevoli, si sarebbe
potuto proporre apposita impugnativa avverso i medesimi
regolamenti.
Pur tenendo conto che i lavori parlamentari non costituiscono
un elemento determinante ai fini della interpretazione
di una disposizione legislativa, si è ritenuto
tuttavia opportuno sintetizzare i principali passaggi
parlamentari anche allo scopo di evidenziare come,
nella fase di approvazione della legge n. 127/1997,
non sia stato posto con chiarezza il rapporto tra la
disposizione contenuta nell'art. 3, comma 6, della
legge predetta con le preesistenti norme speciali che
hanno sancito limiti di età per determinate categorie
di personale delle amministrazioni pubbliche ai fini
dell'accesso all'impiego. Si cita, a titolo esemplificativo,
il limite di trenta anni di età previsto dall'art.
11 della legge 5 dicembre 1986, n. 521, per 1'ammissione
ai concorsi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nei confronti di tali situazioni, pur giustificabili,
in un ambito generale, dalla natura del servizio o
dalle oggettive necessità dell'amministrazione, si
è posto in particolare il problema della sopravvivenza
di normative speciali già vigenti alla data di entrata
in vigore della legge n. 127/1997.
In proposito, va evidenziato come il sistema contemplato
dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, nel
prevedere l'adozione di deroghe al principio di non
assoggettamento a limiti di età per la partecipazione
a concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni,
prescrive che a tale esigenza si provveda esclusivamente
mediante regolamenti qualora ricorrano i parametri
in precedenza evidenziati.
Tale sistema consente, come già puntalizzato anche
in sede parlamentare, la possibilità di adire la competente
sede giunsdizionale contro un regolamento che si ritiene
non giustificato dalla natura del servizio da svolgere
o dalle oggettive necessità istituzionali.
Ovviamente tale garanzia non potrebbe essere assolta
se la deroga per i limiti di età è stata sancita
da legge ordinanza.
Pertanto il complesso delle argomentazioni esposte condurrebbe
a ritenere che, a seguito del sistema delineato dall'art.
3, comma 6, della legge n 127/1997, le preesistenti
disciphne legislative speciali siano da mtendere come
abrogate, con la ulteriore conseguenza che le eventuali
deroghe per la determinazione di motivati limiti di
età possono essere introdotte solo da norme regolamentari
successive alla legge n. 127/1997, sindacabih in sede
giurisdizionale.
Una tale tesi, pur mostrando una propria validità su
di un piano generale, non mancherebbe peró di
produrre conseguenze sull'assetto ordinamentale di
alcune pubbliche amministrazioni.
Considerato;
La sezione condivide la tesi del Dipartimento riferente
che a seguito del sistema delineato dall'art. 3, comma
6, della legge n. 127/1997, le preesistenti discipline
legislative e regolamentari speciali siano da intendere
come abrogate, con la ulteriore conseguenza che le
eventuali deroghe per la determinazione di motivati
luniti di eta possono essere introdotte solo da norme
regolamentari successive alla legge n. 127/1997, sindacabih
in sede giunsdizionale.
Tale interpretazione appare infatti conforme al contenuto
sostanziale della diposizione che, introducendo un
principio generale di liberalizzazione dell'accesso
ai concorsi e regolando al tempo i casi di possibili
deroghe e le modalità della loro determinazione sembra
non aver lasciato alcuno spazio per 1? sopravvivenza
di precedenti disposizioni anche speciah.
Il principio della limitazione dell'accesso in relazione
all'età è stato sostituito dal principio della
libertà dell'accesso, indipendentemente dall'età.
Ció consegue ai grandi mutamenti sociali che,
negli ultimi decenni, hanno visto elevarsi progressivamente
l'età di ingresso nel mondo del lavoro ed estendersi
il periodo della formazione con l'introduzione di percorsi
post_universitari, onde il limite dei trent'anni, prima
stabilito in favore dell'amministrazione, rischiava
di divenire penalizzante per l'amministrazione stessa,
posta nell'impossibilità di reclutare, specie a livello
di carriera direttiva e ai livelli iniziali della carriera
dirigenziale, spesso proprio le persone con esperienze
formative o lavorative di piùalto livello.
Le disposizioni di legge e le disposizioni anche di
natura regolamentare previgenti debbono pertanto considerarsi
abrogate dalla nuova normativa, esse, infatti, adottate
in un'epoca in cui il principio generale era quello
della limitazione dell'accesso, non possono considerarsi
adeguate ad un ordinamento nel quale il principio ispiratore
dell'accesso è stato rovesciato. Non si deve peraltro
dimenticare che nelle normative di settore il limite
dell'età per l'accesso a volte era individuato autonomamente,
in relazione a specifiche esigenze, altre volte era
mutuato dalle disposizioni generali, le cui disposizioni
erano letteralmente riprese. Nè sembra che il
disposto dell'art. 3 della legge n.127 autorizzi l'interprete
a distinguere le diverse fattispecie, che con il trascorrere
del tempo hanno acquistato autonomia di norme speciali.
Ogni amministrazione dovrà pertanto esaminare, alla
luce del nuovo principio, se residuano esigenze connesse
alla natura del servizio o ad oggettive neccesità
dell'amministrazione che consiglino di reintrodurre
limitazioni particolari dell'accesso riferite all'età.
Non sembra che tale ricognizione comporti gravi problemi
per le amministrazioni, che possono provvedere con
regolamento ministeriale, a norma delI'art. 17, comma
3, della legge n. 400/1988, in tempi molto ristretti.
Ove successivamente alla sua entrata in vigore siano
stati già banditi concorsi contenenti limitazioni
in contrasto con quanto prescritto dalla legge n. 127
del 1997, questi potranno proseguire ove l'amministrazione,
prima della loro conclusione, confermi in via regolamentare,
la prevista limitazione. In caso contrario potranno
essere riaperti i temini per la presentazione delle
domande.