Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


L'entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 (cosiddetta
legge "Merloni ter"), che come è noto apporta modifiche sostanziali alla
precedente legge 11 febbraio 1994, n. 109, pone all'immediato problemi
di disciplina transitoria, mancando nel suo testo apposite disposizioni
in tal senso.
La necessità del completamento normativo demandato dalla legge alla
successiva emanazione del Regolamento, conferma la perdurante situazione
- già evidenziata e affrontata all'epoca della circolare n. 4488/Ul del
7 ottobre 1996 - di non immediata applicabilità di tutte le disposizioni
della legge che facciano riferimento alla futura adozione di fonti
regolamentari.
Nell'ambito, quindi, delle disposizioni che non rinviano a normazione di
rango secondario e che, per tale motivo, sono suscettibili di immediata
applicazione all'atto dell'entrata in vigore della legge 415/98 (19
dicembre 1998), la problematica assume rilievo alla stregua delle
peculiarità che incidono sulle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione
dei lavori pubblici.
Occorre a questi fini pertanto individuare quelle questioni che si
pongono con riferimento alla prima di dette fasi ovvero alla seconda.
1. Quanto all'ambito relativo alla fase di affidamento, è bene precisare
che il criterio discretivo è connesso alla data di pubblicazione del
bando di gara, il quale, in relazione alle specifiche norme che lo
regolano, disciplina tutto lo svolgimento della procedura d'affidamento.
Esso, come lex specialis di ogni singola gara, assicura la sostanziale
unitarietà delle procedure di selezione e condiziona, attraverso le sue
clausole, la presentazione delle offerte dei partecipanti, per cui la
sua precettività si cristallizza al momento in cui è reso pubblico.
Questa particolare natura del bando non consente, pertanto,
l'operatività immediata di quei precetti normativi capaci di incidere
sugli assetti della procedura d'affidamento da esso già definita.
Come è noto, tale criterio ha già ispirato le precedenti circolari di
questo ministero in tema di transitorietà della disciplina dell'anomalia
dell'offerta in seguito alla emanazione del Dm 28 aprile 1997; la sua
correttezza e legittimità deve ritenersi confermata alla luce del
recente e specifico pronunciamento del Consiglio di Stato (Sezione V, 11
maggio 1998, n. 226).
Ha infatti affermato il giudice amministrativo di secondo grado che la
sostanziale unitarietà del procedimento di selezione del contraente, nel
quale le offerte sono direttamente condizionate dalle clausole della lex
specialis, impone di applicare la normativa vigente al momento di
pubblicazione del bando, irrilevanti essendo le modifiche normative
successive a detta data.
Alla stregua di quanto precede si può affermare che tutte le innovazioni
apportate dalla legge 415/98 relative alla fase di affidamento di opere
pubbliche si applicano esclusivamente alle procedure i cui bandi
risultino pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della
legge stessa (19 dicembre 1998). Viceversa le gare il cui bando sia
stato pubblicato anteriormente a quella data continuano a essere
disciplinate dalla previgente normativa, anche se la procedura si
protragga successivamente all'entrata in vigore della legge.
Questo, tanto con riferimento alle procedure di affidamento tramite asta
pubblica quanto con riguardo alle procedure di licitazione privata; in
queste ultime, è vero che alla pubblicazione del bando di gara segue
normalmente la lettera di invito, che pure è da intendersi quale lex
specialis della gara, ma quest'ultima non si ritiene comunemente possa
avere contenuto e portata difformi da quelle del bando di cui
costituisce fonte integrativa nell'ambito della medesima normazione
procedimentale (C.Si. 23 aprile 1992 n. 94; Tar Lazio, sez. III, 15
marzo 1995 n. 536; Tar Puglia sez. I, 7 febbraio 1995 n. 54).
Naturalmente, il principio può essere con certezza invocato solo in
presenza delle disposizioni chiaramente innovative rispetto alla
disciplina già in vigore, e non anche a quelle che appaiono meramente
dichiarative di principi già affermati dalla giurisprudenza (a esempio
in materia di contratti misti), che come tali devono ritenersi già
presenti nell'ordinamento.
Ciò premesso, sulla base dei principi sopra affermati possono essere
affrontate le situazioni transitorie interessate dall'articolo 10, comma
1-bis (partecipazione a gare da imprese in situazione di controllo),
dall'articolo 10, comma 1-quater (controlli a campione), dall'articolo
13, commi 4, 5 e 5-bis (obbligo di indicazione dei consorziati e
possibilità di formalizzare il raggruppamento o consorzio dopo
l'aggiudicazione), dall'articolo 30, commi 1, 2 e 2-bis (garanzie) e
soprattutto dall'articolo 21, comma 1-bis (nuova determinazione della
soglia di anomalia delle offerte).
2. Quanto invece all'ambito applicativo relativo alla fase di esecuzione
dei contratti, l'applicazione delle norme della legge di immediata
precettività è condizionata dall'esistenza del contratto, in quanto
l'assetto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti ha come
punto di riferimento il contesto normativo in vigore al momento della
stipulazione dell'accordo.
In altri termini, la particolare incidenza che hanno nei contratti di
affidamento dell'opera pubblica le fonti eteronome della disciplina di
settore recepite nei testi contrattuali porta ad affermare che anche nei
contratti predetti si manifesta il generale principio del tempus regit
actum, onde l'equilibrio sinallagmatico raggiunto sotto la vigenza di un
determinato assetto normativo rimane di regola insensibile alle
variazioni di quell'assetto che lo potrebbero rimettere in discussione.
Riguardate in quest'ottica, le disposizioni della legge 415/98
immediatamente precettive inerenti alla fase di esecuzione del contratto
in tanto sono applicabili ai rapporti in corso in quanto non siano
suscettibili di alterare il sinallagma contrattuale codificato sotto il
vigore della normativa precedente.
Sulla base di tale principio, a quanto risulta mai posto in discussione
dalla giurisprudenza, e degli altri di portata generale vigenti in
materia vanno affrontate le questioni poste dalle disposizioni
maggiormente significative in relazione al profilo considerato.
Ad esempio, è evidente che le innovazioni recate dalla legge 415/98 al
vecchio testo dell'articolo 25 in materia di varianti in corso d'opera,
comportando nuovi obblighi delle parti, non possono riguardare i
contratti in corso d'esecuzione.
Tuttavia, discorso diverso deve essere svolto per quelle varianti che
abbiano un importo superiore al cosiddetto "quinto d'obbligo", le quali,
per la loro capacità di alterare i prezzi d'appalto originari e di
richiedere una nuova manifestazione di volontà dell'assuntore, non
consentono di considerare gli atti aggiuntivi al contratto originario
che ne discendono quali accessori di quest'ultimo, bensì quali veri e
propri accordi autonomi, come tali del tutto soggetti alla normativa
vigente al momento della loro sottoscrizione (Consiglio di Stato, II
sezione, parere 8 aprile 1998 e precedente costante giurisprudenza).
Pertanto, per quelle varianti superiori al "quinto d'obbligo" che
dovessero accedere ad affidamenti in corso d'esecuzione è applicabile la
nuova normativa, sia per quanto riguarda i requisiti della variante
stessa, sia per le conseguenze contrattuali ed esecutive che ne
discendono.
Inoltre, l'articolo 26, comma 1, nel regolare il ritardato pagamento
delle rate di prezzo, conferisce l'espressa facoltà all'esecutore di
avvalersi della cosiddetta "eccezione d'inadempimento" ex articolo 1460
del Codice civile.
In questo caso tuttavia può ritenersi che la specifica disposizione sia
immediatamente applicabile anche ai contratti in corso, in quanto
dichiarativa di un principio di diritto comune, il quale era già stato
considerato ammissibile anche negli appalti pubblici dalla Corte di
cassazione (sezione I, 24 ottobre 1985, n. 5232).
Ancora, la disposizione di cui all'articolo 28, comma 3, prevede la
sostituzione del certificato di regolare esecuzione al certificato di
collaudo per i lavori di importo inferiore ai 200mila Ecu e conferisce
alla stazione appaltante la facoltà della sostituzione stessa per i
lavori di importo compreso tra i 200mila e il milione di Ecu.
Sebbene la norma riguardi aspetti latu sensu contrattuali, essa non
possiede una particolare incidenza sulla portata delle obbligazioni già
assunte dalle parti, ma piuttosto ne semplifica l'adempimento con
vantaggi reciproci tanto per la stazione appaltante che per
l'affidatario, onde essa può farsi rientrare tra le norme immediatamente
applicabili anche ai contratti in essere.
Ancora, la disposizione dell'articolo 34 in materia di subappalti
influisce sia sulla fase della presentazione dell'offerta da parte dei
partecipanti alle gare che sul regime della fase esecutiva del rapporto
attraverso la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 55/90, con significative innovazioni apportate, tra l'altro, ai
commi 3, 9 e 12.
È chiaro che la disposizione contenente il venir meno dell'onere di
indicazione dei subappaltatori, si applica ai bandi successivi
all'entrata in vigore della legge, in base al criterio sopra
individuato.
Discorso diverso deve essere fatto per le altre norme riguardanti
specificamente il procedimento complessivo da seguirsi per giungere alla
fase esecutiva dei lavori subappaltati. Queste norme (articolo 18, comma
terzo, numeri 2 e 3 e comma 9, ultima parte) appaiono di immediata
applicazione, perché non innovano sostanzialmente, ma solo per aspetti
procedurali, alla normativa previgente e, pertanto, non rappresentano
comunque una disciplina normativa capace di incidere sull'equilibrio
sinallagmatico raggiunto con il contratto, sottraendosi, quindi,
all'efficacia del principio del tempus regit actum. Esse possono,
quindi, applicarsi a tutti i contratti in essere al momento dell'entrata
in vigore della legge nei quali l'appaltatore sia stato preventivamente
abilitato, in sede di affidamento, a subappaltare parte delle opere.
Lo stesso non potrebbe affermarsi, al contrario, per la parte della
disposizione di cui al comma 12 del novellato articolo 18 che non
presuppone l'adozione del regolamento, la quale, introducendo una nuova
definizione, sotto l'aspetto della rilevanza economica, per i noli a
caldo e le forniture con posa in opera, sarebbe suscettibile, ove
immediatamente applicabile, di perturbare le condizioni che avevano
determinato nel loro complesso l'offerta presentata dall'affidatario. La
norma in parola, pertanto, è applicabile solo agli affidamenti i cui
bandi sono pubblicati all'indomani dell'entrata in vigore della legge.
In merito agli ulteriori problemi applicativi che l'entrata in vigore
della nuova legge dovesse porre, questo Ufficio si riserva di esaminare
successivamente il contenuto e la portata ed eventualmente intervenire
ancora a livello consultivo.

CIRCOLARE DEL 22 DICEMBRE 1998 N. 2100 UL
PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1998, N. 415


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