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CIRCOLARE MINISTERIALE 11 MAGGIO 1998 N. 121/E |
ARTICOLI 1 (COMMI 1,2,3,6 E 7) E 13 (COMMA 3) DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N.449. INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIPRISTINO DELLE UNITA'
IMMOBILIARI DICHIARATE O CONSIDERATE INAGIBILI IN SEGUITO
AGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI NELLE REGIONI EMILIA
ROMAGNA E CALABRIA. ULTERIORI CHIARIMENTI |
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
60 del 13 marzo 1998 sono stati pubblicati i decreti
18 febbraio 1998, n. 41 (concernente il regolarnento
recante norme di attuazione e procedure di controllo
di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione
edilizia) e 6 marzo 1998 (di approvazione, con le relative
istruzioni, del modulo da utilizzare per trasmettere
al Centro di Servizio delle imposte dirette e delle
imposte indirette la comunicazione concernebte la data
di inizio lavori) nonchè la circolare 24 febbraio
1998, n.57/E, del Ministero delle Finanze e del Ministero
dei Lavori Pubblici, illustrativa delle disposizioni
riguardanti la detrazione del 41% spettante per le
spese sostenute per taluni interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di ripristino delle unità
immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito
agli eventi sismici verificatisi nella Regione Emilia
Romagna e Calabria.
Considerato che, successivamente alla pubblicazione
dei citati atti amministrativi, sono pervenuti alcuni
quesiti in merito ad aspetti particolari che interessano
la materia di cui trattasi, con la presente circolare
vengono forniti ulteriori chiarimenti per consentire
una uniforme applicazione delle disposizioni in commento.
2. Soggetti ammessi ad usufruire della detrazione
Con la richiamata circolare n. 57/E è stato precisato
che la detrazione ai fini dell'Irpef compete, se hanno
sostenuto le spese e queste sono rimaste effettivamente
a loro carico, al possessore o al detentore dell'immobile
sul quale sono eseguiti i lavori e cioè, al
proprietano o al nudo proprietario, al titolare di
un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione),
nonché all'inquilino o al comodatario. È
stato, inoltre, specificato che tra i possessori dellimmobile
sono compresi i soci di cooperative non a proprietà
indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora
titolari di mutuo individuale, mentre i soci di cooperative
a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi,
sono compresi, tra i detentori dellimmobile. Nella
menzionata circolare è stato inoltre chiarito
che il possessore o detentore dell'unità immobiliare
residenziale può anche assumere la qualifica
di imprenditore individuale, anche agricolo, se limmobile
relativo allimpresa sul quale vengono realizzati gli
interventi non costituisce bene strumentale per l'esercizio
dell'impresa né bene alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
medesima.
La stessa circolare ha precisato che la detrazione trova,
altresì, applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (cioè le società semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice e soggetti a questi equipatati
nonché imprese familiari), alle stesse condizioni
previste per gli imprenditori individuali con lulteriore
precisazione che per lindividuazione dei soggetti che
hanno diritto alla detrazione e dellimporto spettante,
determinato sulla base delle quote di partecipazione
si osservano le previsioni contenute nello stesso articolo
5 dei Tuir.
Ciò premesso vengono ora forniti i seguenti ulteriori
chiarimenti.
2.1. Familiari conviventi
La detrazione compete anche al familiare convivente
del possessore o detentore dell'immobile sul quale
vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga
le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi essere
da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate).
A tale riguardo è opportuno precisare che per
familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono,
a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa
ipotesi, il titolo che legittima è costituito
dall'essere "un familiare", nel senso sopra
chiarito, convivente con il possessore intestatario
dell'immobile. Non è richiesta l'esistenza di
un sottostante contratto di comodato e pertanto, nessun
estremo di registrazione va indicato neIl'apposito spazio
del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori
che il soggetto che intende fruire della detrazione
deve presentare al centro di servizio competente, né
al predetto modulo va allegata alcuna altra documentazione
atta a comprovare tale situazione. Si fa tuttavia presente
che la predetta documentazione (consistente eventualmente
anche in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante i fatti in questione) dovrà invece
essere esibita o trasmessa in caso di richiesta da
parte dellamministrazione finanziaria. Si precisa,
infine che nella indicata ipotesi la detrazione compete,
ferme restando le altre condizioni, anche se le abilitazioni
comunali risultano intestate al proporietario dellimmobile
e non al familiare convivente che fruisce della detrazione.
2.2. Futuro acquirente
La detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre
condizioni previste, anche al promissario acquirente
dell'immobile, immesso nel possesso dell'immobile stesso,
qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le
spese per gli interventi agevolabili.
In tale ipotesi, per avere diritto alla detrazione è
necessario che: a) sia stato regolarmente effettuato
un compromesso di vendita dell'unità immobiliare;
b) per detto compromesso sia effettuata la registrazione
presso l'Ufficio del registro competente; c) gli estremi
di registrazione siano indicati nellapposito spazio
del modulo di comunicazione dellinizio dei lavori,
che il promissario acquirente deve presentare aI centro
di servizio competente. Non è richiesta l'autorizzazione
ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore
ciò in quanto l'autorizzazione stessa può
ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata
immissione nel possesso del futuro acquirente. È
appena il caso di precisare che la detrazione compete
soltanto per le spese relative agli interventi di recupero
e di ristrutturazione effettuati sull'unità
immobiliare e che pertanto, tali spese devono essere
contabilizzate distintamente da quelle relative all'acquisto
dell'unità immobiliare.
2.3. Opere eseguite da un imprenditore su una propria
abitazione.
L'imprenditore edile che esegue dei lavori
su una unità immobiliare tenuta a propria disposizione
ha diritto alla detrazione del 41% delle spese sostenute.
Al riguardo si precisa che l'articolo 3, comma 3 del
Dpr n. 633 del 1972, prevede che costituiscono prestazioni
di servizio verso un corrispettivo anche quelle effettuate
per uso personale o familiare dell'imprenditore e,
pertanto, nella predetta ipotesi I'imprenditore edile
è tenuto, ai fini dell'Iva a quantificare l'importo
dei lavori eseguiti secondo il valore normale e ad
emettere la relativa fattura.
Analoga previsione non si rinviene ai fini della determinazione
del reddito d'impresa; infatti l'articolo 53, comma
2, del citato Tuir stabilisce che tra i ricavi si comprende
il valore normale dei beni indicati nel comma 1 dello
stesso articolo 53, destinati al consumo personale
o famlliare dell'imprenditore assegnati ai soci o destinati
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa,
mentre in detto articolo non sono menzionate le prestazioni
di servizio rese per le stesse finalità. Pertanto,
considerato che le predette prestazioni di servizio
non rilevano nella deterrninazione del reddito d'impresa,
ne deriva che le stesse sono indeducibili ai fini del
particolare reddito in quanto non inerenti all'attività
svolta.
Tanto premesso si ritiène che l'imprenditore
in questione ha diritto alladetrazione del 41% sia
relativamente all'acquisto dei materiali utilizzati
per l'esecuzione dei suddetti lavori, sia per le spese
sostenute per il personale impiegato nonché,
ovviamente, per le spese di interventi realizzati da
altre imprese.
Per quanto riguarda l'utilizzo di personale della propria
impresa, non è necessario che le relative spese
siano comprovate da un pagamento con bonifico poiché
l'utilizzo nsulterà comunque dalla contabilità
tenuta dall'imprenditore e dall'emissione della fattura
prevista dalla legislazione Iva.
2.4. Lavori eseguiti in proprio.
Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque
diritto alla detrazione del 41%, sia pure lirnitatamente
alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.
2.5. Soci di cooperative a proprietà divisa e
a proprietà indivisa
Come già detto, hanno diritto alla detrazione
del 41% anche i soci di cooperative, sia a proprietà
divisa, in quanto possessori dell'immobile, che a proprietà
indivisa, in quanto detentori dell'immobile. Ciò
premesso vengono di seguito forniti ulteriori chiarimenti.
2.5.1. Soci di cooperative a proprietà divisa
I soci di cooperative a proprietà divisa per
gli interventi relativi alle singole unità immobiliari
possedute devono attenersi alle istruzioni impartite
per i possessori e, quindi non devono allegare al modulo
di comunicazione della data di inizio dei lavori all'Amministrazione
finanziaria la dichiarazione di consenso all'esecuzione
dei lavori rilasciata dalla cooperativa:
Per le spese effettuate sulle parti comuni dell'edificio,
comprese quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto
modulo può essere inviato al Centro di servizio
da uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa.
In quest'ultimo caso, nello spazio del citato modulo
riservato all'indicazione del codice fiscale del condominio
deve essere indicato il codice fiscale della cooperativa.
Devono inoltre essere osservate le istruzioni e i chiarimenti
forniti per la realizzazione di opere sulle parti condominiali,
essendo irrilevante la circostanza che non sia formalmente
costituito un condominio e non sia stato nominato un'amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente
dalla cooperativa, i pagamenti da parte dei soci alla
cooperativa devono avvenire tramite bonifico; per i
lavori relativi alle parti comuni degli edifici, i
pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico
oltre che dai singoli soci, direttamente dalla cooperativa se commissionati a terzi e in questo caso i relativi
bonifici possono esser emessi a nome della cooperativa.
Il possesso dell'unità immobiliare da parte del
singolo socio deve almeno risultare da uno specifico
verbale di assegnazione dell'unità immobiliare
da parte della cooperativa. Per avere diritto alla
detrazione, è necessario richiedere la registrazione
del suddetto verbale della cooperativa ed indicare
i relativi estremi nell'apposito spazio del modulo
di comunicazione all'amministrazione finanziaria dell'inizio
dei lavori.
2.5.2. Soci di cooperative a proprietà indivisa
Per gli interventi relativi alle singole unità
irnmobiliari detenute, i soci di cooperative a proprietà
indivisa devono osservare le istruzioni impartite per
i detentori. Pertanto tali soggetti devono allegare
al modulo di comunicazione della data di inizio dei
lavori all'Amrninistrazione finanziaria anche la dichiarazione
di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dalla
cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti comuni dell'edificio
comprese quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto
modulo può essere inviato al Centro di servizio
da uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa.
In quest'ultimo caso, nello spazio riservato all'indicazione
del codice fiscale del condominio deve essere indicato
il codice fiscale della cooperativa. Devono i noltre
essere osservate tutte le istruzioni e i chiarimenti
forniti per la realizzazione di opere sulle parti condominialí,
essendo irrilevante la circostanza che non sia formalmente
costituito un condominio e non sia stato nominato un
amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente
dalla cooperativa, i pagamenti da parte dei soci alla
cooperativa devonò avvenire tramite bonifico;
per i lavori relativi alle parti comuni degli edifici
i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico
oltre che dai singoli soci, direttamente dalla cooperativa,
se commissionati a terzi, e in questo caso i relativi
bonifici possorio essere emessi a nome della cooperativa.
La detenzione dell'unità immobiliare da parte
del singolo socio deve almeno risultare da uno specifico
verbale della cooperativa. Per avere diritto alla detrazione,
è necessario richiede la registrazione del suddetto
verbale della cooperativa ed indicare i relativi estremi
nell'apposito spazio del modulo di comunicazione dell'inizio
dei lavori.
2.6. Unico proprietario di un intero edificio
Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico
proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti
comuni a due o più unità immobiliari
distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto
alla detrazione per le spese relative agli interventi
realizzati sulle suddette parti comuni anche se in
questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura
la comunione prevista dal Codice civile. Infatti, tenuto
conto che la detrazione, per espressa previsione legislativa,
compete sia al possessore che al detentore dell'immobile,
si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore,
"parti comuni di edificio residenziale di cui
all'articolo 1117" del Codice civile, vada considerata
in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto,
alle parti comuni a più unità irnmobiliari
e non alle parti comuni a più possessori.
3. Limite di spesa su cui calcolare la detrazione
E' stato già chiarito che il limite di spesa
su cui applicare la percentuale del 41%, al fine di
determinare la detrazione in esarne, va riferito alla
persona fisica e alla singola unità immobiliare
sulla qualesono stati effettuati gli interventi di
recupero:
Pertanto, se i lavori sono eseguiti sia sull'abitazione
che sulla pertinenza dell'abitazione il contribuente
può calcolare la detrazione su un importo massimo
di 300 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999
qualora si tratti di unità immobiliari distintamente
accatastate. Se, invece, la pertinenza è accatastata
unitamente all'abitazione e, quindi, è priva
di rendita catastale propria, trattandosi di una sola
unità immobiliare il contribuente può
calcolare la detrazione d'imposta su un importo massimo
di 150 milioni per ciascun anno.
Va peraltro ribadito che la detrazione spetta anche
nell'ipotesi in cui i lavori sono eseguiti soltanto
su una pertinenza di un'abitazione, autonomamente accatastata,
senza che sull'abitazione stessa venga eseguita alcuna
opera. In tale ipotesi la detrazione puo essere calcolata
su un importo massimo, per ciascun anno di 150 milioni.
Va, inoltre, chiarito che, ai fini dell'individuazione
del limite di spesa su cui calcolare la detrazione,
è necessario tener conto del numero iniziale
di unità immobiliari sul quale si èseguono
i lavori. Pertanto, qualora vengano eseguiti interventi
su una unità immobiliare la detrazione spetta
su un importo massimo di 150 milioni per ciascun periodo
d'imposta anche'se al termine dei lavori saranno state
realizzate due o più unità immobiliari
autonome.
4.Interventi che danno diritto alla detrazione
Nella circolare 57/E è stato chiarito che danno
diritto alla detrazione le spese sostenute per
a) interventi di manutenzioné ordinaria è
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo
nonché di ristrutturazione edilizia realizzati
sulle "parti comuni di edificio", così
come definite all'art. 117delCodice civile
b) iriterventi di cui alla precedente lettera h) - con
l'esclusione della sola manutenzione ordinaria realizzate
sulle "singole unità immobiliari residenziali
È stato:precisato, inoltre, che si tratta degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
di cui all'art. 31 della Iegge 5 agosto i978, n.457,
con esclusione, pertanto, degli nterventi di nuova
costruzione, salvo il caso di parcheggi pertinenziali
e che gli interventi in questione devono riguardare
edifici destinati alla residenza o singole unità
immobiliari residenziali siti nel territorio dello
Stato, rimanendo esclusi gli edifici a destinazione
produttiva, comrnerciale e direzionale. Per espressa
previsione normativa è necessario, inoltre,
che gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi
siano "'censiti' dall'ufficio del catasto",
oppure sia stato chiesto l'accatastamento; e che sia
stata pagata l'Ici per l'anno 1997, ove dovúta.
Va ribadito che danno diritto alla detrazione gli irítervend
di recupero del patrimonio edilizio esistente con esclusione
degli interventi di nuova costruzione. In tale condizione
ed in via generale si ritiene che possono essere computi
nella base di calcolo della detrazione fiscale, nella
misura prevista dalla legge i costi degli interventi
di fedele ricostruzione: degli edifici demoliti, ferma
restando, nel titolo abilitativo la corrispondenza
di detti intervend alla categoria della ristrutturazione
edilizia. Si ritiene, inoltre, che possono essere ammessi
alla detrazione fiscale i costi degli interventi di
ampliamento degli edifici esisstenti purché
con tale arnpliamento non si 'realizzino unità
immobiliari utilizzabili autonomamehte: a titolo esemplificativo,
è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto
per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché
ciò avvenga senza aumento della volumetria originariarnente
assentita.
Occorre, inoltre, precisare che le categorie individuate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449
(finalizzate al contenimento acustico: messa a norrna
degli edifici ecc.) sono da intendersi aggiuntive a
quelle di cui all'art.317 della legge 5 agosto 1978,
n. 457 e, pertanto, ai fini della detrazione fiscale
costituiscono fattispecie autonome e indipendenti dalla
corrispondenza alle categorie di cui al citato articolo
31. Ne deriva a titolo esemplificativo, che i costi
delle opere finalizzate al contenimento acustico, secondo
i parametri previsti dalla legge n. 447 del 1995,
pur corrispondendo ad interventi di manutenzione ordinaria,
sono ammissibili alla detrazione fiscale a condizione
che la scheda prodotto del costruttore certifichi
I'ottenimento dei parametri fissati dalla predetta
legge n. 447 ` del 1995 nell'ambito di tali norme specifiche
è amrnissibile, sempre a titolo esemplificativo,
la detrazione fiscale per la realizzazione di un'antenna
comune in sostituzione delle antenne private in quanto
si ritiene che tale opera possa rientrare nella finalità
di "cablaggio degli edifici.
In particolare, nelle ipotesi di interventi di adeguamento
degli impianti alla legge n. 46 del 1990, non è
compresa la sostituzione integrale dell'impianto ascensore,
ma solamente le parti elettriche e le apparecchiature
soggette all'adeguamento predetto, mentre invece tale
sostituzione è ammissibile allo sgravio fiscale
se realizza un adeguamento alle normative sul superamento
delle barriere architettoniche.
Per quanto riguarda la categoria dei parcheggi pertinenziali,
il richiamo alla legge n. 122 del 1989 deve intendersi
nel senso che la realizzazione di nuove superfici di
parcheggio, ai fini dell'applicazione dello sgravio
fiscale, deve essere sempre accompagnata dall'asservimento
pertinenziale ad una unità immobiliare esistente.
5. Spese che danno diritto alla detrazione e disciplina
della detrazione d'imposta
Si è già detto che le spese sostenute, rispettivamente nei periodi
di imposta l998 e l999 per la realizzazione degli interventi
elencati nella circolare 571E e ulteriormente chiarite
nel paragrafo precedente, se rimaste effettivamente
a carico, danno diritto ad una detrazione del 41 per
cento dall'Irpef dovuta per gli stessi anni e che l'importo
massimo delle suddette spese, sul quale è possibile
calcolare la detrazione, non può superare, per
ciascun avente diritto, il limite complessivo di 150
milioni per ogni unità immobiliare sullaquale
sono realizzati gli interventi. È stato, inoltre,
chiarito, che la disposizione fa riferimento alle spese
sostenute e, quindi, la detrazione a effettuata con
riferimento al criterio di cassa. Pertanto le spese
devono intendersi sostenute allorquando viene eseguito
il pagamento e il momento del pagamento può
anche cadere in un periodo d'imposta diverso, antecedente
o successivo, a quello in cui sono completati i lavori
o è emessa la fattura delle spese.
In merito agli interventi eseguiti sulle parti comuni
di edifici residenziali, ovvero su unità immobiliari
residenziali di proprietà di uno dei soggetti
di cui all'articolo 5 del Tuir, è stato precisato
che rileva ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta,
il momento in cui l'amministratore o altro soggetto
incaricato procede al pagamento delle spese e che ciascun
condomino deve calcolare la detrazione tenendo conto
delle sole quote effettivamente saldate al condominio
entro la fine del periodo d'imposta. Così ad
esempio, se il pagamento delle spese da parte dell'amministratore
è avvenuto nel 1998, ciascun condomino per calcolare
la detrazione su tutte le quote di spese che, in base
alla ripartizione millesimale e alla delibera assembleare
ha versato a tale titolo. In tal modo rilevano i versamenti
eventualmente anticipati nel 1997 o in anni precedenti
per consentire all'amministratore di procedere nel
1998 al pagamento degli interventi mentre restano escluse
le quote non saldate dal condomino entro il 31 dicembre
1998, anche se l'amministratore ha provveduto al pagamento.
È, pertanto, esclusa, la possibilità
di calcolare la detrazione relativamente a opere eseguite
negli anni considerati dal legislatore, ma, per effetto
di rateazioni concordate, pagate dopo il 1999.
Nell'ambito delle spese che danno diritto alla detrazione,
nel Iimite già esposto, sono state evidenziate
le spese per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto di materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo
di intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi
vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti
pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie
di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione
degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento
di attuazione delle disposizioni in esame.
E' stato, inoltre, chiarito che la detrazione spettante
va ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono
sostenute le spèse e nei quattro periodi d'imposta
successivi. In alternativa il contribuente può
scegliere di ripartire la detrazione spettante in dieci
quote annuali di pari importo.
L'opzione, in base all'articolo 2 del regolamenío
di attuazione, è effettuata irrevocabilmente
nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in
cui sono sostenute le spese. L'importo della quota
di detrazione spettante per ciascun periodo d'imposta
non fruita in uno degli anni perché superiore
all'imposta dovuta per lo stesso anno, non può
essere cumulata alla quota spettante per un altro periodo
d'imposta, non può essere richiesta in diminuzione
dalle imposte dovute per l'anno successivo e non può
essere richiesta a rimborso, né utilizzata in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n.
241 del 1997. Va ora chiarito che in casi di spese
sostenute sia nell'anno 1998 che nel 1999, I'opzione
effettuata in un anno per la ripartizione in 5 o 10
anni non vincola la scelta per la suddivisione delle
spese nel secondo anno; pertanto, è possibile
ripartire, ad esempio, in 5 anni le spese sostenute
nel 1998 e in 10 anni quelle sostenute nel 1999.
6. Cumulabilità con altre agevolazioni
È stato precisato che, in caso di erogazione
di contributi sovvenzioni, ecc., per l'esecuzione degli
interventi agevolabili (diversi dal contributo, corrispondente
all'Iva pagata a titolo di rivalsa, concesso ai soggetti
danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi
nelle regioni Umbria e Marche a norma dell'articolo
12, comma 1, della legge n. 449 del 1997), tali contributi
devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute
prima di effettuare il calcolo della detrazione Detta
riduzione è connessa alla circostanza che per
fruire della detrazione è necessario che le
spese siano rimaste effettivamente a carico; si ribadisce
che qualora i contribufi in questione siano erogati
in un periodo d'imposta successivo a quello in cui
il contribuente fruisce della detrazione, si applica
la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
n-bis)i del Tuir che prevede l'assoggettamento a tassazione
separata delle somme conseguite a titolo di rimborso
di oneri per i quali si è fruito della detrazione
in periodi d'imposta precedenti.
Va ora ribadito che i contributi in questione vanno
sottratti dalle spese sostenute e quelle eventualrnente
che residuano danno diritto alla detrazione fino al
predetto limite di 150 milioni per ogni unità
immobiliare sulla quale sono eseguiti i lavori. Pertanto,
ad esempio, in presenza di quattro unità sulle
quali sono eseguiti i lavori per un importo complessivo
di 800 milioni e per le quali è stato erogato
un contributo di 300 milioni, la detrazione può
essere calcolata sui 500 milioni che residuano dopo
aver sottratto il contributo.
7. Adempimenti richiesti dal regolamento di attuazione per fruire della detrazione
Come già precisato con decreto n. 41 del 1998,
del ministro delle Finanze di concerto con il ministro
dèi Lavori pubblici sono state dettate le modalità
di attuazione delle disposizioni in rassegna. Dette
modalità contengono altresì, le procedure
di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento
delle banche, in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unità sanitarie locali,
in funzione dell'osservanza delle norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul luogo
di Iavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi
19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494,
e successive modificazioni e integrazioni; inoltre
negli anzidetti provvedimenti vengono fissate alcune
cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.
Come precisato nella circolare n.57/E, I'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di attuazione
stabilisce che per fruire della detrazione i contribuenti
devono trasmettere, mediante raccomandata, al Centro
di servizio delle imposte dirette e indirette, una
comunicazione concernente la data in cui avranno inizio
i lavori, redatta su apposito modulo approvato con
il decreto dirigenziale 6 marzo 1998. Tale decreto,
che contiene anche l'individuazione dei centri di servizio
competenti, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998, unitamente al regolamento
stesso. A norma dello stesso comma 1, per i lavori
iniziati (anche se già terminati) prima dell'entrata
in vigore del regolamento (che si verifica decorsi
15 giorni dalla data della sua pubblicazione), la comunicazione
va effettuata entro 40 giorni dall'entrata in vigore
del regolamento stesso e cioè entro il 7 maggio
1998.
Al modulo, che deve recare i dati catastali dell'immobile
sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili dai certificati
catastali o dagli atti di acquisto) o gli estremi della
domanda di accatastamento, vanno obbligatoriamente
allegati in fotocopia:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia per I'esecuzione dei lavori e
cioè, a seconda della tipologia di lavori, la
concessione, la autorizzazione o la comunicazione di
inizio lavori. Nel caso della manutenzione ordinaria,
non essendo previsto alcun titolo abilitativo e trattandosi
solo del caso di intervento sulle parti comuni, è
sufficiente inoltrare la delibera assembleare;
-in mancanza dei dati catastali, copia della domanda
di accatastamento. Per i fabbricati rurali che hanno
perso i requisiti di ruralità e non sono stati
ancora accatastati in forza dell'articolo 14, comma
13, della legge n. 449 del 1997, che ha differito
il termine originariamente previsto per l'accatastamento
al 31 dicembre 1998, la copia della domanda di accatastamento
deve essere trasmessa non appena presentata, ciò
anche nell'ipotesi che il suddetto accatastarnento
venga richiesto dopo la scadenza del termine previsto
nell'articolo in questione in quanto i lavori non siano
ultimati a detta data. In quest'ultimo caso, cioè
per accatastamento oltre il termine previsto, si perdono
i benefici previsti dalle disposizioni specifiche in
materia di accatastamento di fabbricati che hanno
perso i requisiti di ruralità;
- fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici relativa
all'anno 1997, se dovuta. Non va allegata la copia,
ad esempio, se la comunicazione è trasmessa
dall'inquilino o dal possessore che nel 1997 non era
tenuto al pagamento dell'lci in quanto non possedeva
l'immobile. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si ritiene opportuno precisare che in caso di effettuazione di lavori sulle parti comuni, nessuna fotocopia delle ricevute di pagamento dell'lci eventualmente dovuta
sulle parti comuni deve essere allegata. Resta fermo
che tale documentazione dovrà essere esibita
o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- fotocopia della delibera assembleare che ha approvato
I'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi
che richiedono la preventiva delibera assembleare)
e della tabella millesimale relativa alla ripartizione
delle spese in caso di interventi di recupero effettuati
su parti comuni di edifici residenziali. Qualora successivamente
alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione
delle spese l'importo preventivato venga superato,
è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione
delle spese, all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione
e non va trasmesso nuovamente
iI modulo relativo aIIa cornunicazione di iniziolavori
già presentato preventivamente;
- dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione
dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore
dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi
del possessore o detentore dell'immobile sul quale
sono eseguiti i lavori.
Conformemente alle disposizioni recate dall'articolo
4 della legge n. 15 del 1968, il contribuente può
allegare, in luogo dell suindicata documentazione,
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella
quale attesti di essere in possesso di tutta la suddetta
documentazione e di essere pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta degli uffici finanziari. Tale dichiarazione con firma autenticata, è esente da imposte di
bollo in applicazione dell'art. 5, comma 1, della Tabella
allegato B, annessa Dpr 26.10.1972, n. 642. In questo
caso devono comunque essere barrate le specifiche caselle
del modulo anche se l'unica documentazione allegata
è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Va precisato che vanno trasmesse al Centro di servizio
tante comunicazioni quante sono le unità immobiliari
sulle quali sono eseguiti i lavori e per ogni abilitazione
amministrativa. Inoltre è opportuno chiarire
che, poiché la comunicazione al Centro di servizio
va fatta prima dell'inizio dei lavori (ovvero entro
il 7 maggio per quelli già iniziati, anché
se terminati) nessuna ulteriore comunicazione va trasmessa
se cambia la ditta che esegue i lavori o se questi
si protraggono per più anni.
Qualora siano eseguiti congiuntamente lavori su parti
comuni e lavori su parti di singole proprietà
ma che generalmente sono effettuati insieme a quelli
delle parti comuni (ad esempio i "frontalini"
dei balconi), può essere trasmesso all'Amministrazione
finanziaria un solo modulo per la comunicazione delIa
data di inizio lavori da parte di uno dei condomini
o dall'amministratore del condominio.
La lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del regolamento
prevede l'attivazione della vigilanza in materia di
sicurezza dei cantieri. Detta previsione normativa
stabilisce, infatti, che per poter fruire della detrazione
è necessario inoltrare preventivamente alla
Asl, competente nel territorio in cui si svolgono i
lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., nella
quale sono riportate le seguenti informazioni:
- ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
- natura delle opere da realizzare;
- impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabiIità,
da parte dell'impresa, di aver adempiuto a tutti gli
obblighi imposti dalla normativa vigente in materia
di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione
del lavoro;
- data di inizio dei lavori.
La comunicazione alla Asl effettuata a norma dei decreti
legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996,
n. 494 libera il contribuente dall'obbligo dell'invio
di questa ulteriore raccomandata. Va, inoltre, precisato
che la comunicazione in questione non va effettuata
nelle ipotesi in cui i decreti legislativi richiamati
non prevedono l'obbligo della notifica preliminare
alla Asl. Per i lavori già iniziati o terminati
prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 41
del 1998 la comunicazione mediante lettera raccomandata
può non essere effettuata. Si ricorda, tuttavia,
che, come precisato al paragrafo 8, il contribuente
decade dal diritto alla detrazione qualora risultino
vioIate le disposizioni di cui ai citati decreti legislativi
n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996.
In base all'articolo 1, comma 1, lettera d), del regolamento,
in caso di lavori il cui importo complessivo supera
la somma di lire 100 milioni, va trasmessa, entro il
terrnine di presentazione della dichiarazione dei redditi
del periodo d'imposta in cui sono eseguiti i lavori
il cui importo supera il predetto limite, anche una
dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta
da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti
e geometri owero da altro soggetto abilitato all'esecuzione
degli stessi. Tale dichiarazione va comunque indirizzata
all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non
è necessario trasmettere nuovamente il modulo
relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivarnente. Al riguardo
si precisa che il limite di cento milioni va visto
complessivamente in relazione all'intervento di recupero
del patrimonio edilizio che s'intende realizzare.
L'articolo 1 comma 3, del regolamento stabilisce che
per poter fruire della detrazione è necessario
che le spese siano pagate esclusivarnente mediante
bonifico bancario dal quale risulti:
- la causale del versamento (lavori di ristrutturazione
o articolo 1 comma 3, Decreto n. 41 del 1998);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto
a favore del quale il bonifico è effettuato.
Si ritiene, inoltre, necessario consentire la detrazione
delle spese indipendentemente dall'effettuazione del
bonifico bancario, per tutte le spese pagate entro
la data di entrata in vigore del regolarnento in questione
e cioè il 28 marzo 1998, 15 giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Decadenza dai benefici
L'articolo 4 del regolamento di attuazione stabilisce
che la detrazione non viene riconosciuta e, quindi,
I'importo eventualmente fruito dal contribuente è
recuperato dagli uffici finanziari nelle ipotesi elencate
nella circolare n. 57/E del 1998. A tale riguardo vengono
forniti i seguenti ulteriori chiarimenti:
- non è prevista la decadenza nell'ipotesi che
l'Ici risulti pagata tardivamente;
- non è richiesta la dichiarazione del possessore
di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori
eseguiti dal detentore dell'immobile qualora questi
sia un familiare convivente;
- I'omissione della preventiva comunicazione alla Asl,
al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza
dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la
decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che
per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità
di svolgimento degli stessi il contribuente vi era
tenuto sulla base della legislazione extra-fiscale
vigente;
- il pagarnento non effettuato mediante bonifico bancario
provoca la decadenza della detrazione solo fuori dei
casi di esonero dello stesso previsti nella circolare
n. 57/E e nella presente circolare;
-qualora nell'esecuzione dello specifico intervento
presso l'unità immobiliare siano violate le
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul luogo del lavoro e nei cantieri, nonché,
con riferimento agli operai utilizzati dalla ditta
durante l'esecuzione dei lavori nella unità
immobiliare, vengano violate le obbligazioni contributive
accertate dagli organi competenti e comunicate alla
Direzione regionale delle Entrate territorialmente
competente, il contribuente perde il diritto alla detrazione.
La detrazione comunque non si perde se il contribuente
è in possesso di u na dichiarazione della ditta
esecutrice dei lavori, resa ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante l'osservanza
delle suddette disposizioni.