| REGOLAMENTO RECANTE NORME IN TEMA DI COSTITUZIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI E MODALITA' DI PRODUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA NUOVA CARTOGRAFIA CATASTALE Con riferimento al decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, pubblicato nella G.U. n.45 del 24.02.1998 e portante il regolamento indicato in oggetto, vengono di seguito illustrate, unitamente alle finalità e all'architettura del provvedimento, le principali
disposizioni innovative, con particolare riguardo a
quelli efficaci a partire dalla data di entrata in
vigore del regolamento in esame (15° giorno successivo
alla pubblicazione). Vengono nel contempo forniti i
primi indirizzi operativi.
L'istituzione del catasto dei fabbricati, come é
noto, ha lo scopo di costituire un inventario unitario
delle costruzioni presenti sul territorio della nazione,
comprensivo anche dei fabbricati rurali.
In questo nuovo quadro di riferimento sono previste
procedure unificate per tutte indistintamente le costruzioni
di nuova edificazione ovvero oggetto di variazione,
denunciate al catasto dei fabbricati successivamente
all'entrata in vigore del regolamento in esame.
A tal fine l'universo delle costruzioni è stato
articolato in tre insiemi costituiti rispettivamente
dalle:
- costruzioni aventi caratteri di ordinarietà,
per le quali si applicano le norme già vigenti
per il catasto edifizio urbano (art. 5);
- costruzioni aventi scarsa rilevanza cartografica o
censuaria (art. 6);
- costruzioni e manufatti marginali e non suscettibili
di una ordinaria autonoma redditività (art.3,
comma 3).
Significativamente diverso il percorso procedurale previsto
per le costruzioni già censite ovvero per quelle
già denunciate al catasto terreni, all'atto
dell'entrata in vigore del regolamento in oggetto.
Le motivazioni sono chiaramente da ricercare nella duplice
esigenza di evitare:
- al sistema quelle criticità che la previsione
di una denuncia massiva (alcuni milioni) delle costruzioni
in esame avrebbe certamente comportato;
- ulteriori oneri ai possessori, nell'immediato, atteso
che di norma gli stessi hanno già assolto gli
obblighi loro imposti dalla normativa catastale previdente.
Per questi motivi, il completo ed uniforme censimento
delle suddette costruzioni avverrà in due distinti
momenti.
Più precisamente, I'Amministrazione provvederà
in tempi brevi (1 o 2 anni) alla integrazione - nel
nuovo catasto dei fabbricati - delle informazioni attualmente
conservate al Catasto Terreni, mentre il completamento
dell'accatastamento, demandato alla parte interessata,
sarà eseguito solo in "caso d'uso",
intendendosi con questa allocuzione il primo trasferimento
di diritti, la mutazione nello stato dei beni ovvero
la perdita dei requisiti di ruralità ai fini
fiscali.
E' appena il caso di sottolineare come tale scelta permetta
di raggiungere l'obiettivo finale di integrale costituzione
dell'inventario solo in tempi lunghi, relazionati alle
denunce dei privati ed alle attività di completamento
degli atti da parte degli uffici.
Come già rilevato negli articoli 3 e 6, vengono
individuati i fabbricati per i quali non è fatto
obbligo all'accatastamento (costruzioni marginali)
e quelli denunciabili con una procedura di accatastamento
semplificata, segnatamente per quanto riguarda gli
adempimenti topo-cartografici (costruzioni di modesta
rilevanza).
Per quanto concerne la seconda area oggetto di disciplina,
e cioè la formazione e l'aggiornamento della
cartografia catastale, I'obiettivo perseguito dal regolamento
è la rivisitazione dei criteri, delle procedure
e degli standards, relativi ai settori del rilievo,
e della conservazione informatica delle basi cartografiche;
rivisitazione operata soprattutto a ragione delle innovazioni
tecniche e tecnologiche recepite nel regolamento. Il
nuovo contesto operativo consente inoltre la introduzione
nel sistema catastale di informazioni, quali l'altimetria
e tematismi sull'uso del suolo (questi ultimi derivati
soprattutto da altre banche informative territoriali),
di notevole rilevanza anche per gli Enti preposti al
governo del territorio.
Infatti uno degli obiettivi perseguiti è quello
di definire un supporto di rappresentazione di base
condivisibile, in fase sia di formazione che di gestione,
per mezzo di attività collaborative e di interscambio.
Transitoriamente, fino al completo aggiornamento delle
basi informative in funzione dei nuovi tematismi previsti
(possesso e potenzialità produttiva dei suoli)
e della formazione delle reti dei vertici di appoggio,
per la produzione della cartografia ed i rilievi di
aggiornamento, deve essere osservata la previdente
nonmativa di conservazione del catasto terreni.
Come già sottolineato in premessa, con l'entrata
in vigore del regolamento risultano unificate le modalità
di denuncia del fabbricati (urbani e rurali) in conformità
alle norme di conservazione del catasto edilizio urbano,
salvo l'innovazione costituita dalla procedura semplificata
sopracitata.
Più in particolare, le costruzioni strumentali
all'esercizio dell'attività agricola saranno
censite come unità a destinazione abitativa
ovvero come unità funzionali ad attività
produttiva agricola. Le prime saranno classate nella
categoria ordinaria più rispondente tra quelle
presenti nei quadri di qualificazione vigenti. Le seconde
- cosi come previsto dall'art. 3, comma 156, della
legge n. 662/96 - saranno censite di norma in una categoria
speciale, sempreché le caratteristiche di destinazione
e tipologiche delle singole costruzioni e del compendio
immobiliare siano tali da non consentire, senza radicali
trasformazioni, una destinazione diversa da quella
agricola per la quale sono state originariamente costruite.
A tal fine è stata istituita - con il provvedimento
di attuazione della nonma sopra richiamata, di prossima
pubblicazione - la specifica categoria "D/10 -
fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività
agricole -" e si stanno apportando le modifiche
alle attuali procedure informatiche, sia in uso all'Ufficio
per la gestione della banca dati, sia a disposizione
dell'utenza per il flusso di aggiornamento (Docfa).
Nelle more della pubblicazione del relativo decreto,
per eventuali casi di dichiarata urgenza, gli uffici
sono autorizzati ad accettare, ed acquisire agli atti,
denunce conformi al suddetto indirizzo. In questa fattispecie,
in via transitoria, (fino all'adeguamento delle procedure
infommatiche suddette) sui documenti di aggiornamento
prodotti con Docfa devono essere riportati - come meglio
indicato nell'allegato 2, pag. 5 - i seguenti dati:
- la categoria "D/1" nel campo specifico;
- la dicitura "Categoria parificata alla D/10",
nel campo indirizzo (secondo rigo); - la sigla "RR",
nel campo lotto.
Successivamente, con procedura automatica, le unità
acquisite nella banca dati con le suddette modalità
saranno recuperate e collocate nella corretta categoria.
Per quanto concerne la articolazione delle diverse costruzioni
del compendio la stessa deve risultare opportunamente
individuata nella documentazione grafica (Alleg. n.
2, esempi 1 e2).
Nel caso di costruzioni rurali con caratteri tipologici
ordinari e non costituenti articolati compendi immobiliari
ad uso agricolo potranno essere attribuite le categorie
ordinarie (C/2, C/3, C/6, C/7 .......) e le classi
più consone alle capacità reddituali
delle stesse, di norma quelle inferiori (Alleg. n.
2, esempio 3).
Per le denunce di variazione delle costruzioni censite
nella categoria speciale D/10 ovvero in altra categoria
ordinaria vengono osservate le normali procedure vigenti
per il catasto edilizio urbano.
La valutazione della sussistenza delle condizioni per
il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità
delle costruzioni è compito precipuo degli uffici
preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili.
Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici del territorio
assicureranno in ogni caso le ordinarie consulenze
di carattere istituzionale, limitatamente ai requisiti
oggettivi dei beni immobili.
Nell'ottica perseguita dal D.P.R. di attuazione dell'art.
3, comma 156, della legge n. 662/96 di separazione
tra il profilo catastale (inventariale) e quello fiscale
(accertamento), la trattazione delle denunce di fabbricati
rurali (con mod. 26) giacenti può essere limitata
all'aggiornamento della mappa e dei relativi dati censuari
................ risulta più necessaria - salvo
i casi in cui l'accertamento sia oggetto ................ richiesta dalla parte - la preventiva valutazione
dei requisiti per il riconoscimento ........ ruralità,
in quanto l'aggiornamento è finalizzato al trasferimento
delle relative informazioni al catasto del fabbricati.
Nel caso in cui al mod. 26 sia allegato un idoneo rilievo
topografico, la mappa sarà aggiornata in forma
"ortodossa", avendo però cura di apporre
una specifica annotazione negli atti censuari del catasto
terreni, attestante la circostanza che non è
stato provveduto alla verifica dei requisiti per il
riconoscimento della ruralità (PR= "Pende
riconoscimento di ruralità").
Quando invece la dimostrazione grafica allegata al mod.
26 non consente l'aggiornamento della mappa con la
ordinaria precisione metrica, lo stesso potrà
essere eseguito con modalità speditive; in questo
caso si appone la annotazione "AR = Aggiornamento
metrico speditivo ai fini della costituzione del catasto
dei fabbricati. Pende esame di ruralità".
Infine per la trattazione del flusso degli aggiornamenti
cartografici - nelle more della diffusione della procedura
Pregeo, integrata con le funzioni per la denuncia dei
fabbricati di modesta entità - i libretti delle
misure potranno essere compilati "in deroga"
con l'ausilio dell'attuale versione Pregeo, ricorrendo
agli artifici indicati nelle specifiche riportate in
allegato (Alleg. n.3).
ALLEGATO 1
SCHEMA Dl REGOLAMENTO PER LA REVISIONE DEI CRITERI DI
ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI
(di attuazione del comma 156, art. 3, legge 23 dicembre
1996 n. 662)
Art.1
Norme per l'accatastamento
1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute
rurali in base ai criteri previsti dall'articolo 2
si applicano le disposizioni per la conservazione del
catasto dei terreni.
2. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive
dei requisiti di ruralità di cui all'articolo
2, ovvero delle costruzioni già censite al catasto
terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti,
si applicano le disposizioni per la conservazione del
catasto edilizio urbano.
3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari
già censite al catasto edilizio urbano non sono
oggetto di variazione qualora vengano riconosciute
rurali, ai sensi dell'articolo 2.
4. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari
destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite
autonomamente mediante l'attribuzione di classamento,
sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in
ciascuna zona censuaria.
5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività
agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle
destinate ad attivita agrituristiche, vengono censite
nella categoria speciale"D/10 - fabbricati per
funzioni produttive connesse alle attività agricole",
nel caso in cui le caratteristiche di destinazione
e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali
trasformazioni, una destinazione diversa da quella
per la quale furono originariamente costruite.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano
fino all'entrata in vigore delle nuove discipline per
la costituzione del catasto dei fabbricati, di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n.557, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 1994, n.l33, e per la qualificazione, classificazione
e classamento delle unità immobiliari, di cui
all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Art. 2
Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali
1. Ai fini del riconoscimento della ruralità
degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o
porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa
devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto
titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario
del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo
conduce il terreno cui l'immobile è asservito
o dai familiari conviventi a loro carico risultanti
dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari
di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito
di attività svolta in agricoltura;
b) I'immobile deve essere utilizzato quale abitazione
dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di
un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti
attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato
o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto
della normativa in materia di collocamento ovvero dalle
persone addette all'attività di alpeggio in
zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve
avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati
ed essere censito al catasto terreni con attribuzione
di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate
colture specializzate in serra o la funghicoltura o
altra coltura intensiva ovvero il terreno è
ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della Iegge 31 gennaio 1994, n. 97, il
suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
superiore alla metà del suo reddito complessivo,
determinato senza far confluire in esso i trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività
svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato
in comune considerato montano ai sensi della citata
legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante
da attività agricole del soggetto che conduce
il fondo deve risultare superiore ad un quarto del
suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione
del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti
che non presentano la dichiarazione ai fini dell'lVA
si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero
dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972 n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti
alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche
di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
non possono comunque essere riconosciuti rurali.
2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale
alle costruzioni strumentali alle attività agricole
di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresi,
riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
all'attività agricola destinate alla protezione
delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli,
alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione, nonché
ai fabbricati destinati all'agriturismo.
Art. 3
Rilevanza dei criteri di accatastamento e di ruralità
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento rilevano
ai soli fini catastali e fiscali.
Art.4
Norme sostituite
1. L'articolo 2 del presente regolamento sostituisce
l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n.557, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 1994, n.l33.
Art.5
Norma finale
1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano
funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione
statale e degli enti locali cessano di essere efficaci,
qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio
da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni
in materia conferite in attuazioni delle deleghe contenute
nel Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il presente decreto, munito del sigillo di stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO 2 ESEMPIO 1
Centro aziendale costituito da abitazione (categoria ordinaria)
ed annessi agricoli (categoria speciale). (omissis)
ESEMPIO 2
Centro aziendale costituito da più corpi di fabbrica con caratteristiche costruttive e di destinazione non omogenee, diverse dalle abitative o comunque non suscettibili di utilizzazioni diverse da quelle per le quali furono originariamente costruiti, salvo radicale trasformazione (categoria speciale).
ESEMPIO 3
ALLEGATO 3 Istruzioni per la predisposizione ed il trattamento di atti di aggiornamento relativi a fabbricati di modesta entità con la versione 7.01 o 7.02 di PREGEO
(omissis)
|