Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


PREMESSA
Sul supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 Aprile 1998 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 emanato in attuazione del disposto dellart. 13 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994.
La finalità del decreto 10 marzo 1998 è quella di dare ai datori di lavoro uno strumento adattabile alle varie realtà lavorative e nel contempo di indicare riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria azienda od unità produttiva.
Infatti l'atto normativo citato contiene criteri, validi per tutti i luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione antincendio, dando così pratica attuazione al disposto degli articoli 33 e 34 del D.P.R. n. 547 del 1955 confermato e rafforzato dall'art.4, comma 5 - lettere h) e q) del Decreto Legislativo n.626 del 1994.
Il percorso logico che viene seguito dal Decreto per arrivare alla scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio, tiene conto della specifica realtà aziendale, attraverso l'identificaione dei pericoli d'incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione dei rischi, per la necessaria tutela dei lavoratori e di terzi.
Quanto sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Rapporti di Lavoro -, tenuto conto della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni normative impartite con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i seguenti chiarimenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
L'art. 2 del Decreto, riprendendo le linee strategiche del D.Lgs. n. 626 del 1994, fissa nella valutazione del rischio d'incendio il punto di riferimento per stabilire la congruità delle necessarie misure di sicurezza preventive e protettive e riporta nell'allegato I le linee guida per procedere a detta valutazione.
La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno riportate nel documento di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626 del 1994.
Tale specifico adempimento non è previsto per le aziende riportate al comma 11 dell'art. 4 del citato D.Lgs. in tale circostanza è sufficiente una autocertificazione sull'avvenuta valutazione del rischio di incendio.
In sostanza l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a quanto già stabilito dall'art. 4 del . D.Lgs. n. 626/1994, indica, attraverso le linee guida di cui all'allegato I, una esemplicazione di come procedere alla valutazione di uno specifico rischio in ambito aziendale quale è appunto il rischio di incendio.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO
L'art. 3 del decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla base della valutazione del rischio d'incendio i criteri per la scelta delle principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare tenendo conto della specifica realta aziendale.
Le principali misure che vengono affrontate riguardano:
- accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;
- l'evacuazione delle persone presenti;
- la segnalazione e l'allarme in caso di incendio;
- l'estinzione dell'incendio;
- il mantenimento in efficenza delle attrezzature e degli impianti antincendio;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori
Nell'allegato III sono trattate con particolare approfondimento le vie ed uscite di emergenza, in quanto per tale specifica e fondamentale misura di sicurezza necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti commi dell'art. 13 del D.P.R n. 547 del 1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs., n. 626 del 1994 e precisamente:
_ comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite di emergenza;
_ comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;
_ comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.
Per l'eventuale adeguamento dell'azienda alle misure stabilite nell'allegato III viene concesso un termine di 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
E' fatto salvo comunque il disposto dell'art. 13, comma 13, del D.P.R n. 547/1955 per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993.
Il comma 2 dell'art. 3 precisa che le disposizioni del comma 1, relative alla vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e sull'estinzione, non si applicano alle attvità soggette ai controlli da parte del Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Tale disposto vuole siguificare che per le suddette attività tali misure devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'Interno, ove esistenti o ai criteri generali di prevenzione incendi secondo le procedure previste dal D.P.R n. 37/1998.
Pertanto i criteri riportati negli allegati n. III, IV e V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco.
Si ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito delle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco, qualora l'attività in questione non sia disciplinata da specifica disposizione di prevenzione incendi.

GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DL INCENDIO
L'art. 5 prevede la redazione del piano di emergenza in conformità dei criteri riportati nell'allegato VIII, per i luoghi di lavoro ove sono occupati non meno di 10 dipendenti o comunque ricompresi tra le attività soggette al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTICENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA
Gli articoli 6 e 7 del decreto costituiscono l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 riportate all'art. 4, comma 5 lettera a) ed all'art. 22, comma 5, rispettivamente per quanto attiene la designazione e la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
Sono comunque fatti salvi i corsi espletati prima della data di entrata in vigore del decreto nonchè la speciale esenzione di cui allart. 95 del D. Lgs. 626/1994, purchè ne sia stata data comunicazione all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 1996.

CIRCOLARE MINISTERIALE 8 LUGLIO 1998
CHIARIMENTI SUL DECRETO INTERMINISTERIALE 10 MARZO 1998


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