| CIRCOLARE MINISTERIALE 8 LUGLIO 1998 |
| CHIARIMENTI SUL DECRETO INTERMINISTERIALE 10 MARZO 1998 |
PREMESSA
Sul supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 Aprile 1998 è stato pubblicato il Decreto
Interministeriale 10 marzo 1998 emanato in attuazione
del disposto dellart. 13 del Decreto Legislativo n.
626 del 1994.
La finalità del decreto 10 marzo 1998 è
quella di dare ai datori di lavoro uno strumento adattabile
alle varie realtà lavorative e nel contempo
di indicare riferimenti precisi per poter verificare,
organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito
della propria azienda od unità produttiva.
Infatti l'atto normativo citato contiene criteri, validi
per tutti i luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure
di prevenzione e protezione antincendio, dando così
pratica attuazione al disposto degli articoli 33 e
34 del D.P.R. n. 547 del 1955 confermato e rafforzato
dall'art.4, comma 5 - lettere h) e q) del Decreto Legislativo
n.626 del 1994.
Il percorso logico che viene seguito dal Decreto per
arrivare alla scelta delle necessarie misure di sicurezza
antincendio, tiene conto della specifica realtà
aziendale, attraverso l'identificaione dei pericoli
d'incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione,
la valutazione dei rischi, per la necessaria tutela
dei lavoratori e di terzi.
Quanto sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Rapporti di Lavoro -, tenuto conto della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni normative impartite con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i seguenti chiarimenti.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
L'art. 2 del Decreto, riprendendo le linee strategiche
del D.Lgs. n. 626 del 1994, fissa nella valutazione
del rischio d'incendio il punto di riferimento per stabilire
la congruità delle necessarie misure di sicurezza
preventive e protettive e riporta nell'allegato I le
linee guida per procedere a detta valutazione.
La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure
vanno riportate nel documento di cui all'art. 4, comma
2, del D. Lgs. n. 626 del 1994.
Tale specifico adempimento non è previsto per le aziende riportate al comma 11 dell'art. 4 del citato
D.Lgs. in tale circostanza è sufficiente una
autocertificazione sull'avvenuta valutazione del rischio di incendio.
In sostanza l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo
a quanto già stabilito dall'art. 4 del . D.Lgs.
n. 626/1994, indica, attraverso le linee guida di cui
all'allegato I, una esemplicazione di come procedere
alla valutazione di uno specifico rischio in ambito
aziendale quale è appunto il rischio di incendio.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO
L'art. 3 del decreto, in una serie di allegati, stabilisce
sulla base della valutazione del rischio d'incendio
i criteri per la scelta delle principali misure di
sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed impiantistico
che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare
tenendo conto della specifica realta aziendale.
Le principali misure che vengono affrontate riguardano:
- accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;
- l'evacuazione delle persone presenti;
- la segnalazione e l'allarme in caso di incendio;
- l'estinzione dell'incendio;
- il mantenimento in efficenza delle attrezzature e
degli impianti antincendio;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori
Nell'allegato III sono trattate con particolare approfondimento
le vie ed uscite di emergenza, in quanto per tale specifica e fondamentale misura di sicurezza necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti commi dell'art. 13 del D.P.R n. 547 del 1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs., n. 626 del 1994 e precisamente:
_ comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle
vie ed uscite di emergenza;
_ comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di
emergenza;
_ comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite
di emergenza.
Per l'eventuale adeguamento dell'azienda alle misure
stabilite nell'allegato III viene concesso un termine
di 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto.
E' fatto salvo comunque il disposto dell'art. 13, comma
13, del D.P.R n. 547/1955 per i luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1 gennaio 1993.
Il comma 2 dell'art. 3 precisa che le disposizioni del
comma 1, relative alla vie di esodo, sistemi di segnalazione
ed allarme e sull'estinzione, non si applicano alle
attvità soggette ai controlli da parte del Vigili
del Fuoco per il rilascio del Certificato di prevenzione
incendi.
Tale disposto vuole siguificare che per le suddette
attività tali misure devono conformarsi alle specifiche
direttive emanate dal Ministero dell'Interno, ove esistenti
o ai criteri generali di prevenzione incendi secondo
le procedure previste dal D.P.R n. 37/1998.
Pertanto i criteri riportati negli allegati n. III,
IV e V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di
lavoro non ricompresi tra le attività soggette
al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco.
Si ritiene che possono costituire comunque un utile
riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito
delle attività soggette al controllo obbligatorio
da parte dei Vigili del Fuoco, qualora l'attività
in questione non sia disciplinata da specifica disposizione
di prevenzione incendi.
GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DL INCENDIO
L'art. 5 prevede la redazione del piano di emergenza
in conformità dei criteri riportati nell'allegato
VIII, per i luoghi di lavoro ove sono occupati non
meno di 10 dipendenti o comunque ricompresi tra le
attività soggette al controllo obbligatorio
dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio del Certificato
di prevenzione incendi.
DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTICENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA
Gli articoli 6 e 7 del decreto costituiscono l'attuazione
delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 riportate
all'art. 4, comma 5 lettera a) ed all'art. 22, comma
5, rispettivamente per quanto attiene la designazione
e la formazione dei lavoratori incaricati di attuare
le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione dell'emergenza.
Sono comunque fatti salvi i corsi espletati prima della
data di entrata in vigore del decreto nonchè
la speciale esenzione di cui allart. 95 del D. Lgs.
626/1994, purchè ne sia stata data comunicazione all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 1996.