| CIRCOLARE MINISTERIALE 5 MAGGIO 1998, N. 9.
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| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO
1998, N. 37. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI - CHIARIMENTI APPLICATIVI. |
(G.U. del 26 ottobre 1998, n.250)
PREMESSA.
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
57 del 10 marzo 1998, disciplina il procedimento per
il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di
cui al n. 14 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nel rispetto dei criteri principi e modalità
indicati all'art. 20 della stessa legge.
L'attuale disciplina, dettata dalla legge 26 luglio
1965, n. 966, e dal decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, prevede che l'attività di
controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco
sul rispetto delle condizioni di sicurezza per la prevenzione
incendi sia articolata in due fasi tra loro coordinate:
esame dei progetti di nuovi impianti e costruzioni o
di modifiche di quelli esistenti, finalizzato al rilascio
di un parere di conformità alla normativa di prevenzione
incendi;
visita sopralluogo per riscontrare, anche sulla base
di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell'opera
realizzata al progetto approvato ed il rispetto delle
vigenti prescrizioni in materia di sicureza antincendio,
al fine del rilascio del certificato.
Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993,
n. 284, costituente il regolamento di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha
stabilito, come noto, in trecentosessantacinque giorni
il termine per la conclusione del procedimento del
rilascio del certificato di prevenzione incendi ed
in trecentosessanta giorni il termine per il procedimento
di deroga, mentre non ha disciplinato la fase procedimentale
relativa all'esame dei progetti.
Nella predisposizione del regolamento sono state tenute
presenti le seguenti principali esigenze:
stabilire un termine per la conclusione del procedimento
relativo all'esame dei progetti, correlato alla complessità
degli stessi e comunque non superiore a quello attualmente
previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 577 del 1982;
ridurre il termine di trecentosessantacinque giorni
per la conclusione del procedimento per il rilascio
del certificato;
prevedere, in attesa del sopralluogo, la possibilità
di autorizzare in via provvisoria l'esercizio dell'attività
ai soli fini antincendio, tramite la produzione da
parte dell'interessato di una dichiarazione attestante
il rispetto della normativa antincendio;
consentire il rinnovo del certificato senza l'obbligo
per il Comando di effettuare il sopralluogo, estendendo
in via generale la procedura di cui all'art. 4 della
legge n. 818 del 1984;
semplif1care il rilascio di autorizzazioni in deroga,
decentrandolo agli Ispettorati regionali dei vigili
del fuoco e riducendo i relativi termini procedimentali;
prevedere una norma transitoria ai fini del passaggio
dal regime del nulla osta provvisorio di cui all'art.
2 della legge n. 818 del 1984, a quello del certificato
di prevenzione incendi.
Tanto premesso si forniscono di seguito alcuni chiarimenti
sui contenuti del testo regolamentare al fine di una
corretta ed uniforme applicazione delle norme.
CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1998, N. 37.
Art. 1.
Oggetto del regolamento
L'art. 1 individua 1'ambito di applicazione del regolamento.
Occorre precisare che:
a) è finalizzato a disciplinare i procedimenti
di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione
incendi, attribuiti in base alla vigente normativa,
alla competenza dei Comandi provinciali dei vigili
del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti,
agli accertamenti sopralluogo per il rilascio del certificato,
al rinnovo di quest'ultimo, ed alle procedure relative
alla autorizzazione in deroga;
b) le attività cui si applica la disciplina del regolamento
sono quelle riportate in allegato al decreto ministeriale 16
febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni;
c) la disciplina procedurale prevista dal regolamento
non si appplica a quelle attività industriali, che
seppur ricomprese tra quelle di cui al decreto ministeriale
16 febbraio 1982, ricadono nel settore delle attività
a rischio di incidente rilevante soggette a notifica,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni.
Detta disciplina si applica invece alle attività industriali,
ricomprese tra quelle dell'allegato al decreto ministeriale
16 febbraio 1982, e soggette a dichiarazione, ai sensi
del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 175/1988;
d) le attività riportate negli allegati A e B del decreto
del Presidente della Repubblica n. 689 del 1959, e
non ricomprese tra quelle di cui al decreto ministeriale
16 febbraio 1982, pur soggette ai controlli obbligatori
da parte dei Comandi dei vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 966 del 1965 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982, non
soggiacciono alla disciplina procedurale del regolamento;
e) il comma 5, ha previsto altresí 1'emanazione
di un decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro della funzione pubblica, nel quale
siano stabilite:
le modalità di presentazione delle domande per l'avvio
dei procedimenti;
il contenuto delle stesse;
la documentazione da allegare;
criteri per rendere uniforme lo svolgimento dei servizi
resi dai Comandi provinciali.
Tale decreto (decreto ministeriale 4 maggio 1998), in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Uffciale, costituirà
certamente un valido strumento per garantire l'uniformità
delle procedure, favorendo la trasparenza e la speditezza
dell'azione amministrativa.
Art. 2.
Parere di conformità
L'art. 2 disciplina la fase procedurale relativa alI'esame
dei progetti ai fini del rilascio del parere di conformità
degli stessi alle specifiche regole tecniche o in mancanza,
ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi.
Al riguardo, il decreto 4 maggio 1998 nel dettagliare
la documentazione da allegare alla domanda di esame
progetto, stabilisce anche i criteri tecnici generali
da seguire in mancanza di una specifica regola tecnica.
Si precisa che il procedimento di esame del progetto
non potrà essere avviato dal Comando se la domanda
non è corredata di tutti gli allegati indicati
nel decreto 4 maggio 1998, e pertanto necessita che
ciascun Comando si organizzi al fine di:
dare la massima informazione all'utenza in via preventiva,
sugli atti da allegare all'istanza;
fare effettuare dal personale dell'ufficio prevenzione
una istruttoria formale della domanda per verificare
la sua completezza documentale, prima che la stessa
venga assegnata per l'esame tecnico.
Nel caso si renda necessario, in fase di esame tecnico,
chiedere una integrazione della documentazione presentata,
il regolamento prevede in tale circostanza e per una
sola volta, l'interruzione del termine che riprenderà
per intero a decorrere dalla data di perfezionamento
della richiesta medesima.
La questione dei termini entro cui concludere il procedimento
è di fondamentale importanza, sia per l'organizzazione
dell'ufficio che per il rapporto con l'utenza.
L'obiettivo principale del regolamento è quello
di ridurre al minimo i tempi di risposta dell'amministrazione:
pertanto il termine di conclusione del procedimento
di quarantacinque giorni deve essere considerato superabile
solo nei casi di comprovata necessità, qualora la
pratica proposta all'esame progetto, richieda studi,
ricerche ed approfondimenti particolarmente lunghi.
Di tale specifica esigenza il Comando dovrà dare formale
notizia all'interessato entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, anche per l'eventuale
coinvolgimento dei progettisti.
Da ultimo si forniscono chiarimenti in merito alla seguente
disposizione contenuta in calce al comma 2, "Ove il
Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto
si intende respinto".
Al riguardo, si premette che la disposizione in esame
non impedisce al comando di provvedere anche successivamente
alla scadenza dei termini, ferme restando le eventuali
responsabilità, in particolare dei funzionari incaricati
del procedimento.
Anzi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, il Comando ha il dovere di concludere
questa fase procedimentale pronunciandosi sulla conformità
del progetto alla normativa antincendio. Il disposto
ha il solo scopo di qualificare il comportamento omissivo
dell'amministrazione come un provvedimento negativo
(silenzio-rifiuto) al fine di tutelare il soggetto
interessato.
Quest'ultima, infatti, a seguito della scadenza del
termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 37/1998, puó, entro i successivi
sessanta giorni, adire al giudice amministrativo per
far dichiarare illeggittime tale comportamento omissivo
(Consiglio di Stato, sentenza n. 1331/1997).
Da quanto sopra emerge l'importanza che è stata
riservata alla fase procedimentale relativa al parere
di conformità sul progetto: infatti la mancata espressione
di detto parere non permette di avviare la successiva
fase procedurale finalizzata al rilascio del certificato
di prevenzione incendi, nè consente all'interessato
di presentare la dichiarazione per l'avvio dell'attività,
prevista dall'art. 3, comma 5.
Art. 3.
Rilascio del certificato di prevenzione incendi
L'art. 3 disciplina la procedura per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi previo accertamento-sopralluogo;
prevede altresí la possibilità per l'interessato
di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione
attestante il rispetto della normativa di sicurezza
antincendio, finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attività
stessa.
La suddetta dichiarazione costituisce la sostanziale
innovazione del regolamento, in quanto consente all'interessato,
ai fini antincendio e senza ulteriori incombenze e
costi aggiuntivi, di avviare l'attività, purchè
risulti presentata al Comando la domanda di sopralluogo,
completa della prevista documentazione.
Infatti come meglio precisato nel decreto 4 maggio 1998,
ove tra l'altro è previsto un fac-simile di dichiarazione,
le certificazioni di conformità da presentare a corredo
della predetta dichiarazione sono le stesse che devono
essere prodotte in allegato alla domanda di sopralluogo.
Da quanto sopra consegue che è opportuno ed utile
per l'interessato presentare unitamente alla domanda
di sopralluogo anche la predetta dichiarazione, che
garantisce in via amministrativa la possibilità di
avviare da subito l'esercizio dell' attivita ai fini
antincendio.
Il comma 6, al fine di evitare duplicazioni, stabilisce
che il sopralluogo effettuato dal Comando nell'ambito
di organi collegiali previsti dalla vigente normativa,
è da ritenersi comprensivo degli accertamenti
di cui al comma 2: ne consegue che i termini da rispettare
sono quelli definiti dalle vigenti disposizioni per
gli organi in parola.
Al riguardo si riportano alcuni degli organi collegiali
ove è chiamato a partecipare il Comando:
locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento:
commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo (art. 141 del regolamento dei depositi di
oli minerali e g.p.l. autorizzati dalle prefetture:
commissione nominata dal prefetto;
fabbriche, deposito e rivendite di esplosivi: commissione
tecnica nominata dal prefetto
(art. 49 del T.U.L.P.S.).
Art. 4.
Rinnovo del certif icato di prevenzione incendi
L'art. 4 semplifica la procedura di rinnovo del certificato
di prevenzione incendi stabilendo che il comando provinciale
dei vigili del fuoco provvede, senza l'effettuazione
del sopralluogo, sulla base della seguente documentazione
allegata all'istanza:
a) dichiarazione del responsabile dell'attività attestante
che la situazione riscontrata dal Comando alla data
di rilascio del certificato in scadenza non è
mutata e che durante l'esercizio dell'attività ha
osservato gli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento;
b) perizia giurata resa da professionista iscritto negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge
7 dicembre 1984, n. 818, attestante l'efficenza dei
dispositivi, sistemi ed impianti di protezione attiva
antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili
di estinzione. Pertanto l'obbligo di produrre la suddetta
perizia ricorre solo per quelle attività dotate di
sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi.
In allegato al decreto 4 maggio 1998, sono riportati
i fac-simile di dichiarazione e di perizia giurata.
Art. 5.
0bblighi connessi con 1'esercizio dell'attività
L'art. 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali
che procedurali, finalizzati a garantire il corretto
esercizio dell'attività ai fini antincendi:
a) mantenere in stato di efficenza i sistemi, dispositivi,
attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli
con periodicità ed effettuando la necessaria manutenzione;
b) assicurare una adeguata informazione e formazione
del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività
e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
nonchè sulle precanzioni comportamentali da
adottare ai fini antincendio;
c) annotare in un apposito registro l'avvenuta effettuazione
di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b);
d) avviare le procedure previste dagli articoli 2 e
3 del regolamento in caso di modifiche che comportano
una alterazione delle presistenti condizioni di sicurezza
antincendio.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e
b) rientrano, in particolare, tra gli obblighi già
sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994, e sono stati oggetto di specifiche
disposizioni nel decreto ministeriale 10 marzo 1998
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81
del 7 aprile 1998). Pertanto i Comandi provinciali
dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi
e sulla copia della dichiarazione, di cui all'art.
3, comma 5, del regolamento da restituire all'interessato,
il rispetto di quanto previsto all'art. 4 del decreto
ministeriale 10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli
e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.
Art. 6.
Procedimento di deroga
L'art. 6 disciplina la nuova procedura per l'ottenimento
della deroga al rispetto di disposizioni normative
antincendio, semplificando sostanzialmente quando previsto
dall'abrogato art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 577 del 1982.
L'attuale procedura è stata totalmente decentrata
a livello regionale, in quanto prevede che l'autorizzazione
in deroga venga rilasciata dall'ispettore regionale
od interregionale dei vigili del fuoco competente per
territorio, previa acquisizione del parere del comando
dei vigili del fuoco interessato e del comitato tecnico
regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20
del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 577 del 1982.
Al fine di garantire l'osservanza di criteri uniformi,
nel decreto di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento,
vengono fornite specifiche indicazioni sul contenuto
della domanda di deroga e sulla documentazione da allegare.
In particolare devono essere chiaramente indicate:
le disposizioni normative cui si intende derogare;
le caratteristiche dell'attività e/o i vincoli esistenti
che impediscono di ottemperare alle disposizioni normative
cui si chiede di derogare;
la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla
mancata osservanza delle disposizioni cui si chiede
di derogare;
le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare
il rischio aggiuntivo, precedentemente valutato.
Quanto sopra per consentire una corretta valutazione
delle misure di sicurezza alternative proposte.
Art. 7.
Nulla osta provvisorio
L'art. 7 costituisce una norma transitoria ai fini del
passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di prevenzione
incendi, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge
7 dicembre 1984, n. 818, a quello del certificato di
prevenzione incendi, da rilasciarsi secondo le procedure
del nuovo regolamento. A tale scopo è previsto
che il Ministro dell'interno, ove non già provveduto,
emani entro tre anni specifiche direttive per singole
attività o gruppi di attività, di cui all'allegato
al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, ove siano
stabilite le misure di adeguamento ed i relativi termini
temporali, per eliminare cosí con gradualità
i nulla osta tuttora vigenti.