Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. 9-4-1998, n. 83)

In risposta a quesiti pervenuti presso questo Ministero si forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi relativamente ai decreti indicati in oggetto.

DECRETO LEGISLATIVO 14-8-1996, N. 494
Allegato I, punto 2 - Definizione di "impianti"

Il termine "impianti", di cui all'allegato I, punto 2, deve essere riferito agli impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di applicazione del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494 che, al contrario, ha trasposto nell'ordinamento giuridico italiano soltanto la direttiva particolare relativa ai "Cantieri temporanei o mobili", ossia la direttiva 24-6-1992, n. 92/57 CEE.
L'impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile eventuale estensione, deriva dal fatto che, mentre è stato possibile, nell'ambito del settore dei cantieri edili o di genio civile, individuare prescrizioni anche più restrittive di quelle contenute nella direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella normativa ad altri settori, quali ad esempio la produzione industriale o agricola o di servizi, settori per i quali l'Unione europea ha emanato altre direttive generali o particolari, che sono state regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.
Tanto ció è vero, che nell'allegato I della direttiva in questione, l'elenco dei lavori da considerarsi edili o di genio civile, anche se solo esemplificativo, contiene esempi tutti strettamente collegati a lavori rientranti nel settore delle costruzioni, e il termine "impianti" non è neanche presente.
D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza che specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche nel decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 , all'art. 7, il quale impone azioni congiunte di informazioni, cooperazione e coordinamento, sia a carico dei datori do lavoro committenti sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori autonomi e tale normativa trova senz'altro applicazione anche alle attività di manutenzione degli impianti di produzione industriale, agricola o di servizi.

Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto

Ove i lavori o le attività individuate negli allegati I e II del decreto legislativo 14-81996, n. 494 vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 non sono applicabili poichè in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta applicabili.

Allegato I, punto 1 - Attività di sistemazione forestale

Ai fini dell'individuazione delle attività forestali rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494 va chiarito che tali attività sono soltanto quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali ad esempio, la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade, ecc.

Art 3 commi terzo e quarto

Nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 3, commi terzo e quarto, il committente è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione e, correlativamente, è tenuto al rispetto di tutti gli altri obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali l'elaborazione dei piani di sicurezza.
A1 di fuori di dette ipotesi, a carico del committente rimangono esclusivamente gli obblighi di cui all'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494 e quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 , nel caso in cui il committente sia contemporaneamente datore di lavoro ed affidi ad un appaltatore l'esecuzione di un'opera all'interno della propria realtà operativa.
Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a carico degli appaltatori rimangono applicabili gli obblighi derivanti dall'art. 18, ottavo comma, della legge 19-3-1990, n. SS e quelli derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955, n. 547, decreto del Presidente della Repubblica 7-1-1956, n. 164, decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 , ecc.).
Difatti, a conferma ed ulteriore specificazione di quanto già precisato con circolare 18-3-1997, n. 41, la legge n. 55/1990 non si applica tutte le volte che trova applicazione il decreto legislativo n. 494/1996 ai sensi dell'art. 3, terzo comma. Viceversa, nelle ipotesi in cui quest'ultimo decreto non si applichi, la legge n. 55/1990 continua ad esplicare la sua efficacia normativa.

Art. 19, primo comma, lettere a) e b)

Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 19, primo comma, lettere a) e b), sono abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di coordinatore previste dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494 , purchè entro il 21 marzo dell'anno 2000 abbiano frequentato il corso di cui all'art. 10, secondo comma, la cui durata è fissata in 60 ore.

Allegato II, punto 4

Con la locuzione "linee elettriche in tensione" contenuta nel punto 4 dell'allegato II del decreto legislativo n. 494/1996 si intende fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati o interrati.

Art. 22, primo comma, lettera a)

Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza e coordinamento, di cui agli artt. 12 e 13, misure o disposizioni già contenute anche in precise norme contravvenzionali di altre leggi, per la mancata attuazione di tali disposizioni si deve applicare soltanto la sanzione corrispondente alla violazione di legge e non anche quella prevista dall'art. 22, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494 .

Legge 23-5-1997, art. 12

La disposizione contenuta nell'art. 12 della legge 23-5-1997, n. 135, di conversione del decreto legge n. 67 del 25-3-1997 , con riferimento al decreto legislativo 14-8-1996, n. 494 ha, sino al 31 dicembre 1997, raddoppiato i tempi di adeguamento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto della metà la somma di cui all'art. 21, secondo comma. Con tale disposizione, quindi, è stata implicitamente estesa l'applicazione del suddetto decreto legislativo 19-12-1994, n. 758 anche alle contravvenzioni del decreto legislativo n. 494/1996 , a prescindere dal termine del 31 dicembre 1997 e dalle riduzioni della sanzione amministrativa.
Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico modificare temporaneamente termini e sanzioni di una legge se quest'ultima non trovasse applicazione alla stessa materia anche con le sanzioni e i termini ordinari.

DECRETO LEGISLATIVO 19-9-1994, N. 626

Collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile e collaboratori familiari nelI'ambito di una ditta individuale

Con circolare 19-11-1996, n. 154 è stato chiarito che i collaboratori familiari di cui alla disciplina dell'art. 230-bis del codice civile non sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Con successiva circolare 5-3-1997, n. 28 si è ulteriormente precisato che nell'ipotesi di una ditta individuale la normativa di prevenzione si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari.
Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell'ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o nell'ipotesi - che solo un giudice puó individuare come tale - di subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto.
Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di un intervento dell'autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.
Con l'occasione, si chiarisce che nella circolare 20-12-1996, n. 172 , per un mero errore materiale, con riferimento agli 'associati in partecipazione" è stato indicato l'art. 292 del codice civile. A rettifica, si indica l'art. 2549 del codice civile.

Art. 1, terzo comma - Lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato

Con la locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato", oltre che ai portieri, si deve far riferimento anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri. Da questi, ovviamente, vanno esclusi quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo.
Per quanto concerne, poi, l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 si precisa che l'informazione e la formazione possono essere svolte anche senza adempiere l'obbligo di valutazione dei rischi documentata per iscritto di cui all'art. 4, obbligo che non trova applicazione per i datori di lavoro in questione (amministratori di condominio).
Pertanto, in tal caso, la formazione e l'informazione avranno ad oggetto i criteri comportamentali di sicurezza, relativi alle attività svolte, individuati al di fuori di una valutazione dei rischi documentata per iscritto.

Art. 22 - Formazione

Riguardo all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 22 del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
Il primo comma del predetto articolo ha carattere generale e riprende il principio già introdotto dall'art. 3, lettera s), per evidenziare la funzione strumentale della formazione quale misura di sicurezza fondamentale per l'acquisizione dei corretti comportamenti dei lavoratori in particolare per far fronte ai rischi residui.
I commi successivi ne specificano le modalità ed i momenti di attuazione, in particolare il secondo comma prevede che essa avvenga in determinate specifiche occasioni, in ció non innovando le disposizioni già contenute negli artt. 4 dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Infatti l'obbligo ivi previsto di "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti" - del pari sanzionato penalmente - presuppone che il lavoratore fosse edotto prima di essere adibito alle mansioni comportanti i rischi in questione.
L'art. 22, secondo comma, del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 , stabilisce che la formazione deve essere fatta all'atto dell'assunzione, del trasferimento o mutamento di mansioni ovvero ogni qualvolta si introduca una variazione di carattere tecnico o organizzativo dell'attività lavorativa.
Quanto sopra si evidenzia per chiarire che, per le attività già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 626/1994, non scatta automaticamente ed indiscriminatamente l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla formazione di tutti i lavoratori già assunti a tale data, purchè i datori di lavoro abbiano in precedenza dato attuazione all'obbligo di cui agli artt. 4 dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Art 55, quinto comma - Dispositivi speciali di correzione

Con la locuzione "dispositivi speciali di correzione", di cui all'art. 55, quinto comma, del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 , si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.
Ne deriva che, nell'ipotesi di cui il "dispositivo speciale di correzione" sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro è tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.

CIRCOLARE MINISTERIALE 5 MARZO 1998, N. 30/98
ULTERIORI CHIARIMENTI INTERPRETATIVI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 494/1996 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994.


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