| CIRCOLARE MINISTERIALE 5 MARZO 1998, N. 30/98
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| ULTERIORI CHIARIMENTI INTERPRETATIVI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 494/1996 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994. |
(G.U. 9-4-1998, n. 83)
In risposta a quesiti pervenuti presso questo Ministero
si forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi
relativamente ai decreti indicati in oggetto.
DECRETO LEGISLATIVO 14-8-1996, N. 494
Allegato I, punto 2 - Definizione di "impianti"
Il termine "impianti", di cui all'allegato I, punto
2, deve essere riferito agli impianti tecnologici
asserviti ad opere edili o di genio civile e non anche
ad impianti connessi alla produzione industriale, agricola
o di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in tale
termine tutti gli impianti a prescindere dalla loro
connessione con opere edili o di genio civile, amplierebbe
irragionevolmente il campo di applicazione del decreto
legislativo 14-8-1996, n. 494 che, al contrario,
ha trasposto nell'ordinamento giuridico italiano soltanto
la direttiva particolare relativa ai "Cantieri temporanei
o mobili", ossia la direttiva 24-6-1992, n. 92/57
CEE.
L'impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile
eventuale estensione, deriva dal fatto che, mentre
è stato possibile, nell'ambito del settore dei
cantieri edili o di genio civile, individuare prescrizioni
anche più restrittive di quelle contenute nella direttiva,
certamente non sarebbe possibile estendere quella normativa
ad altri settori, quali ad esempio la produzione industriale
o agricola o di servizi, settori per i quali l'Unione
europea ha emanato altre direttive generali o particolari,
che sono state regolarmente tutte recepite nel nostro
ordinamento giuridico.
Tanto ció è vero, che nell'allegato I della
direttiva in questione, l'elenco dei lavori da considerarsi
edili o di genio civile, anche se solo esemplificativo,
contiene esempi tutti strettamente collegati a lavori
rientranti nel settore delle costruzioni, e il termine
"impianti" non è neanche presente.
D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche
la circostanza che specifici obblighi di tutela a carico
dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche
nel decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 , all'art.
7, il quale impone azioni congiunte di informazioni,
cooperazione e coordinamento, sia a carico dei datori
do lavoro committenti sia a carico dei datori di lavoro
appaltatori e dei lavoratori autonomi e tale normativa
trova senz'altro applicazione anche alle attività
di manutenzione degli impianti di produzione industriale,
agricola o di servizi.
Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale
dipendente, senza ricorso all'appalto
Ove i lavori o le attività individuate negli allegati
I e II del decreto legislativo 14-81996, n. 494
vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente
con proprio personale dipendente, le disposizioni del
decreto legislativo n. 494/1996 non sono applicabili
poichè in tal caso il soggetto in questione
non assume il ruolo di committente, bensì unicamente
quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di
riferimento sono quelle contenute nel decreto legislativo
19-9-1994, n. 626 e nelle disposizioni speciali
di settore di volta in volta applicabili.
Allegato I, punto 1 - Attività di sistemazione forestale
Ai fini dell'individuazione delle attività forestali
rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo
14-8-1996, n. 494 va chiarito che tali attività
sono soltanto quelle assimilabili ad operazioni proprie
dei cantieri edili o di genio civile, quali ad esempio,
la costruzione di manufatti per la sistemazione di
corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade,
ecc.
Art 3 commi terzo e quarto
Nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 3, commi terzo
e quarto, il committente è obbligato a designare
il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore
per l'esecuzione e, correlativamente, è tenuto
al rispetto di tutti gli altri obblighi conseguenti
a tale designazione, tra i quali l'elaborazione dei
piani di sicurezza.
A1 di fuori di dette ipotesi, a carico del committente
rimangono esclusivamente gli obblighi di cui all'art.
3, primo comma, del decreto legislativo 14-8-1996,
n. 494 e quelli di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 19-9-1994, n. 626 , nel caso in cui
il committente sia contemporaneamente datore di lavoro
ed affidi ad un appaltatore l'esecuzione di un'opera
all'interno della propria realtà operativa.
Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a carico
degli appaltatori rimangono applicabili gli obblighi
derivanti dall'art. 18, ottavo comma, della legge 19-3-1990,
n. SS e quelli derivanti da tutta la legislazione
prevenzionistica generale specifica (decreto del Presidente
della Repubblica 27-4-1955, n. 547, decreto del
Presidente della Repubblica 7-1-1956, n. 164,
decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 , ecc.).
Difatti, a conferma ed ulteriore specificazione di quanto
già precisato con circolare 18-3-1997, n. 41,
la legge n. 55/1990 non si applica tutte
le volte che trova applicazione il decreto legislativo
n. 494/1996 ai sensi dell'art. 3, terzo comma.
Viceversa, nelle ipotesi in cui quest'ultimo decreto
non si applichi, la legge n. 55/1990 continua
ad esplicare la sua efficacia normativa.
Art. 19, primo comma, lettere a) e b)
Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di
cui all'art. 19, primo comma, lettere a) e b), sono
abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di
coordinatore previste dagli artt. 4 e 5 del decreto
legislativo 14-8-1996, n. 494 , purchè entro
il 21 marzo dell'anno 2000 abbiano frequentato il corso
di cui all'art. 10, secondo comma, la cui durata è
fissata in 60 ore.
Allegato II, punto 4
Con la locuzione "linee elettriche in tensione" contenuta
nel punto 4 dell'allegato II del decreto legislativo
n. 494/1996 si intende fare riferimento alle linee
elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai
cavi isolati o interrati.
Art. 22, primo comma, lettera a)
Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza
e coordinamento, di cui agli artt. 12 e 13, misure
o disposizioni già contenute anche in precise norme
contravvenzionali di altre leggi, per la mancata attuazione
di tali disposizioni si deve applicare soltanto la
sanzione corrispondente alla violazione di legge e
non anche quella prevista dall'art. 22, primo comma,
lettera a), del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494 .
Legge 23-5-1997, art. 12
La disposizione contenuta nell'art. 12 della legge 23-5-1997,
n. 135, di conversione del decreto legge n. 67 del
25-3-1997 , con riferimento al decreto legislativo
14-8-1996, n. 494 ha, sino al 31 dicembre 1997,
raddoppiato i tempi di adeguamento alle prescrizioni
impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto della
metà la somma di cui all'art. 21, secondo comma.
Con tale disposizione, quindi, è stata implicitamente
estesa l'applicazione del suddetto decreto legislativo
19-12-1994, n. 758 anche alle contravvenzioni
del decreto legislativo n. 494/1996 , a prescindere
dal termine del 31 dicembre 1997 e dalle riduzioni
della sanzione amministrativa.
Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico
modificare temporaneamente termini e sanzioni di una
legge se quest'ultima non trovasse applicazione alla
stessa materia anche con le sanzioni e i termini ordinari.
DECRETO LEGISLATIVO 19-9-1994, N. 626
Collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis del
codice civile e collaboratori familiari nelI'ambito
di una ditta individuale
Con circolare 19-11-1996, n. 154 è stato chiarito
che i collaboratori familiari di cui alla disciplina
dell'art. 230-bis del codice civile non sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori
con rapporto di lavoro subordinato. Con successiva
circolare 5-3-1997, n. 28 si è ulteriormente
precisato che nell'ipotesi di una ditta individuale
la normativa di prevenzione si applica ai collaboratori
familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un
preciso vincolo di subordinazione e non una semplice
collaborazione tra familiari.
Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente
nell'ipotesi di formale assunzione con contratto del
familiare o nell'ipotesi - che solo un giudice puó
individuare come tale - di subordinazione derivante
da particolari situazioni di fatto.
Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione
o di un intervento dell'autorità giudiziaria, anche
nel caso delle ditte individuali va presunta la semplice
collaborazione tra familiari, assimilabile a quella
dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del
codice civile, e quindi non
trova applicazione la normativa di sicurezza che si
applica ai lavoratori subordinati.
Con l'occasione, si chiarisce che nella circolare 20-12-1996,
n. 172 , per un mero errore materiale, con riferimento
agli 'associati in partecipazione" è stato indicato
l'art. 292 del codice civile. A rettifica, si indica
l'art. 2549 del codice civile.
Art. 1, terzo comma - Lavoratori con rapporto contrattuale
privato di portierato
Con la locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale
privato di portierato", oltre che ai portieri, si
deve far riferimento anche a tutti i lavoratori subordinati
che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio,
con mansioni affini a quelle dei portieri. Da questi,
ovviamente, vanno esclusi quanti prestino la loro attività
con contratto di lavoro autonomo.
Per quanto concerne, poi, l'adempimento degli obblighi
di cui agli artt. 21 e 22 si precisa che l'informazione
e la formazione possono essere svolte anche senza adempiere
l'obbligo di valutazione dei rischi documentata per
iscritto di cui all'art. 4, obbligo che non trova applicazione
per i datori di lavoro in questione (amministratori
di condominio).
Pertanto, in tal caso, la formazione e l'informazione
avranno ad oggetto i criteri comportamentali di sicurezza,
relativi alle attività svolte, individuati al di fuori
di una valutazione dei rischi documentata per iscritto.
Art. 22 - Formazione
Riguardo all'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 22 del decreto legislativo 19-9-1994, n.
626 si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
Il primo comma del predetto articolo ha carattere generale
e riprende il principio già introdotto dall'art. 3,
lettera s), per evidenziare la funzione strumentale
della formazione quale misura di sicurezza fondamentale
per l'acquisizione dei corretti comportamenti dei lavoratori
in particolare per far fronte ai rischi residui.
I commi successivi ne specificano le modalità ed i
momenti di attuazione, in particolare il secondo comma
prevede che essa avvenga in determinate specifiche
occasioni, in ció non innovando le disposizioni
già contenute negli artt. 4 dei regolamenti generali
di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Infatti
l'obbligo ivi previsto di "rendere edotti i lavoratori
dei rischi specifici cui sono esposti" - del pari
sanzionato penalmente - presuppone che il lavoratore
fosse edotto prima di essere adibito alle mansioni
comportanti i rischi in questione.
L'art. 22, secondo comma, del decreto legislativo 19-9-1994,
n. 626 , stabilisce che la formazione deve essere
fatta all'atto dell'assunzione, del trasferimento o
mutamento di mansioni ovvero ogni qualvolta si introduca
una variazione di carattere tecnico o organizzativo
dell'attività lavorativa.
Quanto sopra si evidenzia per chiarire che, per le attività
già in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 626/1994, non scatta automaticamente
ed indiscriminatamente l'obbligo del datore di lavoro
di procedere alla formazione di tutti i lavoratori
già assunti a tale data, purchè i datori di
lavoro abbiano in precedenza dato attuazione all'obbligo
di cui agli artt. 4 dei regolamenti generali di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro.
Art 55, quinto comma - Dispositivi speciali di correzione
Con la locuzione "dispositivi speciali di correzione",
di cui all'art. 55, quinto comma, del decreto legislativo
19-9-1994, n. 626 , si devono intendere quei particolari
dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni
il lavoro al videoterminale quando si rivelino non
adatti i dispositivi normali di correzione, cioè
quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.
Ne deriva che, nell'ipotesi di cui il "dispositivo speciale
di correzione" sia integrato nel normale dispositivo
di correzione, il datore di lavoro è tenuto a
pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.