| Modello "A"
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
Il/La Sig./Soc. (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di seguito denominato/a locatore. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(assistito/a da (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . in persona di. .
. . . . . . . . . . . . . . . . .)
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig. (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di seguito denominato/a conduttore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
identificato/a mediante (2) . . . . . . . . . . . . .
(assistito/a da (3). . . . . . . . . . . . . . . .
in persona di. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in
via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. civico. . . . piano . . . .
scala. . . int. . . . composto di n. . . . vani, oltre cucina e servizi,
e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa
singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai
contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà. . . . . . . . . . . . . . . .
riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . .
acqua. . . . . . . . . . . . . . . . .altre. . . . . . . . . . . . . . .
------------------------------------------------------------------------
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
(convertito dalla L. 8 agosto 1992,n. 359)
CODICE FISCALE del locatore. . . . . . . . . . . . . . . . .
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
------------------------------------------------------------------------
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1. Il contratto è stipulato per la durata di anni . . . . . . . . . . .
(4) dal. . . . . . . . . . . . . . . e alla prima scadenza, ove le parti
non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria
disdetta per finita locazione, il contratto é prorogato di diritto di
due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che
intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere
di cui all'articolo 3 della legge 431/98, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni e con le modalità di cui all'articolo 3. Alla scadenza del
periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare
la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza.
In mancanza della comunicazione il contratto é rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di
dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità,
agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore
avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime
condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un
risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di
locazione percepito.
2) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto
previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei
mesi prima.
3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile
abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui
conviventi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per la
successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978,
n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte
costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
4) Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'accordo
definito tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . e depositato in data .
. . . . . . . presso il Comune di. . . . . . . . . . . . è convenuto in
lire . . . . . . . /euro . . . . . . . . . . ., che il conduttore si
obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo
bonifico bancario ovvero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in n. . .
. . . . rate eguali anticipate di lire. .. . . . . . . . . . ciascuna,
scadenti il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tale canone é stato
determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti
criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall'articolo . . . . . .
. . dell'accordo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ovvero dall'articolo. . . . . . . . . . . . .. . . del decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze
di cui all'articolo 4, comma 3, legge 431/98.
Nel caso in cui l'accordo territoriale di cui al presente punto lo
preveda, il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata
che comunque non potrà superare il 75% della variazione Istat.
5) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri
accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni
del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale
pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone
(nonchè di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del
canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto
dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392.
6) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al
locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi
ne abbiano - motivandola - ragione.
7) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla
trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad
ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento
della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità
immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il
deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì,
a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente,
accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma
del presente contratto, così come si impegna ad osservare le
deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al
conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare
molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in
relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 C.C. di
quanto segue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ovvero come da allegato Verbale di Consegna.
8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione,
miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli
impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
9) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni
responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli
da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni
incolpevoli dei servizi.
10) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente
contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma
del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire . . . .
. . . . . / euro. . . . . . . pari a . . . . . mensilità del canone, non
imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno
corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine
della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e
dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella
oneri accessori" allegata all'accordo di cui al punto 4).
In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in
quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e
all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua
nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento
dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle
forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di
portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura
del novanta per cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo -
entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il
conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese
anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere
visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o
l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti
giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni
sindacali.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore
verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza
risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
12) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea
condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto
di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria
si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale
caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del
codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono
in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre
conduttori.
13) Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna
televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente
dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di
inosservanza -autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna
individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a
qualsiasi titolo, fatte salve e eccezioni di legge.
14) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare
locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare
una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni
festivi, oppure con le seguenti modalità:
. . . . . . . . . . . . . . . .
15) Il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al
conduttore in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi
secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
16) Il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al
conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da
esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
17) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute
conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia
al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla
metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una
delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del
presente contratto.
18) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica
degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il
conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non
li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune
ove è situato l'immobile locato.
19) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non
può essere provata, se non mediante atto scritto.
20) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a
comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti
connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno
espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di cui articolo 4, comma 1,
della legge 431/98, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con il Ministro delle finanze di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 431/98 del ..............., all'accordo di cui al punto 4)
(eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge 431/98 emanato il ..............) alle disposizioni del codice
civile, della legge 27/7/1978 no 392, della legge 9/12/1998 no431 e
comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
22) Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che
dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente
contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica
istituita tra ...................................................
nell'ambito dell'accordo di cui al punto 4)
23) ALTRE PATTUIZIONI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Letto, approvato e sottoscritto
. . . . . . ., li. . . . . . . .
Il locatore . . . . . . . . . . . . . . . .
Il conduttore . . . . . . . . . . . .. . . .
A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti
specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7)
9), 10), 11), 12), 15), 20), 21) e 23).
Il locatore . . . . . . . . . . . . . . .
Il conduttore . . . . . . . . . . . . . . .
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di
nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche,
indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero
iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale
rappresentante.
(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono
essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da
parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in
cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data
comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 286/1998.
(3) Assistenza facoltativa.
(4) La durata minima è di anni tre.
Roma, 8 febbraio 1999
|