| LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 426 |
| NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE |
(G.U. del 14 dicembre 1998 n.291)
continua
Art. 3.
(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344).
1. Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000.
2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previstedall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.
3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temidello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento eal funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione,la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000milioni per l'anno 2000. Tale sistema è integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo.
4. Per la promozione e l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite,nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie
dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.
6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di spesa dilire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 edi lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale perl'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.
Art. 4.
(Disposizioni varie).
1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate leseguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "le variazioni del luogo di custodia"sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto decesso";
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissionescientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministroper le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione dellespecie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo2.";
c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituitedalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis".
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bisdell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dalcomma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo leparole: "presente legge", sono aggiunte le seguenti: "nonché da coloroche, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di averesvolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almenocinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo nonoccasionale".
4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n.447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo", sono aggiunte leseguenti: "e nei pubblici esercizi".
5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, leparole: "supera i valori limite di emissione e" sono sostituite dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o".
6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopole parole: "è versato all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "per essere riassegnato, con decreto del Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad appositaunità previsionale di base dello stato di previsione del Ministerodell'ambiente".
7. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582,dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1,avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1,comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro deltesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce unComitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattrofunzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione dipresidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti innumero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazionistatali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i princípi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime".
8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'areaindustriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministerodell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche perla realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza.
9. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con lanormativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivosiderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova èincaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministerodei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune diGenova, l'Autorità portuale di Genova e l'ILVA Spa. L'accordo diprogramma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldononchè, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per ilconsolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e isuccessivi strumenti attuativi devono altresí prevedere la tutela deilivelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14luglio 1998.
11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 13miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscriverenello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorità portuale diGenova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzionedello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondospeciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio1992, n. 150, è sostituito dal seguente: " Le disposizioni dei commi 1,3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari,dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4,comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dallacommissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autoritàcompetenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base deicriteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica dicui all'articolo 4, comma 2".
14. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo1993, n. 59, dopo le parole: "della convenzione di Washington" sonoaggiunte le seguenti: "e dal regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, d
el 9 dicembre 1996".
15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, dellalegge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo 12-
bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, conmodificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, può essere integrata datre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
16. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: " L'accertamentodelle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, deicampioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere diprofessionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno semprein presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4,comma 2, di membri della stessa".
17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-ter, comma 2, deldecreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento dellacommissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7febbraio 1992, n. 150, nonché per l'acquisizione dei necessari dati einformazioni.
18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta allasiccità e/o alla desertificazione e per le attività connesse allapredisposizione del piano d'azione,come previsto dal decreto delPresidente dei Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla basedella Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutivacon legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento di attivitàdi formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione delParco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionalie locali di Matera, è autorizzata la spesa nel limite di lire 200milioni a decorrere dall'anno 1998.
19. In attuazione del protocollo di intenti del 1o marzo 1994 e delconseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsionetradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributoper mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territoriodei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con prioritàper quelli di cui all'allegato i iI annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n.159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico,individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto delMinistro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartirecon decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri deitrasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.
20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 95, le parole: "e non superiore ai due anni" sono sostituite dalleseguenti: "e non superiore ai tre anni".
21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosinon rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, epertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione" di cui alpresente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate
sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludonol'uso.
22. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esuccessive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiutiderivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava".
23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "né ai trasporti di rifiutiche non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trentalitri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi".
24. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti:"sono obbligati a partecipare al" ed è aggiunto il seguente periodo:"Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio".
25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "e 47, comma 12"sono sostituite dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9".
26. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, sono premessi i seguenti periodi: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entroil sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata".
27. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esuccessive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenzasanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio delsoggetto che svolge tali attività.
7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non siapplicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".
28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasportie della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco dellecaratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.
29. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sonoaggiunti i seguenti periodi: "Previa autorizzazione espressa d'intesafra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio edell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cuial presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e nonoltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o dimateriale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalentidisponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministerodell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, conproprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopraindicate, nonchè determina le modalità operative conformandosi alleindicazioni della commissione di cui all'articolo 4".
30. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74,è sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con ilMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità perla loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui almedesimo comma".
31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del citatodecreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del presentearticolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, ad eccezione deicommi 17 e 26, pari a lire 27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600milioni per l'anno 1999 ed a lire 178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitàprevisionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzandol'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 26, pari alire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, dell'articolo 2,pari a lire 8.450 milioni per l'anno 1998, a lire 10.850 milioni perl'anno 1999 e a lire 12.350 milioni a decorrere dall'anno 2000,dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, edell'articolo 4, commi 17 e 18, pari a lire 465 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 19, pari alire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorreredall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondospeciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio edell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione lasomma di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni perl'anno 2000.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.