Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. del 14 dicembre 1998 n.291)

Art. 1.
(Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione diinterventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con ipresupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici dicui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, edegli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresí autorizzatala spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli annisuccessivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possonoconcorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento diprogetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per lautilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministerodell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei sitiinquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gliinterventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri difinanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimentodelle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti diaccettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti daldecreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionalequelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischioambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati,dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma3, determina altresí le modalità per il monitoraggio e il controllo, conla partecipazione delle regioni interessate, delle attività direalizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programmastesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca deifinanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunquedisponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazioneregionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma ilMinistero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per laprotezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per laprotezione dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui alcomma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altreoperazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istitutidi credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base diapposita rendicontazione degli enti territoriali competenti,direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamentoper capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegnorispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventidi messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero dialienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenzadi cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successivemodificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento divalore conseguito dall'area al momento del cambio di destinazione,ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonificae ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, diconcerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, verranno determinati i criteri e le modalità dellarestituzione.
8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente" sono inseritele seguenti: ", avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezionedell'ambiente (ANPA),".
9. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esuccessive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministrodell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con ilMinistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana undecreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali,consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali edartigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per laricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dallavigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siticontaminati da bonificare".
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bisdell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro sessantagiorni dalladata di entrata in vigore della presente legge.
11. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette spese sonoaltresí assistite da privilegio generale mobiliare".
12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorità degli interventi" sonoaggiunte le seguenti: ", basato su un criterio di valutazione delrischio elaborato dall'ANPA".
13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno" sonosostituite dalle seguenti: "entro due anni".
14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, e successive modificazioni, le parole: "devono conformarsi alledisposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cuiall'articolo 33, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "devonoconformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il31 dicembre 1998".
15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio deibeni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprieassociazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programmanon sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale alcatasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, dellacompilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione edella iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto".
16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "derivantidalle lavorazioni industriali e artigianali" e sono aggiunte, alla finedell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla quantitàconferita".
17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esuccessive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamentodell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesadell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa dilire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unitàprevisionale di base dello stato di previsione del Ministerodell'ambiente".
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopoutilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, le parole da: "Le imprese che svolgono" fino a: "anche se da essiprodotti" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese che svolgonoattività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti daterzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantitàdi trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuatidal produttore degli stessi rifiuti".
20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esuccessive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "10-
bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, ilMinistro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decretol'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti diimballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensidell'articolo 49, comma 10, nonchè le condizioni e le modalità di ritirodei rifiuti stessi da parte dei produttori".
21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, la lettera c) è abrogata.
22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i beni di cui all'articolo44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46".
23. Fino al 1o gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali egestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivodella raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sonoeffettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, sono soppresse la parola: "propri" e le parole da: ", ovveroeffettuano" fino alla fine del comma.
25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: "Con la sentenza di condanna per la contravvenzione dicui al persente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensionecondizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degliinterventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale".
26. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate algruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascunodegli anni 1999 e 2000.
27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendodisposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione delmetodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimentodell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiutiurbani da parte dei comuni".
28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, le parole: "1o gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1ogennaio 2000".

Art. 2.
(Interventi per la conservazione della natura).

1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa dilire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorreredall'anno 1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, ilmancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministrodell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia dicui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso perl'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sonoversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, condecreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministrodell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
8. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4,comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parconazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.
10. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-bis), è aggiunta la seguente: ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei".
11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvedeall'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'areaprotetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo dellamassima salvaguardia dei mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 leopportune iniziative a livello comunitario ed internazionale perestendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per ilsupporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministerodell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protettemarine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuatiai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine,di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni peril 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di primaapplicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti,a decorrere dal 1o gennaio 1999, dal contingente integrativo previstodall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344,intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per unimporto pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, checoncorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa dilire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.
15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periododel comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari alire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata alfunzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventidi cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.
17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, leparole: "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979"sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette".
18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare lapropria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonché di studio delle misuredi salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca edi associazioni ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che,alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte diun numero di unità pari al predetto personale.
21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati ele Comunità del parco possono altresí promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito ilseguente:
"Art. 1-bis. (Programmi nazionali e politiche di sistema). 1. IlMinistro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territorialidei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di areemarine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azionieconomiche sostenibili con particolare riferimento ad attivitàagro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismoambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale eper i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggettipubblici e privati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delleassociazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individuaaltresí le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabilinell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1".
23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, èsostituito dal seguente:
"7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delleriserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuated'intesa con le regioni".
24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualorasiano designati membri dalla Comunità del parcosindaci di un comuneoppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di unaregione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predettacarica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incaricodi membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo delladesignazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori edei consiglieri degli stessi enti.";
b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite leseguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco" e laparola: "eventualmente" è soppressa;
c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" finoalla fine del comma sono soppresse;
d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:"8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo,sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministerodell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne ilriesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco devecontrodedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventualiosservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, condeliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adottalo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni".
25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, èsostituito dal seguente:"11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministrodell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dalconsiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idoneiall'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso ilMinistero dell'ambiente, al quale si accede mediante proceduraconcorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare conil direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per unadurata non superiore a cinque anni".
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonodeterminati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cuiall'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, comesostituito dal comma 25 del presente articolo, nonchè le modalità disvolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti idirettori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge,nonchè i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decretodel Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2,dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) sullo statuto dell'Ente parco".
28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportatele seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche", sonoinserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche eculturali locali";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresí gli usi, i costumi,le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residentisul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie ecaratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede latutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio diattività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudinisuddette, fatte salve lenorme in materia di divieto di attivitàvenatoria previste dal presente articolo.";
c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.
29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inseritoil seguente:
"Art. 11-bis. (Tutela dei valori naturali, storici e ambientali einiziative per la promozione economica e sociale). 1. Il consigliodirettivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, eattraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, ilpiano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo lenorme di cui agli stessi articoli 12 e 14".
30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportatele seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite leseguenti: "nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dallacostituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità dellapresente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione deicriteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dalconsiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul pianostesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco".
31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alprimo periodo, le parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora" sono sostituite dalle seguenti: "avvia contestualmenteall'elaborazione del piano del parco" ed il secondo periodo è sostituitodal seguente: "Tale piano, sul quale esprime la propria motivatavalutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o,d'intesa, dalle regioni interessate".
32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alsecondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministrodell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione deiprovvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, deldecreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il dispostodel medesimo articolo 4, comma 1,".
33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tracacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi diformazione a cura dello stesso Ente". 34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente: "3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, é affidata all'Ente parco". 35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato. 37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.

continua

LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 426
NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE


Torna alla HomePage Mail to WebStaff