Architetti Firenze e Prato: Concorsi LEGGE N. 267, 3 agosto 1998
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con

LEGGE N. 267, 3 agosto 1998,
(G.U. n. del 7 agosto 1998, n 183)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, RECANTE MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA

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7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, alla   costituzione dell'ufficio geologico regionale che puo' essere  volto a garantire, tramite adeguati profili tecnicoprofessionali, il soddisfacimento di esigenze   conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonche' il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti  locali.

Art. 3.
Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresi', sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non da' luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini.

2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia' emessi e le controversie per le quali sia stata gia' notificata la domanda di arbitrato  alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.

2-bis. La esecuzione delle procedure giudiziarie  finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici  comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai  sensi del comma 1, e' sospesa fino alla fine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto. 

3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio  civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei  comuni di cui al comma 1, anche se gia' incorporati ed in servizio, sono, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 2000,  come coadiutori del personale delle amministrazioni dello  Stato, della regione e degli enti territoriali, presso i comuni  di residenza. I soggetti non ancora incorporati possono ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede piu' vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al  servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni  1998, 1999 e 2000, residente alla data del 5 maggio 1998 nei   comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano  state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di  inagibilita' totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal  servizio militare di leva o dal servizio civile e se gia' in   servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato. 

3-bis. I benefici previsti dall'articolo 4 del  decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si   applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi  per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo  civile relativamente all'anno 1998.

Art. 4.
Piani di insediamenti produttivi
e rilocalizzazione delle attivita' produttive

1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unita' operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998,   che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle atitivita' produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza. La deliberazione e' pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonche' a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione,   ed e' approvata dalle province, ove gia' delegate, con delibera consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.  

2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza  Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si applicano le  seguenti priorita':
a) attivita' produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
b) altre attivita' produttive ubicate nelle aree a rischio;
c) nuovi insediamenti produttivi;
c-bis) insediamenti sanitari.

3. Alle imprese industriali, artigianali, agroindustriali, commerciali, turisticoalberghiere e agrituristiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie attivita' in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subito da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacita' produttiva, nonche' per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse.  Le aree di risulta sono acquisite al patrimomo indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi.  I finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restendo i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.  

4. Il commissario delegato, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza ,indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalita' per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalita' si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subito, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attivita' produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e societa' a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la regione Campania puo' erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale.  

5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania e' autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Eventuali risorse residue, una volta completati gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998.

Art. 5.
Altri interventi a favore delle attivita' produttive
e del lavoro autonomo

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui ll'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unita' produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite:
a) le iniziative riferite alle unita' produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unita' produttive;
b) le iniziative per la realizzazione di nuove unita' produttive.  

1-bis. L'inserimento di cui al comma 1 e' operato  d'ufficio per le istanze gia' avanzate ai sensi dell'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto qualora non siano state gia' oggetto di un provvedi  mento di esclusione.

 2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regola- mento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.  

3. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma l della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma l.

3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che  comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'inte rno  delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di  approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un  iter amministrativo preferenziale.

Art. 5-bis.
Misure a favore della proprieta' coltivatrice

1. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina e'  autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di  acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte  dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore   di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 3,  comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese   nelle zone colpite o in zone contermini.  2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o  alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento  fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere   dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per  l'acquisizione dei terreni.  3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la  Cassa e' autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo  importo di spesa ritenuto ammissibile dagli organi tecnici  regionali.

Art. 6.
Interventi a favore dei comuni

1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicita', ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

 2. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 e' concesso un ulteriore contributo pari al 30 per cento dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta.  Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6.

 3. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di cui al comma l non si applicano, per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge.  

4. Ai comuni di cui al comma l e' comunicata la terza rata dei trasferimenti erariali relativi all'anno 1998, indipendentemente dalla presentazione della certificazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n. 30.

 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilita' di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

Art. 6-bis.
Disposizioni in materia di fabbricati
demoliti a tutela della pubblica e privata incolumita'

1. All'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 29  dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: "delle  indennita' di espropriazione" sono inserite le seguenti: "o per  il subito detrimento".

Art. 7.
Tutela dei territori montani e attivita' agroforestali

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione  Campania e le comunita' montane possono predisporre nelle zone  montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con  i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, con priorita' per le   zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998,  specifici progetti agroforestali di tutela del territorio,  individuando prioritariamente i settori e le zone di  intervento.

2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la  gestione della successiva manutenzione, ove prevista, e'  affidata prioritariamente a giovani di eta' inferiore ai quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino   associati in societa' di persone, ovvero in forma cooperativa,  a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso  del suddetto requisito di eta' e siano residenti nei comuni di  cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti,  agli imprenditori agricoli, alle societa' semplici, iscritti  nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29  dicembre 1993, n. 580.

3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto ,1997, n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "delle azioni organiche in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonche' quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104". Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettivaproduttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma l, effettuati da comunita' montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997.

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