MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 15 MARZO
1997, N. 59, E 15 MAGGIO
1997, N. 127, NONCHè NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE
DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DISTANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
(G.U. n. 142 del 20 giugno 1998 - Supplemento Ordinario
n. 110)
Art. 1.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997,
n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata
dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni
e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita
dalla seguente:
"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
sistema valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta
la seguente:
"r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari
di interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola:
"statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi
di cui al comma 1;
in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera
in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri;
".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto
delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei
diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta
dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria
competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonchè quelli
per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo
statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono
nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici
territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui
al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione
degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso,
il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di
cui al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio
di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre
1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi
e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni
e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre
il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31
luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole:
"nonchè gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti:
"le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31
marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola:
"procedure" è inserita la seguente: "facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
"4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4
sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono
aggiunte le seguenti:
"g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi
generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi
della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano
alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano
piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole:
"Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti
nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal
comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti
di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi
citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e
successive modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma
8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario
dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia
di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30
marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30
ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112- quinquies. Procedimento di rilascio del certificato
di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso
in materia di premi per l'assicurazione infortuni: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 112-octies.
Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle
cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti
e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle
acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988,
n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il
seguente:
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento
e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua
francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge
10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle
prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo,
d'intesa con la regione Valle d'Aosta. è abrogato il comma 5 dell'articolo
3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
Art. 2.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997,
n. 127)
1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate
le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine,
le parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano
una validità superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Il procedimento per il quale gli atti
certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita
la dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma
4, secondo periodo, le parole: "è comunque fatta salva" sono
sostituite dalle seguenti: "Resta ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità
per il rilascio della carta di identità e di altri documenti
di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta
di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati
personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione
del gruppo sanguigno, nonchè delle opzioni di carattere sanitario
previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o
informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare
e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi
al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, nonchè le procedure informatiche e le
informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione
o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti
per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione;
analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della
dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata
anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità
e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette
regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle
esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
La carta di identità può essere rinnovata a decorrere
dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle
spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo
alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche
e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata
dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità
di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma
per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo,
è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo
2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i
seguenti: "11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre
1967, n. 1185, è abrogato.
11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: "A decorrere dal 1o gennaio 1999 sulla carta d'identità
deve essere indicata la data di scadenza"". 7. All'articolo
3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine,
le parole:
"nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari
punteggio, è preferito il candidato piu' giovane di età".
10. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente
a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento
di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà
è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso
che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi
non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) è inserita
la seguente:
"f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei
lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale
in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale";
13. All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione
del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato
del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione.
3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale,
nei comuni di cui al comma 3- bis, ai responsabili di uffici e servizi
possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate,
nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni
medesimi.
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio
di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi,
ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano
la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione
contrattuale, possono essere assegnate indennità di
funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà
rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti
dalla convenzione"".
14. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre
1991." è inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente
tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio,
i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di
legge in aspettativa senza assegni".
15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione,
sono collocati in aspettativa senza assegni".
16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato
della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale".
17. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "La stessa disposizione si applica altresi' alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie
locali e alle aziende ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1- bis , sono
aggiunte, in fine, le parole: ", nel quale vengono indicati i criteri
di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte
dagli autori dei progetti e dei piani, nonchè dagli incaricati della
direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro
e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b) ,
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo
17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato
giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile
delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto
conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale
e di ogni altro elemento utile".
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita
dalla seguente:
"h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".
22. All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto
dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: "Decorso tale termine,
il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare".
24. All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4.
25. All'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente: "6-bis . I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) ,
e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
sono prorogati di sei mesi".
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto"
sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i
difensori civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in
materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite
dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome,
su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano,
sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche
nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente
agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione
di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica
e della giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la
conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che
tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta".
29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti
locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),".
30. All'articolo 17, dopo il comma 58, è inserito il
seguente:
"58-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano
salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali
hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro
delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580"".
31. All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il
seguente: "78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale
di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita
ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti
derivanti dalle disponibilità di bilancio".
32. All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il
seguente:
"79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate
ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici
o privati, nonchè le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni
o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno
relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime
disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite
a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il
seguente: "133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla
installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi
di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle
città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni
in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione
delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate
le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione
dei dati, nonchè le categorie di soggetti che possono accedere ai dati
personali rilevati a mezzo degli impianti". |