Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 191
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 15 MARZO 1997, N. 59, E 15 MAGGIO 1997, N. 127, NONCHè NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DISTANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
(G.U. n. 142 del 20 giugno 1998 - Supplemento Ordinario n. 110)

Art. 1.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15
maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di
cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e
banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
"r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al
comma 1;
in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze
della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente"
sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali
dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della
tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti,
i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di
cui al comma 2 del presente articolo nonchè quelli per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano
salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore
delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici
territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che
si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo
ha facoltà di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera
a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di
economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un
decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e criteri
direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine
stabilito dall'articolo 6, comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonchè gli enti
privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di
diritto privato e le società per azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" è
inserita la seguente: "facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le
seguenti:
"g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti
alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione
di settore o che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1
previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del
presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di
modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel
predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive
modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero
112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro
dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione
e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n.
258 del 5 novembre 1990.
112- quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti
eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia
di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 112-octies. Procedimenti
relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in
conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia
di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese
aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo
6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione
Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di
certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in
aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997,
n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono
definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con
la regione Valle d'Aosta. è abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425".

Art. 2.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo
che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità
superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono
richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la
dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo periodo,
le parole: "è comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti:
"Resta ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il
rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento
muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i
documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il
codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo
sanguigno, nonchè delle opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può
contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, nonchè le procedure informatiche e le informazioni, che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da
altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la
firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento
contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione
di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono
adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta
di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei
diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla
produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali
innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti
di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le
pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di
ulteriori servizi o utilità".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10,
quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal
comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: "11-bis.
Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185,
è abrogato.
11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "A
decorrere dal 1o gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere
indicata la data di scadenza"". 7. All'articolo 3, comma 2, ultimo
periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli
culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato piu' giovane di età".
10. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel
fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta
ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e
riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di
vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale";
13. All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68,
lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui
al comma 3- bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere
assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito
delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni
amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai
responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione
anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione
contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga
alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata
dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione"".
14. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." è inserito
il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle
dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti
pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa
senza assegni".
15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i
quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in
aspettativa senza assegni".
16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al
personale di cui al precedente periodo il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un
unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale".
17. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La stessa disposizione si applica altresi' alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e
alle aziende ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1- bis , sono aggiunte, in fine,
le parole: ", nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che
tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori
dei progetti e dei piani, nonchè dagli incaricati della direzione dei
lavori e del collaudo in corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto
legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni
di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri
espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni
altro elemento utile".
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".
22. All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai
sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente
l'atto amministrativo da emanare".
24. All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4.
25. All'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis . I
termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di
sei mesi".
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite
le seguenti: "e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle
regioni e delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di
sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i
difensori civici delle regioni e delle province autonome, su
sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino
all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti
delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che
operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della
giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza può, entro
trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso
inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta".
29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti locali" sono
inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),".
30. All'articolo 17, dopo il comma 58, è inserito il seguente:
"58-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti degli
atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in
essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese,
di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580"".
31. All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il seguente: "78-bis.
L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione,
può adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in
relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle
disponibilità di bilancio".
32. All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il seguente:
"79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del
presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati,
nonchè le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle
spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si
applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi
ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle
altre scuole delle amministrazioni centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il seguente:
"133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed
esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini
dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di
limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative
sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità
perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonchè
le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati
a mezzo degli impianti".


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