Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato
a cura della
Commissione Normativa

LEGGE 24 APRILE 1998, n. 128.
(G.U. 7-5-1998, n.104 supplemento)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995_1997)


S O M M A R I O

Titolo I _ Disposizioni generali sui procedimenti per ladempimento degli obblighi comunitari

Titolo II _ Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento

ALLEGATO A (art. 1, comma 1)

ALLEGATO B (art. 1, comma 3)

ALLEGATO C (art. 5)

ALLEGATO D (art. 6)

ALLEGATO E (art. 4) _ Sentenze di condanne da eseguire.

Lavori preparatori

Note

(Si omette tutto, a parte gli articoli di interesse professionale)

ART. 12.
(Marcatura CE).

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.
3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: "sull'apparecchio" sono inserite le seguenti: "ovvero, quando non possibile".

ART. 16.
(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257,recante norme relative
alla cessazione delI'impiego dell'amianto).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"2. Sono vietate l'estrazione, I'importazione, I'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto".
2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
" ART. 3 _ (Valori limite). -1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puÚ superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato (a)".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 32.
(Ascensori).

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/1 6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare ai seguenti principi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;
b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;
c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonchË delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;
e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;
f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;
g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.


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