S O M M A R I O
Titolo I _ Disposizioni generali sui procedimenti per
ladempimento degli obblighi comunitari
Titolo II _ Disposizioni particolari di adempimento
diretto, criteri speciali di delega legislativa e per
l'emanazione di regolamento ALLEGATO A (art. 1, comma 1) ALLEGATO B (art. 1, comma 3)
ALLEGATO C (art. 5) ALLEGATO D (art. 6) ALLEGATO E (art. 4) _ Sentenze di condanne da eseguire.
Lavori preparatori Note
(Si omette tutto, a parte gli articoli di interesse
professionale)
ART. 12.
(Marcatura CE).
1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della
marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4
del citato articolo 47 è emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica; le amministrazioni
inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva
competenza.
3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo
12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: "sull'apparecchio" sono inserite le seguenti: "ovvero, quando non possibile".
ART. 16.
(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257,recante
norme relative
alla cessazione delI'impiego dell'amianto).
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992,
n. 257, è sostituito dal seguente:
"2. Sono vietate l'estrazione, I'importazione, I'esportazione,
la commercializzazione e la produzione di amianto,
di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto".
2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è
sostituito dal seguente:
" ART. 3 _ (Valori limite). -1. La concentrazione di
fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove
si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto,
nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti
delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle
imprese o degli enti autorizzati alle attività di
trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica
delle aree interessate, non puÚ superare i valori
limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente
legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per
la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto,
compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti
amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 114.
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui
ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa
comunitaria, anche su proposta della commissione di
cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita
dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, è abrogato (a)".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia
decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
ART. 32.
(Ascensori).
1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4
della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni,
per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva
95/1 6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si
attiene alle disposizioni contenute nella medesima
direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti
di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio
solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute
previsti dalla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute
nella medesima direttiva e, in particolare ai seguenti
principi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti
di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio
solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute
previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni
aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre
modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto
dalla direttiva 95/16/CE;
b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui
alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti
muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione
CE di conformità;
c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali
che recepiscono le norme armonizzate, nonchË delle
norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla
corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza
e di salute;
d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato
ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione
e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti
di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione
in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio
la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza
dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione
delle Comunità europee;
e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano
sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella
Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile
del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza
quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché
su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza
per uso personale;
f) prevedere presupposti e modalità di designazione
dei componenti degli organismi incaricati di effettuare
le procedure di controllo, con la specificazione dei
compiti e degli esami di competenza;
g) determinare le modalità di apposizione della marcatura
CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato
l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia
stata indebitamente apposta la marcatura CE.
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