Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59
"DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA"
(G.U. n. 63 del 17 marzo 1997)

artt.1-10
artt.11-16
artt.17-22 (di seguito)

Art. 17.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione,
alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi,
delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di
parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei
servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi
e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri
strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua
partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte
dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e
comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di
efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei
costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca
dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il
sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una
relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

Art. 18.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente
legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento
della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla
dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel
settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure
di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i
medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di
eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di
autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese,
accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la
promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento
decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli
organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti
operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione,
in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge,
favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di
partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei
risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione
tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza,
oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche
al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli
obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia
dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti
di ricerca, università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente
normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con
propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di
finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato
1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17
febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico
dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di
riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da
istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e
la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la
mobilità dei ricercatori.

Art. 19.
(omissis)

Capo III

Art. 20.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento
un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti
procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della
potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina,
salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione
della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro
caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali,
sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti
locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della
Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128
della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di
Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando
le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino
superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di
funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei
relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e
controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di
ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni
da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo
automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e
degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico
delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse
e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai
commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni
in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente
legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali
di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto
dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le
norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare
complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al
finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e
progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.
Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di
cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei
concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità,
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,
lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato
anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima
legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione
necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione
della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge,
il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di
legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui
al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le
necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i
criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

Capo IV
Art. 21.
(omissis)

Art. 22.
(omissis).


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