| (G.U. n. 63 del 17 marzo 1997)
artt.1-10
artt.11-16
artt.17-22 (di seguito)
Art. 17.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
c) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè
ai princìpi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e
successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6,
della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi
un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo interno
di gestione,
alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali,
dei costi,
delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione,
sulla base di
parametri oggettivi, dei risultati dell'attività
amministrativa e dei
servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione
di carte dei servizi
e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione,
e di altri
strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per
la sua
partecipazione, anche in forme associate, alla definizione
delle carte
dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e
comunque annualmente alla elaborazione di specifici
indicatori di
efficacia, efficienza ed economicità ed alla
valutazione comparativa dei
costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione
dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale
delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri una banca
dati sull'attività di valutazione, collegata
con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera
a) ed il
sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello
Stato e accessibile al pubblico, con modalità
da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
annualmente una
relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività
di cui al comma 1.
Art. 18.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera
d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo
14 della presente
legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi
e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico
e di coordinamento
della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento
alla
dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
enti operanti nel
settore, della loro struttura, del loro funzionamento
e delle procedure
di assunzione del personale, nell'intento di evitare
duplicazioni per i
medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà
operative di
eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità,
di
autonomia e di efficienza, nonché una più
agevole stipula di intese,
accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure
per il
sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale
e per la
promozione del trasferimento e della diffusione della
tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media, individuando
un momento
decisionale unitario al fine di evitare, anche con il
riordino degli
organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi
da parte
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando
gli enti
operanti nel settore secondo criteri di programmazione
e di valutazione,
in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della
presente legge,
favorendo inoltre la mobilità del personale e
prevedendo anche forme di
partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle
organizzazioni
imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento
con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
la valutazione dei
risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto
dell'innovazione
tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una
rappresentanza,
oltre che alle componenti universitarie e degli enti
di ricerca, anche
al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari
in ordine agli
obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità
e l'autonomia
dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità
interna ed esterna tra enti
di ricerca, università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento
alla vigente
normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università
e della
ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato
ad aggiornare, con
propri decreti, i limiti, le forme e le modalità
di intervento e di
finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al
n. 41 dell'allegato
1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente
legge, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma,
della legge 17
febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati
a totale carico
dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, trasmette alle Camere una relazione
sulle linee di
riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già
operanti nel settore o da
istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei
rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
programmazione e
la valutazione, nonché di quelli riguardanti
la professionalità e la
mobilità dei ricercatori.
Art. 19.
(omissis)
Capo III
Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta
al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti
oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In
allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo
stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1,
il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi
che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità
territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle
regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati
con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo
comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari
e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri,
ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali,
in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi
che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti
e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività,
anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò
corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono
particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere
le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe
a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione
della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale,
e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle
procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine
del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento,
di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e
delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti
il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità
di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza
da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella
corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione
e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili
dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle
norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge
e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato
1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni,
nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale
degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi
universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a
ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti
in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università,
graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità,
solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche
del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie
adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette
a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione
degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università
di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di
cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale
per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo
6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero
di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi
o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate
dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della
presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine
di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle
materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da
riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano
i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
Capo IV
Art. 21.
(omissis)
Art. 22.
(omissis).
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