| (G.U. n. 63 del 17 marzo 1997)
artt.1-10
artt.11-16 (di seguito)
artt.17-22
Capo II
Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei
ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino,
la soppressione
e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni
centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi
dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti
privati, controllati
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano,
anche
all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico
al sistema
produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
di monitoraggio
e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e
sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica
nonché gli
organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di
cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla
data di
trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti
legislativi
possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono
essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi
e criteri direttivi e
con le medesime procedure, entro un anno dalla data
della loro entrata
in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle
disposizioni
della presente legge e di coordinarle con i decreti
legislativi emanati
ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative
e
correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre
1997. A tal
fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi,
si attiene
ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98
della Costituzione, ai
criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge
23 ottobre 1992, n.
421, a partire dal principio della separazione tra compiti
e
responsabilità di direzione politica e compiti
e responsabilità di
direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione,
sostituzione o
modifica degli stessi ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro
pubblico con
quella del lavoro privato e la conseguente estensione
al lavoro pubblico
delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di
lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del
rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati
delle
amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso
la Presidenza
del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire
la
necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure
di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui
è conferita la
rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate
ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo
forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio
del
potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti
dei rispettivi
comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione
possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella
concernente le
specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto
previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15
del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e
stabiliscano altresì una distinta disciplina
per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attività professionali,
implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e
di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi
livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei
vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che
per ciascun ambito
di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso
loro istanze associative o rappresentative, possano
costituire un
comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali
sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle
compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
alla
Corte dei conti, che può richiedere elementi
istruttori e di valutazione
ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere
che la Corte
dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni,
decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la
certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi
al comitato di
settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere
che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza
rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di
sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le
procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine
di quaranta giorni
dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di
accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto
conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le
controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche
amministrazioni, ancorché concernenti in via
incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a
prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso;
procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine,
la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi
comprese quelle relative al risarcimento del danno,
in materia edilizia,
urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì
un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni
sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti
prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul
rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un
codice di
comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione
e le
modalità di raccordo con la disciplina contrattuale
delle sanzioni
disciplinari, nonché l'adozione di codici di
comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da
parte delle singole amministrazioni di organismi di
controllo e
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità
di raccordo degli
organismi stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre
1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al
comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto
con i
medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle
disposizioni
dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421: alla
lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed
equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere
che nei limiti di cui
alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata"
sono
sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura
della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto
tra i diversi
livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore
privato"; la
lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le
parole: "concorsi unici
per profilo professionale" sono inserite le seguenti:
", da espletarsi a
livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo
3 febbraio
1993, n. 29.
Art. 12.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
a) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè
ai princìpi generali
desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla
legge 7 agosto
1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
princìpi e criteri
direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza
del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate
e
potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione,
le autonome
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente
del
Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione
e trasferimento
delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi
o
gestionali in determinati settori, anche in relazione
al conferimento di
funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi
i compiti non
direttamente riconducibili alle predette funzioni di
impulso, indirizzo
e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri
secondo
criteri di omogeneità e di efficienza gestionale,
ed anche ai fini della
riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo
38 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione
tra il permanere nei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e
il transitare nei
ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le
competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
per
l'eventuale affidamento alla responsabilità dei
Ministri senza
portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi
direttamente
dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
autonomia
organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito
dello
stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria
e di
bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze
tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza
dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di
cui agli articoli 3
e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati
dall'articolo
4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone
il numero, anche con
decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali,
sia all'interno
di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra
organi
amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento,
riallocazione o unificazione delle funzioni e degli
uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di
dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo
risultanti
dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni,
sulla base di
criteri di omogeneità, di complementarietà
e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi
criteri e in
coerenza con quanto previsto dal capo I della presente
legge, gli organi
di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni
di raccordo,
supporto e collaborazione con le regioni e gli enti
locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione
delle attività decentrate e dei servizi pubblici,
in qualunque forma
essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione
centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a
livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità
alle comunità,
considerate unitariamente dal punto di vista regionale.
Qualora esigenze
organizzative o il rispetto di standard dimensionali
impongano
l'accorpamento di funzioni amministrative statali con
riferimento a
dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta
salva l'unità di
ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate
presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento
e la
concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo
e logistico,
di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano
operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o
a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del
bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo
14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
un più
razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per
centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio
degli
addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri,
prevedendo, a
fronte delle responsabilità e degli obblighi
di reperibilità e
disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento,
sostitutivo
delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via
aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire
criteri
generali e princìpi uniformi per la disciplina
degli uffici posti alle
dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto
e di raccordo
tra organo di direzione politica e amministrazione e
della necessità di
impedire, agli uffici di diretta collaborazione con
il Ministro, lo
svolgimento di attività amministrative rientranti
nelle competenze dei
dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
e il superamento
della frammentazione delle procedure, anche attraverso
opportune
modalità e idonei strumenti di coordinamento
tra uffici, anche
istituendo i centri interservizi, sia all'interno di
ciascuna
amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni;
razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e
riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni
di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto
ed operino in
collegamento con gli uffici di statistica istituiti
ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi
nei confronti delle singole amministrazioni che non
provvedano alla
istituzione dei servizi di controllo interno entro tre
mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità,
per
consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti,
sia il
perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità
ricorrendo, in via
prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale,
ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, prevedendo anche per
tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di
cui all'articolo 1 della presente legge, nonché
di razionalizzazione,
riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a),
procedure finalizzate alla riqualificazione professionale
per il
personale di tutte le qualifiche e i livelli per la
copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le
modalità previste dall'articolo 3, commi 205
e 206, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole
amministrazioni
provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso
i risparmi
di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra
indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi
che ne
agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite
attribuzioni alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere
che, a tal
fine, il contingente di personale indicato nel regolamento
recante
disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento
della Scuola
superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti
di cui alle
tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n.
400; prevedere che
il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato
al personale in
posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che
le amministrazioni,
se la richiesta di comando è motivata da attività
svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano
dar corso alla richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio
dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate
alla
responsabilità di Ministri, il Presidente del
Consiglio dei ministri può
disporre variazioni compensative, in termini di competenza
e di cassa,
da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri,
comunque in servizio da almeno un anno alla data di
entrata in vigore
della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche,
enti
pubblici non economici ed autorità indipendenti,
è, a domanda,
inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità
ed enti pubblici
presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero;
le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23
agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
Art. 13.
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma
2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei
ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei princìpi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici
hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica
e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra
strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità
eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione
e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la
definizione dei compiti delle unità dirigenziali
nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo
17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma
1 del presente
articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed
al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso il
parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della
loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri
siano stati
espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo,
sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui
all'articolo 6,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come
sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo
6. I regolamenti
già emanati o adottati restano in vigore fino
alla emanazione dei
regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.
Art. 14.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
b) del comma 1
dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo
di una complessiva
riduzione dei costi amministrativi e si atterrà,
oltrechè ai princìpi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e
successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6,
della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità
omologhe o complementari,
trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia
necessaria o
funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra
amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di università,
con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per
i casi di cui alla
presente lettera il Governo è tenuto a presentare
contestuale piano di
utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera s),
in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche
di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi
di rilevante
interesse pubblico nonché di altri enti per il
cui funzionamento non è
necessaria la personalità di diritto pubblico;
trasformazione in ente
pubblico economico o in società di diritto privato
di enti ad alto
indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla
presente lettera
il Governo è tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del
personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
s), in carico ai
suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi
di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di
nomina degli organi
statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti
degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri
di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti
ministeriali
negli organi di amministrazione, e nuova disciplina
del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso
obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti
ovvero di organi,
in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma
7, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità
e l'ottimale utilizzo
delle strutture impiantistiche.
Art. 15.
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle
pubbliche
amministrazioni, l'Autorità per l'informatica
nella pubblica
amministrazione è incaricata, per soddisfare
esigenze di coordinamento,
qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di
stipulare, nel
rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o
più contratti-quadro con cui i prestatori dei
servizi e delle forniture
relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità
si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni
ivi stabilite.
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle
proprie esigenze,
sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti
contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti
al parere
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e, ove
previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni
non ricomprese tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12
febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare
gli atti esecutivi di
cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e
dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi
e rilevanti a tutti
gli effetti di legge. I criteri e le modalità
di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione
e per i
privati, con specifici regolamenti da emanare entro
centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Gli
schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle competenti
Commissioni.
Art. 16.
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma
3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
criteri stabiliti
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione
delle attività già espletate ivi comprese
quelle relative a progetti in
corso, i progetti più strettamente finalizzati
alla modernizzazione
delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza
dei
servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e
razionalizzazione
dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato
procede
altresì alla verifica di congruità dei
costi di attuazione dei progetti
selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa
autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del
comma 1 si
applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi
1, 2, 3 e 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente
della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati
o per i
quali non sia stata accettata la rideterminazione dei
costi non possono
avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro
per la funzione
pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione
dei predetti progetti
ed è determinato il rimborso delle spese per
le attività già svolte e
per i costi sostenuti relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
affluiscono allo
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato e sono
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli
2557, 2560 e
2543 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei
ministri per la realizzazione di nuovi progetti per
l'attuazione dei
processi di riforma della pubblica amministrazione previsti
dalla
presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo
2, commi 1, 2,
3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto
del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché
per attività di studio e
ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari
per la
predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla
presente legge,
svolta anche in forma collegiale.
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