| (G.U. n. 63 del 17 marzo 1997)
artt.1-10 (di seguito)
artt.11-16
artt.17-22
Capo I
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi
volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai
sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti
amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi
contenuti nella presente legge. Ai fini della presente
legge, per
"conferimento" si intende trasferimento, delega
o attribuzione di
funzioni e compiti e per "enti locali" si
intendono le province, i
comuni, le comunità montane e gli altri enti
locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo
4, comma 3, lettera a),
della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3
della legge 8
giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo
delle rispettive comunità, nonché tutte
le funzioni e i compiti
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori
in atto esercitati
da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali
o
periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i
compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione
internazionale
e attività promozionale all'estero di rilievo
nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi
e materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
propaganda
elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle
regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse
finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee
e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi
scolastici, organizzazione generale dell'istruzione
scolastica e stato
giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi
1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti
con legge statale
ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali
dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione
civile, per
la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della
salute, per gli
indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello
spettacolo, per
la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione
di energia;
gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione
dei
compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa
intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa,
il
Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via
definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
funzionale
dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e dalle
università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea
e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale
degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea
e dagli accordi
internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico
nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi
derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione
dei sistemi
produttivi e la promozione della ricerca applicata sono
interessi
pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province,
i comuni e gli
altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive
competenze,
nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza
pubblica e
della tutela dell'ambiente.
Art. 2.
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti
conferiti alle
regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni
quando è
riconducibile alle materie di cui all'articolo 117,
primo comma, della
Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni
il potere di
emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, della
Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione
e dello svolgimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti
ai sensi
dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive
competenze e
nell'ambito della rispettiva potestà normativa,
dalle regioni e dagli
enti locali.
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti
da mantenere in
capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti
di cui
all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni
e i compiti da
conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo
3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà
di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente
legge, o da
conferire agli enti locali territoriali o funzionali
ai sensi degli
articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione,
nonché i criteri di
conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione
tra le regioni, e
tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse
finanziarie,
umane, strumentali e organizzative; il conferimento
avviene gradualmente
ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando
l'effettivo
esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo,
anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione
di forme di
cooperazione strutturali e funzionali, che consentano
la collaborazione
e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e
tra i diversi
livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
interventi
sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e
degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi
conferite, nonché
la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti
statali,
regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie
per l'esercizio
delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento
e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali
e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni
e compiti con le
modalità e nei termini di cui all'articolo 7,
comma 3, salvaguardando
l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle
comunità locali alle
strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per
il trasferimento del
personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le
quali l'amministrazione
dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi
nazionali, di uffici
regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati
o con gli
organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per
il conferimento a idonee
strutture organizzative di funzioni e compiti che non
richiedano, per la
loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni
e degli enti
locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità
da parte del
singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori
della propria
residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti
legislativi di cui
all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in
considerazione
della sua collocazione territoriale separata e della
conseguente
peculiare realtà istituzionale, socio-economica,
valutaria, doganale,
fiscale e finanziaria.
Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione,
le regioni,
in conformità ai singoli ordinamenti regionali,
conferiscono alle
province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le
funzioni che non
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
Al conferimento
delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze
degli
enti locali. Possono altresì essere ascoltati
anche gli organi
rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti
dalle leggi
regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo
1, comma 2, della
presente legge, vengono conferiti a regioni, province,
comuni ed altri
enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo
1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono
nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione
della generalità
dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni,
alle province e
alle comunità montane, secondo le rispettive
dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle
sole funzioni
incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo
le responsabilità
pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di
funzioni e di
compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie,
associazioni e
comunità, alla autorità territorialmente
e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione
alla regione dei
compiti e delle funzioni amministrative non assegnati
ai sensi della
lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità,
anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed
enti locali anche
al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle
iniziative adottate
nell'ambito dell'Unione europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, con la
conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle
funzioni e dei
compiti connessi, strumentali e complementari, e quello
di
identificabilità in capo ad un unico soggetto
anche associativo della
responsabilità di ciascun servizio o attività
amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto
in particolare delle
funzioni già esercitate con l'attribuzione di
funzioni e compiti
omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità
organizzativa
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in
forma associata con
altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione
delle funzioni in
considerazione delle diverse caratteristiche, anche
associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti
riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale
dei costi per
l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare
e di
responsabilità degli enti locali nell'esercizio
delle funzioni e dei
compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
Governo provvede
anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione
e amministrazione
in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e
locale; attribuire alle regioni il compito di definire,
d'intesa con gli
enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente
e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda
di mobilità dei
cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci
regionali,
prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto
a quelli minimi
siano a carico degli enti locali che ne programmino
l'esercizio;
prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione
delle relative
risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi
di programma
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e
le regioni medesime,
semprechè gli stessi accordi siano perfezionati
entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle
rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi
con qualsiasi
modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati,
sia in concessione
che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge
8 giugno 1990, n.
142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino
gli
articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
regolamento (CEE)
n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria e
copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1o
gennaio 2000 il
conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi
da traffico e
costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura
previa
applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio
del 29 luglio 1991
ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale;
definire le
modalità per incentivare il superamento degli
assetti monopolistici
nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano
e per
introdurre regole di concorrenzialità nel periodico
affidamento dei
servizi; definire le modalità di subentro delle
regioni entro il 1o
gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio
regionale al
contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie
dello Stato Spa per
servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base
dei princìpi e
criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al
comma 1
dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma
5, per quanto
possibile individuando momenti decisionali unitari,
la disciplina
relativa alle attività economiche ed industriali,
in particolare per
quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese
operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto
riguarda le
politiche regionali, strutturali e di coesione della
Unione europea, ivi
compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio
nazionale, la
ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione
della
internazionalizzazione e della competitività
delle imprese nel mercato
globale e la promozione della razionalizzazione della
rete commerciale
anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei
prezzi e
dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda
la cooperazione
nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione;
per quanto
riguarda le attività relative alla realizzazione,
all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali,
all'avvio
degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione
e
valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate,
con
particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela
dell'ambiente,
della sicurezza e della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge
8 giugno 1990,
n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui
al comma 3, lettera a),
del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro
sei mesi
dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge
di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate
agli enti locali e
di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora
la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo è
delegato ad emanare,
entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni
inadempienti, uno
o più decreti legislativi di ripartizione di
funzioni tra regione ed
enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla
data di entrata
in vigore della legge regionale.
Art.5
(omissis)
Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo
1 il Governo
acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo
5 e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali,
che devono essere
espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. Il
Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di
Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali allargata ai
rappresentanti delle comunità montane; tali pareri
devono essere
espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. I
pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati
alle Commissioni
parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini
previsti dal prese
nte articolo, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi
di cui agli articoli
1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità
dagli stessi previste,
alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla
loro ripartizione
tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti
trasferimenti si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei
ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro
del tesoro. Il
trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque
essere congruo
rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve
comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione
statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti
residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
è acquisito il
parere della Commissione di cui all'articolo 5, della
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città
e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità
montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi
degli
enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione
delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I pareri devono
essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente
tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera
d), si provvede, con le modalità e i criteri
di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro
novanta giorni
dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui
al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del
Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque
giorni ed è reso
entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente
il termine di novanta giorni, il regolamento è
adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli
schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al
Senato della Repubblica perchè su di essi sia
espresso il parere della
Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni
dalla data della
loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti
possono essere
comunque emanati.
Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative
regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché
le direttive
relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono
adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
o con la singola
regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli
atti di cui al comma
1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei
ministri, previo
parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può
provvedere senza
l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
I provvedimenti in
tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi
di cui ai commi
1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri è
tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali
siano stati
espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento
tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione
del Consiglio
dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di
indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente
della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del
medesimo articolo
limitatamente alle parole da: "nonché la
funzione di indirizzo" fino a:
"n. 382" e alle parole "e con la Comunità
economica europea", nonché il
terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle
parole:
"impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle,
ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n.
400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo
e coordinamento
dell' attività amministrativa delle regioni e,
nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale
e delle
province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n.
400, limitatamente alle parole: "anche per quanto
concerne le funzioni
statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12
gennaio 1991, n.
13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera
a) del primo comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque
mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
volto a
definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di
Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di
interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione
del decreto legislativo
il Governo si atterrà ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo
la partecipazione della medesima a tutti i processi
decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale
almeno a livello
di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato
e regioni
attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza
di tutte le
attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni
anche attraverso
la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi
all'interno
delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è
obbligatoria l'intesa e
della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione
dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità
montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al
comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città
e
autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
Art. 10.
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui
all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto
dei medesimi
criteri e princìpi direttivi e con le stesse
procedure, entro un anno
dalla data della loro entrata in vigore.
|