Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento n. 255)

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE

Art. 1.
Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del
patrimonio edilizio

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.
7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

(c. 8, 9, 10 omissis)

11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127- undecies) è inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".

Art. 2.
Trasferimento di alloggi ai comuni

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato,
costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad
esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi
enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere
trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei
cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni
di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.
2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di
entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di
cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia
alla medesima data.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio
oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari
funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.

Art. 12.
Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico

  1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche é concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonchè l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.
2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.
3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo. 4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39.

Art. 15.
Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive

1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui
all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,
sono prorogati al 30 settembre 1998.
2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo 2-nonies del
decreto-legge n. 564 del 1994, integrato con la comunicazione della data
di cessazione dell'attività, è condizione necessaria e sufficiente per
la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori
adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il
versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di
cancellazione.
3. L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998 ai
contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di
partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la
propria posizione.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
Art. 17.
Disposizioni tributarie in materia di veicoli

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo
121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:

"Art. 121-bis. - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese
e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore
indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi
sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai
ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed
autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui
utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai
soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la
deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società
semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si
tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35
milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i
limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5
milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e
associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono
riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con
riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di
noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di
35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per
gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e
le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente
tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei
beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai
fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".
2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bis dell'articolo 54, il
comma 5-bis dell'articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 67
sono abrogati;
b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da: "; per le
imprese individuali" fino alla fine del periodo sono soppresse; nel
medesimo comma il secondo periodo è soppresso.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. È soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24
luglio 1961, n. 729.
5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le
autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di
persone e cose:
a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione
del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di
dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio,
del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva
91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al
quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39.
6. È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge
21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa
corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.
7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".
8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la
tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla
legge 15 dicembre 1967, n. 1235. A compensazione del mancato introito è
assicurata alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo una
quota pari a lire 210 miliardi annui.
9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille
lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e
per eccesso se è superiore.
10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono
demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è
approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono
affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di
controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione
coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa
adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle
finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento
telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al
concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso
spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonchè le
garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.
12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai
e le regioni.
13. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono abrogati.

Art. 21.
Disposizioni per il recupero d'imponibile

18. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili). - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.";
b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola: "ceduto" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.";
c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole:
"Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.";
d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:
"NOTE:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000";
e) nella tariffa, parte II:
1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "non autenticate" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I";
2) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. - Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno".
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonchè alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso.
Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 18, lettera a).
20. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonchè l'esecuzione delle relative formalità.

ART. 41.
Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali delI'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento.Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
(omissis)

Art. 49.
Norme particolari per i comuni e le province

3. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.

LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449
MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA


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