| LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 |
| MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA |
(G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento n. 255)
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
Art. 1.
Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero
del
patrimonio edilizio
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento
delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle
stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste
a carico, per la realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
n. 1), del codice civile, nonchè per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute
e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere
edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda
gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di
cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti
a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni
e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi
alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprietà comune, alla eliminazione
delle barriere architettoniche, alla realizzazione
di opere finalizzate alla cablatura degli edifici,
al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento
di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione
di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili
di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche
con particolare riguardo all'esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere
interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari
e non su singole unità immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge
1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
ridotte nella misura del 50 per cento.
2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita
in quote costanti
nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei
quattro periodi
d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente,
di ripartire la
predetta detrazione in dieci quote annuali costanti
e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro
dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni
dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
nonchè le procedure
di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento
di banche, in
funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione
fiscale e
contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende
unità sanitarie
locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia
di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e
nei cantieri,
previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994,
n. 626, e 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi
in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto
alla
detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono ammesse per
edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia
stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli
immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2
e 3 i comuni
possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa
per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori
al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano
interventi volti al
recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili
o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero
volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure
all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è
applicata
limitatamente alle unità immobiliari oggetto
di detti interventi e per
la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle spese
sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del
1° gennaio 1998
ed in quello successivo.
7. In caso di vendita dell'unità immobiliare
sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni
previste dai
precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte
dal venditore
spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al
comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera
c), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare
le risorse di
cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati
per lo stesso
impiego e con le stesse modalità di cui alla
medesima lettera b).
(c. 8, 9, 10 omissis)
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del
10 per cento), allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo
il numero 127-
undecies) è inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
di cui
all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge
5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".
Art. 2.
Trasferimento di alloggi ai comuni
1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà
dello Stato,
costruiti in base a leggi speciali di finanziamento
per sopperire ad
esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati
agli appositi
enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi,
possono essere
trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà
dei comuni nei
cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese
successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge. Le
relative operazioni
di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.
2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario,
alla data di
entrata in vigore della presente legge, all'acquisto
degli alloggi di
cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme
vigenti in materia
alla medesima data.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
alloggi di servizio
oggetto di concessione amministrativa in connessione
con particolari
funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.
Art. 12.
Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico
1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche é concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonchè l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.
2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.
3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39.
Art. 15.
Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA
inattive
1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive
di cui
all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656,
sono prorogati al 30 settembre 1998.
2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo
2-nonies del
decreto-legge n. 564 del 1994, integrato con la comunicazione
della data
di cessazione dell'attività, è condizione
necessaria e sufficiente per
la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di
ulteriori
adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto
ad effettuare il
versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta
di
cancellazione.
3. L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno
1998 ai
contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano
essere titolari di
partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare
la
propria posizione.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
Art. 17.
Disposizioni tributarie in materia di veicoli
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo l'articolo
121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è
inserito il seguente:
"Art. 121-bis. - (Limiti di deduzione delle spese
e degli altri
componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto
a motore,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)
- 1. Le spese
e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore
indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio
di imprese,
arti e professioni, ai fini della determinazione dei
relativi redditi
sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e
m) del comma 1
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ai
ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati
esclusivamente
come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso
promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle
autovetture ed
autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo
54 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori
e motocicli il cui
utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera
a), numero 1). Tale
percentuale è elevata all'80 per cento per i
veicoli utilizzati dai
soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza
di commercio.
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma
individuale, la
deducibilità è ammessa, nella suddetta
misura del 50 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività
è svolta da società
semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la
deducibilità è
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si
tiene conto: della parte del costo di acquisizione che
eccede lire 35
milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8
milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i
limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati
in locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e
di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5
milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori.
Nel caso
di esercizio delle predette attività svolte da
società semplici e
associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti
limiti sono
riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti,
che con
riferimento al valore dei contratti di locazione anche
finanziaria o di
noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere
variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi
al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno
precedente, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
predetto limite di
35 milioni di lire per le autovetture è elevato
a 50 milioni di lire per
gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti
di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa,
le plusvalenze e
le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione
esistente
tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto
e quello
complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo
67, il costo dei
beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti
rilevanti ai
fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".
2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bis dell'articolo
54, il
comma 5-bis dell'articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter
dell'articolo 67
sono abrogati;
b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole
da: "; per le
imprese individuali" fino alla fine del periodo
sono soppresse; nel
medesimo comma il secondo periodo è soppresso.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere
dal periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. È soppressa l'addizionale di cui all'articolo
25 della legge 24
luglio 1961, n. 729.
5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto
ad un quarto per le
autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di
persone e cose:
a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante
l'alimentazione
del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas
metano se dotati di
dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE
del Consiglio,
del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero
alla direttiva
91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive
modificazioni;
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi
successivi al
quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953,
n. 39.
6. È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo
2 della legge
21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso
della tassa
corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi
all'anno 1998.
7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono
soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio
1992".
8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione
e la
tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento
di cui alla
legge 15 dicembre 1967, n. 1235. A compensazione del
mancato introito è
assicurata alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo una
quota pari a lire 210 miliardi annui.
9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati
alle mille
lire per difetto se la frazione non è superiore
alle lire cinquecento e
per eccesso se è superiore.
10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione,
l'accertamento, il
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni
ed il contenzioso
amministrativo relativo alle tasse automobilistiche
non erariali sono
demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti
con le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei
mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle Commissioni
parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato
decreto è
approvato lo schema tipo di convenzione con la quale
le regioni possono
affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica,
l'attività di
controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.
La riscossione
coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche
previa
adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare,
sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto
del Ministro delle
finanze. Tale convenzione disciplina le modalità
di collegamento
telematico con il concessionario della riscossione e
di riversamento al
concessionario stesso delle somme riscosse e determina
il compenso
spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento
nonchè le
garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento
dell'attività.
12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della presente
legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento
e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme
il rapporto tra i tabaccai
e le regioni.
13. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge
28 dicembre 1995,
n. 549, sono abrogati.
Art. 21.
Disposizioni per il recupero d'imponibile
18. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite dei contratti
di locazione e di affitto di beni immobili). - 1. L'imposta
dovuta per
la registrazione dei contratti di locazione e affitto
di beni immobili
esistenti nel territorio dello Stato nonchè per
le cessioni, risoluzioni
e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata
dalle parti contraenti
ed assolta entro venti giorni mediante versamento del
relativo importo
presso uno dei soggetti incaricati della riscossione,
ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237.
2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni,
alle risoluzioni e
alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del
registro presso cui
è stato registrato il contratto entro venti giorni
dal pagamento.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili
urbani di
durata pluriennale l'imposta può essere assolta
sul corrispettivo
pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente
sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In
caso di
risoluzione anticipata del contratto il contribuente
che ha corrisposto
l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata
del contratto
ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità
successive a
quella in corso. L'imposta relativa alle annualità
successive alla
prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque
disposte,
deve essere versata con le modalità di cui al
comma 1.";
b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola: "ceduto"
sono aggiunte
le seguenti: ", con esclusione della cessione prevista
dall'articolo 5
della parte I della tariffa.";
c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti
parole:
"Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera
durata del
contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti
del canone
hanno effetto ai soli fini della determinazione della
base imponibile in
caso di proroga del contratto.";
d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte
le seguenti
note:
"NOTE:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili
urbani di
durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera
durata del
contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà
del tasso di
interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità;
la cessione
senza corrispettivo degli stessi contratti è
assoggettata all'imposta
nella misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni
e gli
affitti di beni immobili, non può essere inferiore
alla misura fissa di
lire 100.000";
e) nella tariffa, parte II:
1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "non
autenticate" sono
inserite le seguenti: "ad eccezione dei contratti
di cui all'articolo 5
della tariffa, parte I";
2) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. - Locazioni ed affitti di immobili,
non formati per atto
pubblico o scrittura privata autenticata di durata non
superiore a
trenta giorni complessivi nell'anno".
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti
pubblici
formati, alle scritture private autenticate nonchè
alle scritture
private non autenticate e alle denunce presentate per
la registrazione a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge nonchè
alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta
data. Per i
contratti di locazione non registrati con corrispettivo
annuo non
superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere
richiesta entro
venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva
a quella in corso.
Per i contratti già registrati l'imposta relativa
alle annualità
successive alla prima deve essere versata con le modalità
di cui
all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 18, lettera
a).
20. Con decreto dirigenziale possono essere previste
apposite procedure
che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti
i contratti di locazione da sottoporre a registrazione
nonchè l'esecuzione delle relative formalità.
ART. 41.
Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti
per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in
materia di altri trattamenti accessori e contenimento
delle promozioni in soprannumero
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi
di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi,
l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento
da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio
finanziario, individua i comitati, le commissioni,
i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni
amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione
dei fini istituzionali delI'amministrazione o dell'ente
interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili
sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione
del provvedimento.Le relative funzioni sono attribuite
all'ufficio che riveste preminente competenza nella
materia.
(omissis)
Art. 49.
Norme particolari per i comuni e le province
3. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta
comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni e per il
versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche,
previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del
decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31
gennaio 1998, sono
prorogati al 31 marzo 1998.