| LEGGE 8 OTTOBRE1997, N. 352 - DISPOSIZIONI SUI BENI CULTURALI continua |
Art. 10
(Società italiana per i beni culturali-SIBEC Spa) |
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è
autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una
società per azioni, denominata Società italiana per
i beni culturali - SIBEC Spa, con sede in Roma, avente
ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre
iniziative di investimento per la realizzazione di
interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei
beni culturali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della
Società sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale è di lire un miliardo ed
è interamente sottoscritto dal Ministero del tesoro,
che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con
il Ministero per i beni culturali e ambientali.
4. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto
dal Ministero del tesoro sono inalienabili.
ammessa la partecipazione delle regioni, di enti locali,
di imprese e di altri soggetti pubblici e privati al
capitale sociale, tramite acquisto di azioni di nuova
emissione, per un importo non superiore all'85 per
cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato
5. La SIBEC Spa, per il perseguimento degli scopi di
cui al comma 1 e per la realizzazione dei relativi
interventi, effettua operazioni finanziarie anche mediante
contrazione di mutui ed emissioni obbligazionarie,
che sono a fini fiscali equiparate ai titoli di Stato.
A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali
e, qualora sussistano i presupposti di autonomia finanziaria,
le soprintendenze, attribuiscono ogni anno alla Società,
compatibilmente con le altre esigenze istituzionali,
una quota proporzionale delle entrate derivanti dalla
vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, musei,
gallerie e scavi di antichità dello Stato.
6. Le quote attribuite ai sensi del comma 5 devono restare
del medesimo importo annuale almeno per il periodo
di durata delle operazioni finanziarie. Le ulteriori
quote attribuite negli anni successivi al primo possono
consentire l'attivazione di ulteriori operazioni.
7. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
contratti ed il rimborso delle obbligazioni emesse
sono effettuati direttamente dal Ministero per i beni
culturali e ambientali e dalle soprintendenze agli
istituti di credito o ai sottoscrittori interessati,
nei limiti delle quote rispettivamente attribuite alla
Società.
8. Il consiglio di amministrazione della Società è
composto da nove membri, cinque dei quali, compreso
il presidente, nominati dal Presidente del Consiglio
dei ministri. La nomina ha luogo, quanto a tre dei
membri, compreso il presidente, su proposta del Ministro
per i beni culturali e ambientali, e, quanto agli altri
due, su proposta del Ministro del tesoro. Le nomine
sono preventivamente comunicate alle competenti Commissioni
parlamentari.
9. Il collegio sindacale della Società è composto
da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente
e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro
del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale
dello Stato.
10. La Società presenta ogni anno al Parlamento una
relazione sull'attività svolta.
11. All'onere di cui al comma 3, pari a lire un miliardo,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.11.
(Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali)
1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni
culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono
essere concessi, limitatamente ai beni in consegna
all'Amministrazione e per soddisfare reali esigenze
abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio
dello Stato. Non si applica l'articolo 3, comma 199,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone è
determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
Art. 12
(Norme sui generatori aerosol contenenti vernici)
1. Chiunque produce generatori aerosol contenenti vernici
è tenuto ad indicare sulle confezioni la formula
chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti.
La formula chimica deve prevedere componenti neutralizzabili
da solventi specificamente indicati sulla confezione
stessa dalla ditta produttrice.
2. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni
di cui al comma 1è vietato decorso il termine
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
Art.13
(Sanzioni penali)
1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice
penale, dopo le parole: «o all'esercizio di un culto»,
sono inserite le seguenti: «o su cose di interesse
storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili
compresi nel perimetro dei centri storici»
2. All'articolo 639 del codice penale, è aggiunto,
in fine, il seguente comma;
«Se il fatto è commesso su cose di interesse storico
o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi
nel perimetro dei centri storici, si applica la pena
della reclusione fino a un anno o della multa fino
a lire due milioni e si procede d'ufficio».
3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1° giugno
1939, n. 1089, dopo le parole: «di cui agli articoli
45 e 47» sono inserite le seguenti: «ovvero sia commesso
su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà
pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona
diversa dal proprietario».