LEGGE 8 OTTOBRE1997, N. 352 - DISPOSIZIONI SUI BENI CULTURALI continua
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata Società italiana per i beni culturali - SIBEC Spa, con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di lire un miliardo ed è interamente sottoscritto dal Ministero del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero del tesoro sono inalienabili. ammessa la partecipazione delle regioni, di enti locali, di imprese e di altri soggetti pubblici e privati al capitale sociale, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore all'85 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato

5. La SIBEC Spa, per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1 e per la realizzazione dei relativi interventi, effettua operazioni finanziarie anche mediante contrazione di mutui ed emissioni obbligazionarie, che sono a fini fiscali equiparate ai titoli di Stato. A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali e, qualora sussistano i presupposti di autonomia finanziaria, le soprintendenze, attribuiscono ogni anno alla Società, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, una quota proporzionale delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.

6. Le quote attribuite ai sensi del comma 5 devono restare del medesimo importo annuale almeno per il periodo di durata delle operazioni finanziarie. Le ulteriori quote attribuite negli anni successivi al primo possono consentire l'attivazione di ulteriori operazioni.

7. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ed il rimborso delle obbligazioni emesse sono effettuati direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalle soprintendenze agli istituti di credito o ai sottoscrittori interessati, nei limiti delle quote rispettivamente attribuite alla Società.

8. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da nove membri, cinque dei quali, compreso il presidente, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina ha luogo, quanto a tre dei membri, compreso il presidente, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, e, quanto agli altri due, su proposta del Ministro del tesoro. Le nomine sono preventivamente comunicate alle competenti Commissioni parlamentari.

9. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

10. La Società presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

11. All'onere di cui al comma 3, pari a lire un miliardo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.11.
(Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali)

1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitatamente ai beni in consegna all'Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l'articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone è determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

Art. 12
(Norme sui generatori aerosol contenenti vernici)

1. Chiunque produce generatori aerosol contenenti vernici è tenuto ad indicare sulle confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti. La formula chimica deve prevedere componenti neutralizzabili da solventi specificamente indicati sulla confezione stessa dalla ditta produttrice.
2. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1è vietato decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

Art.13
(Sanzioni penali)

1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: «o all'esercizio di un culto», sono inserite le seguenti: «o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici»

2. All'articolo 639 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma;
«Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio».
3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: «di cui agli articoli 45 e 47» sono inserite le seguenti: «ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario».

LEGGE 8 OTTOBRE1997, N. 352 - DISPOSIZIONI SUI BENI CULTURALI continua

Art. 10
(Società italiana per i beni culturali-SIBEC Spa)


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