"PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE
RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA'
AL DI FUORI DEL LAZIO"
(G.U. n.187 del 12-8-1997)
Art. 1.
(Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose
inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000
in località al di fuori del Lazio)
1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 11,
il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le
regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva
con proprio decreto il piano degli interventi di interesse
nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari
e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali
inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000
in località al di fuori del Lazio.
2. Il piano può essere modificato ed integrato
sulla base delle proposte presentate dai soggetti di
cui al comma 4, lettera a), alla luce delle relazioni
di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in relazione
alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte
ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare
esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività
a basso costo o in comunità religiose e dei
relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza,
le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità
dei disabili e delle persone non autosufficienti e
l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali,
nonché i beni culturali e di carattere religioso,
in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalità
dei pellegrinaggi giubilari.
4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento
di cui all'articolo 3, ne valuta le finalità
anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo
del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi
e indica per ciascuno di essi:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli
enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo
27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso
esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810,
e le società ad intero o prevalente capitale
pubblico beneficiari del finanziamento;
b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti
per le finalità di cui all'articolo 2, comma
13, l'entità del finanziamento concesso e le
modalità di copertura della eventuale quota
residuale;
c) i termini entro i quali devono essere perfezionati
gli adempimenti amministrativi occorrenti;
d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro
i quali le opere devono essere completate e rese pienamente
funzionali.
5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai
commi 1 e 3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente
su territorio della Santa Sede, ed almeno parzialmente
di proprietà della stessa, sono subordinati
alla definizione consensuale, mediante scambio di note
tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità
di attuazione degli interventi.
6. Il piano individua altresí gli interventi,
anche di privati, per la cui realizzazione é
consentita l'applicazione delle procedure di cui all'articolo
7, commi 4-sexies e seguenti, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, senza oneri
a carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si
applicano anche agli interventi di cui al decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, proposti anche
dai privati, all'interno della regione Lazio.
7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi
all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo
2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti
per residenze di accoglienza, al recupero di edifici
di valore storico-artistico ed alla realizzazione di
strutture sanitarie e di altre strutture di interesse
pubblico, che rimarranno di proprietà degli
enti e, successivamente, saranno posti a reddito o
utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli
interventi previsti dal presente articolo. Gli enti,
previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati
gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definiscono
i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione
della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per
essere inseriti nel piano di cui al presente articolo.
8. Il piano stabilisce infine le iniziative di comunicazione
e promozione da affidare all'Ente nazionale italiano
per il turismo (ENIT) nell'ambito delle sue attività
istituzionali.
Art. 2.
(Modalità di redazione del piano)
1. Per l'attuazione della presente legge é istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una
Commissione, nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, composta dal Presidente del
Consiglio dei ministri, che la presiede, e da nove
membri designati, rispettivamente, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno,
dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali,
dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione
o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI
e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il
funzionamento della Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
delegare la presidenza della Commissione al Ministro
delegato per le aree urbane.
3. Lo svolgimento dell'attività della Commissione
non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire
nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato
per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa trasmissione del relativo schema
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa
i criteri cui dovrà attenersi la Commissione
nella selezione delle richieste. Nella definizione
dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore
dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività
a basso costo o in comunità religiose, dà
priorità al recupero degli stabili dismessi
o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico,
qualora possano essere successivamente utilizzati come
pubblici servizi.
5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
a) , presentano alla Commissione, entro trenta giorni
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel
piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori
di cui all'articolo 1, comma 3.
6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i
termini tecnico-amministrativi per la realizzazione
delle opere, il piano economico-finanziario, l'entità
del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti
di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente
all'evento giubilare. Esse devono altresí documentare
la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario
storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.
7. Qualora gli interventi per i quali é richiesto
il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti
interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa
richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente
per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime
le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere
del Soprintendente si intende reso in senso favorevole.
8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa
in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino,
danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997,
il Ministro del tesoro é autorizzato ad utilizzare,
nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse
derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo
3, comma 1.
9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli
interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate,
entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente,
al comune nel cui territorio é localizzato l'intervento.
Il comune può trasmettere alla Commissione il
proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta.
Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa
richiesta é presentata anche al Soprintendente
competente per territorio e ad essa si applicano le
disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare
la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario
storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.
11. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle richieste, la
Commissione procede alla definizione della proposta
di piano, che é approvato nei successivi dieci
giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo
le modalità di cui all'articolo 1, comma 1.
12. Per l'espletamento delle attività previste
dalla presente legge il Ministro delegato per le aree
urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'articolo 5
della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo
integrato di quindici unità, di cui due dirigenti,
secondo le modalità e i criteri di cui al citato
articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma
Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato per le aree urbane, provvede
alla riorganizzazione della struttura.
13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone
il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano
fissando la percentuale delle risorse che deve essere
destinata a tale attività.
14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce
ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione
degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
1, comma 4, il Ministro del tesoro é autorizzato
a contrarre mutui ventennali con onere a totale carico
dello Stato nei limiti delle risorse autorizzate ai
sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad
appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri anche di nuova istituzione.
3. Con successivi decreti il Ministro del tesoro é
autorizzato a trasferire dallo stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli
delle amministrazioni statali beneficiarie le somme
destinate alla realizzazione di interventi di loro
competenza.
4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
successivamente riassegnate al pertinente capitolo
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per essere utilizzate per le finalità
di cui alla presente legge.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 150 miliardi per il 1998 e a
lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede
per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro
del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate negli esercizi successivi.
Art. 4.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi)
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
a), possono attribuire mediante apposite convenzioni
le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente
alla progettazione, ai provveditorati regionali alle
opere pubbliche.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo
1, comma 4, lettere c) e d), ovvero qualora venga accertato
un sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione
delibera il definanziamento totale o parziale dell'intervento
da realizzare con il contributo pubblico.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
a), beneficiari dei finanziamenti, sono tenuti ad
inviare alla Commissione almeno ogni due mesi una relazione
sullo stato di attuazione degli interventi.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo
1, comma 6, la conferenza di servizi di cui all'articolo
7, comma 4-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, é convocata
dalle amministrazioni comunali entro otto giorni dall'apposita
richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento.
Art. 5.
(Modifica al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 651)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 651, é aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"5- bis. Per le finalità di cui al presente
decreto possono altresí essere utilizzate le
risorse destinate agli interventi per Roma, capitale
della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990,
n. 396".
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