Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266
INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA
(G.U. n. 186 dell'11 agosto 1997)

Artt.1-15 omissis

Art. 16
Interventi per il settore del commercio e del turismo

1. E' istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con la dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.
2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.
3. Le somme già assegnate dal ministro del Bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative e ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
5. All'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni;" sono aggiunte le seguenti: "delle lavanderie industriali;". ; 6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (Welmec) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri.
7. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La cubatura minima delle stanze d'albergo e' determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non puo' essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del ministro della Sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;". ;

Artt.17-23 omissis

Art. 24
Norme in materia di attivita' di assistenza e consulenza

1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e' abrogato.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di
competenza, con il ministro della Sanita', fissa con proprio decreto,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i requisiti per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 25
Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo

1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "ne' quelle di produzione e lavoro,
ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse;
b) il quarto comma e' abrogato;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il
comitato centrale per le cooperative, puo' autorizzare l'iscrizione di
cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali
forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in
considerazione della peculiare natura dei servizi stessi".

Artt.26-30 omissis

Art. 31
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990,
n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli
edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata
legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.

Art.32 omissis


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