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(G.U. n. 186 dell'11 agosto 1997)
Artt.1-15 omissis
Art. 16
Interventi per il settore del commercio
e del turismo
1. E' istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di
interventi regionali nel settore del commercio e
del turismo con la dotazione finanziaria di lire 50
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce
i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.
2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre
1975, n. 517, e successive modificazioni, è incrementato
di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo
9, nono comma, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative
e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto
del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei
predetti contributi. 3. Le somme già assegnate
dal ministro del Bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'articolo 26 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative e ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con
i criteri fissati dal ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma
2 del presente articolo. 4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi
1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. 5. All'articolo 49, comma 1, lettera a), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni;" sono aggiunte
le seguenti: "delle lavanderie industriali;". ; 6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione
nel campo della metrologia legale (Welmec) è autorizzata
la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli Affari
esteri. 7. All'articolo 7, comma 1,
lettera a), del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "La cubatura minima delle stanze d'albergo
e' determinata dal prodotto della superficie
minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi
o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non
puo' essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del ministro della Sanita'
5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 190 del 18 luglio 1975;". ;
Artt.17-23 omissis
Art. 24
Norme in materia di attivita' di assistenza e consulenza
1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815,
e' abrogato.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto
con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e,
per quanto di competenza, con il ministro della Sanita', fissa con
proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attivita' di
cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 25
Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di
consumo
1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "ne' quelle di produzione
e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci"
sono soppresse;
b) il quarto comma e' abrogato;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza
sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, puo' autorizzare
l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore
a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari
servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi".
Artt.26-30 omissis
Art. 31
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti
relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo
1 della citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23
ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
Art.32 omissis
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