DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE
G.U. n.119 del 24-05-1997
Articolo 11
Centri storici
1. Al comma 7, lettera e), dell'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito
dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: <<e,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 non modifichino
la destinazione d'uso;>>.
2. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 4 di cui al
comma 1, sono soppresse le parole: <<non siano
compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,>>.
2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito
dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è inserito il seguente:
<<8-bis. La denuncia di inizio attività
di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione
dell'impresa a cui si intende affidare i lavori.>>. |