| LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 |
| MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDEIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO |
(Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio
1997 - Supplemento ordinario)
(Art. 2-3-4-5-7-8-9-10-13-14-15 ... omissis)
Art. 1.
(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente
legge, con uno o più regolamenti da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la
semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.
Le
Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data
di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche
in mancanza del parere
ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui al
comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche
di legge, con esse
incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi
contenuti
nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ai seguenti criteri
e princìpi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle
certificazioni
richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti
amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefìci
economici o
altre utilità erogati da soggetti pubblici o
gestori o esercenti di
pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità
personali
comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive
di
certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari
sui
procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri
di cui alle
lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di
semplificazione
comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi
regolamenti, in
conformità con lo statuto, l'ordinamento generale
degli uffici e dei
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità di
gestione, e secondo princìpi di professionalità
e responsabilità. Nelle
materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo
2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
potestà
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della
contrattazione
collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle
materie non
riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2
del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e
integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui
al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono
ad essi attribuiti tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli
atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra
i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dallo
statuto o dai
regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto
e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
di
impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche
di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese
le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti
o, in
base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è
inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le
funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili
degli uffici o
dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è
inserito il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi,
negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce
i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori
della dotazione organica, contratti a tempo determinato
per i dirigenti
e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati
in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento del totale
della dotazione
organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque
per almeno una
unità. Negli altri enti locali, il regolamento
sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri
e le modalità con
cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo
in assenza di professionalità analoghe presenti
all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni
o
funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per
la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati
in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica
dell'ente, o ad una unità negli enti con una
dotazione organica
inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al
presente comma non
possono avere durata superiore al mandato elettivo del
sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico,
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali
e decentrati per il personale degli enti locali, può
essere integrato,
con provvedimento motivato della giunta, da una indennità
ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale
e culturale,
anche in considerazione della temporaneità del
rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità
ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
e non vanno
imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto
a tempo
determinato è risolto di diritto nel caso in
cui l'ente locale dichiari
il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica
amministrazione
è risolto di diritto con effetto dalla data di
decorrenza del contratto
stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di
provenienza
dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in
organico o dalla
data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione
del dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta
giorni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato
o alla data
di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione
in servizio, anche
in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti
dai relativi
ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere
a cariche
elettive a causa di situazioni di ineleggibilità
dichiarate
incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale
n. 388 del 9-17
ottobre 1991. La domanda deve essere presentata entro
sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato, con
provvedimento motivato e con le modalità fissate
dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi
indicati nel
programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia e
sono revocati in caso di inosservanza delle direttive
del sindaco o del
presidente della provincia, della giunta o dell'assessore
di
riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al
termine di ciascun
anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel
piano esecutivo di
gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo
25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati
dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dai
contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni
di direzione a
seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento
sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere
la costituzione di
uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purchè
l'ente non abbia
dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori
assunti con
contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità
di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali, nel
rispetto dei princìpi fissati nei commi 1 e 2
dell'articolo 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni
anche a
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento
di adeguati
livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici,
il regolamento
può prevedere particolari modalità di
selezione per l'assunzione del
personale a tempo determinato per esigenze temporanee
o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed
escludendo ogni forma di
discriminazione. I rapporti a tempo determinato non
possono, a pena di
nullità, essere in nessun caso trasformati in
rapporti a tempo
indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è inserito il
seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco
nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente
della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale
o provinciale,
possono nominare un direttore generale, al di fuori
della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi,
che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli
organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite
dal sindaco
o dal presidente della provincia, e che sovrintende
alla gestione
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la predisposizione
del
piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera
a) del comma 2
dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, nonchè
la proposta di piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del
predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali
fini, al direttore
generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate, i
dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del
comune e della
provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco
o dal presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale
o provinciale. La
durata dell'incarico non può eccedere quella
del mandato del sindaco o
del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
è consentito
procedere alla nomina del direttore generale previa
stipula di
convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15.000
abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà
provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste
dal comma 3 e
in ogni altro caso in cui il direttore generale non
sia stato nominato,
le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco
o dal
presidente della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano impegni
di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante
la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni
strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere
concorsi
interamente riservati al personale dipendente, in relazione
a
particolari profili o figure professionali caratterizzati
da una
professionalità acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, è
sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera
o di un lavoro
ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa
a un atto di
pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva
sono destinati
alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra
il personale
degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice
o titolare
dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto
direttamente i
progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo
7, il
responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito
per ogni singola opera o
atto di pianificazione, sulla base di un regolamento
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto
di
pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è
sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e
8 gli enti locali con
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non
versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei
carichi di lavoro.
Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, che si
trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
carichi di lavoro
costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione
delle
dotazioni organiche. La metodologia adottata è
approvata con
deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo
atto, la
congruità. Non sono, altresì, tenute alla
rilevazione dei carichi di
lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni
e mobilità negli
enti locali). - 1. Le procedure di mobilità del
personale degli enti
locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati
in sede di
rideterminazione della pianta organica, vengono espletate
prioritariamente nell'ambito della provincia e della
regione di
appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione
del personale di
cui al comma 1, gli enti locali della regione nella
quale si trovino
enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione
dei
posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura,
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente
locale l'elenco
nominativo del personale da trasferire mediante la procedura
di mobilità
d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto
termine,
l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52,
della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali
che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare
i provvedimenti
di inquadramento del personale adottati in modo difforme
dalle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983,
n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni,
e a bandire
contestualmente i concorsi per la copertura dei posti
resisi vacanti per
effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura
dei posti resisi
disponibili per effetto del presente comma, il personale
destinatario
dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua
a svolgere le
mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con
detti
provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico.
Alla
copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento
si
provvede mediante concorsi interni per titoli integrati
da colloquio ai
quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti
alla
qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto
almeno cinque anni
di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonchè
i dipendenti di
cui al presente comma anche se provvisti del titolo
di studio
immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso
alla
qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre
1995" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre
1996"; le parole:
"indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite
dalle seguenti:
"indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole:
"entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi"
sono sostituite dalle
seguenti: "ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di
un impiegato di un
ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea
vacanza può
essere coperta con una assunzione a tempo determinato,
anche in deroga
alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione
non si applica
per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano
personale in
mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del
decreto-legge 27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole:
"vigente prima
della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3,
comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie
concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre
anni dalla data di
pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che
si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i
posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso
medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha
efficacia a
decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art. 11.
(Soppressione della commissione di cui all'articolo
19, secondo comma,
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio
superiore
dei lavori pubblici)
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sostituisce il
parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo
comma, del
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.
La
commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come modificata
dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis,
è aggiunto il
seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
Decorso
tale termine, il parere si intende espresso in senso
favorevole".
Art. 12.
(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili
di proprietà
pubblica)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560,
è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle unità
immobiliari degli enti pubblici territoriali che non
abbiano finalità di
edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani
pubblici e a quelli
sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge
1o giugno 1939,
n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia
residenziale si
applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della
legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni
del proprio
patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di
cui alla legge 24
dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed
al regolamento
approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,
e successive
modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità
generale degli enti
locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri
di trasparenza e
adeguate forme di pubblicità per acquisire e
valutare concorrenti
proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente
interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico
e artistico
dello Stato, dei comuni e delle province si applicano
le disposizioni di
cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno
1939, n. 1089. I
beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno
1909, n. 364, o
della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non
siano state in tutto
o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi
dell'articolo 2
della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda
degli aventi
diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore
della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti
tra gli immobili
notificati e vincolati ai sensi della legge 1o giugno
1939, n. 1089.
Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili
di cui al periodo
precedente, avvenute prima della data di entrata in
vigore della
presente legge, non si applicano le disposizioni di
cui al capo III,
sezione II, della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate
non si
applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre
1996, da
parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto
beni immobili
ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1
e 2 della legge 1o
giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute,
prima della
deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione
ai sensi
dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di
regolamento, i
comuni e le province non possono procedere alle alienazioni
secondo le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della
legge 1o giugno
1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di
edilizia pubblica e
privata sui beni di interesse storico e artistico, sono
rilasciate entro
il termine di novanta giorni dalla presentazione della
richiesta alla
competente soprintendenza. Il termine è sospeso,
fino a trenta giorni,
per una sola volta, se la competente soprintendenza
richiede chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad
accertamenti di
natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida
a provvedere nel
successivo termine di trenta giorni, le richieste di
approvazione e di
autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei
confronti dei
responsabili del ritardo è promosso il procedimento
disciplinare
mediante contestazione di addebiti, in applicazione
delle disposizioni
vigenti.