| Ordine degli Architetti di Firenze e Prato |
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| Commissione Normativa in collaborazione con |
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| DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 1997 |
| DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI E DELLE MODALITÀ
PER LA QUALIFICAZIONE DELLA INDENNITÀ RISARCITORIA
PER LE OPERE ABUSIVE REALIZZATE NELLE AREE SOTTOPOSTE
A VINCOLO. (G.U. 4-10-1997, n. 232) Art. 1. L'art. 15 della legge 29-6-1939, n. 1497, si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della legge medesima e del decreto legge 27-6-1985. n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n. 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal dodicesimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, come integrato dalla legge 8-8-1985, n. 431. Art. 2. L'indennità risarcitoria di cui alFart. 15 della legge 29-6-1939, n. 1497, è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'arca interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa. alla data di effettuazione della perizia. Art. 3.
Il profitto in via ordinaria è pari al tre per
cento del valore d'estimo dell'unità immobiliare
come determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 24-3-1993,
n. 75, del decreto legislativo 28-12-1993, n. 568,
e della legge 23-12-1996, n. 662.
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| . | Tipologia 1 | Tipologia 2 | Tipologia 3 |
| Non conforme alle norme di tutela | 100% | 75% | 50% |
| Conforme alle norme di tutela | 75% | 50% | 25% |
| Per le restanti tipologie di cui alla tabella allegata alla citata legge 28-21985, n. 47, le amministrazioni competenti applicheranno il valore del profitto nella misura non inferiore a quanto appresso riportato: |
| Tipologia 4 | L. 1.000.000 |
| Tipologia 5 e 6 | L. 750.000 |
| Tipologia 7 | L. 500.000 |
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Art. 4. L'applicazione dell'indennità risarcitoria è obbligatoria anche se dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero, nella misura non inferiore a quella minima indicata nello schema sopradisposto o comunque prestabilita da specifica norma. Art. 5. Le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria sono utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio.
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