Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1997
DETERMINAZIONE DEL COSTO BASE DI PRODUZIONE A METRO QUADRATO DEGLI IMMOBILI ULTIMATI NEL 1996
(G.U. 13-3-98,n. 60)


Il Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia
Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
Visto l'art. 15, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;
Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art. 9 della legge 24 dicembre 1993. n. 537;
Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Ritenuto necessario provvedere alla determinazione del costo di produzione per l'anno 1996 al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate;
Ritenuto che il costo base degli immobili ultimati nell'anno 1996 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;
Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base, si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 dicembre 1997;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.
1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1996 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto. l'EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, è determinato come segue:
1996: £ 1.422.000.
2. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1996 per le regioni Cimpania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, è determinato come segue:
1996: £ 1.320.000.

Art. 2.
1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978 n.392
b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera b) del citato art. 22;
c) 12 per cento per costo dell'area di cui al secondo comma, lettera b) del medesimo art. 22.

Art. 3.
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e non è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


Torna alla HomePage Mail to WebStaff