| DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 16 GENNAIO 1997 |
| INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE
DEI LAVORATORI, DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
E DEI DATORI DI LAVORO CHE POSSONO SVOLGERE DIRETTAMENTE
I COMPITI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. |
(G.U. 3-2-1997, n. 27)
Art. 1.
Formazione dei lavoratori
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere
commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi
e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni
nonchè i possibili danni e le conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale
in relazione al ruolo partecipativo.
Art. 2.
Formazione del rappresentante per la sicurezza
I contenuti della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza sono I seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di
rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, procedurali
organizzative) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza
dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori
è di trentadue ore fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
Art. 3.
Formazione dei datori di lavoro
I contenuti della formazione dei datori di lavoro che
possono svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei laoratori
e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti
con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro
degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i tipi principali di rischio e le relative misure
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è
di sedici ore.
Art. 4.
Attestazione dell'avveuto formazione
L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere
conservata in azienda a cura del datore di lavoro.