Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. 3-2-1997, n. 27)

Art. 1.
Formazione dei lavoratori

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i
rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonchè i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b)
nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

Art. 2.
Formazione del rappresentante per la sicurezza

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono I seguenti:
a)
principi costituzionali e civilistici;
b)
la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c)
i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d)
la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e)
la valutazione dei rischi;
f)
l'individuazione delle misure (tecniche, procedurali organizzative) di prevenzione e protezione;
g)
aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h)
nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

Art. 3.
Formazione dei datori di lavoro

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
a)
il quadro normativo in materia di sicurezza dei laoratori e la responsabilità civile e penale;
b)
gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c)
la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e)
appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f)
la valutazione dei rischi;
g)
i tipi principali di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h)
i dispositivi di protezione individuale;
i)
la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l)
la prevenzione sanitaria;
m)
l'informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

Art. 4.
Attestazione dell'avveuto formazione

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 16 GENNAIO 1997
INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA E DEI DATORI DI LAVORO CHE POSSONO SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.


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