| DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 1997 |
| DEFINIZIONE DEI CASI DI RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DELLA
VISITA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DA PARTE DEL MEDICO
COMPETENTE. |
(G.U. 3-2-1997, n. 27)
Art. 1.
Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato
I del decreto legislativo n. 626/1994, cos come integrato
dal decreto legislativo n. 242/ 1996, è ridotto
ad una volta l'anno l'obbligo della visita di cui all'art.
17, primo comma, lettera h), degli ambienti di lavoro
da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di ulteriori visite, allorchÈ si modifichino
le situazioni di rischio.
Art. 2.
Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato
I del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, e successive
modifiche, con un numero di addetti oltre i limiti
di cui all'art. l e fino a 200, la frequenza della
visita degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente prevista dall'art. 17, primo comma, lettera
h), puÚ essere ridotta ad una volta all'anno,
in presenza di una valutazione congiunta del datore
di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del medico competente e del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro
produce una dichiarazione in tal senso, da custodire
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Qualora
dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio
da parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione,
il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare
la precedente dichiarazione.