Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. 4-12-1997, n. 283)

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 4 della legge 2-3-1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11-6-1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.

DECRETO MINISTERIALE 3 SETTEMBRE 1997, N. 417
REGOLAMENTO RECANTE ADEGUAMENTO DEI COMPENSI A VACAZIONE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI.


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