| DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1997, N. 39 |
| ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/313/CEE, CONCERNENTE LA LIBERTÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE. |
(G.U. 6-3-1997, n. 54, suppl.)
Art. 1.
Oggetto
Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo
di assicurare a chiunque la libertà di accesso alle
informazioni relative all'ambiente in possesso delle
autorità pubbliche, nonchè la diffusione delle
stesse, definendo i termini e le condizioni fondamentali
in base ai quali tali informazioni devono essere rese
disponibili.
Art. 2.
Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi
informazione disponihile in forma scritta, visiva,
sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo
stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna.
della flora, del territorio e degli spazi naturali,
nonchè le attività, comprese quelle nocive,
o le misure che incidono o possono incidere negativamente
sulle predette componenti ambientali e le attività
o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le
misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
b) "autorità pubbliche", tutte le amministrazioni
pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome,
gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi,
con l'eccezione degli organi che esercitano competenze
giurisdizionali o legislative.
Art. 3.
Ambito di applicazione
Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili
le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne
faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare
il proprio interesse.
Art. 4.
Casi di esclusione
Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni
relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione
possano derivare danni all'ambiente stesso o quando
sussiste l'esigenza di salvaguardare:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità
pubbliche, le relazioni internazionali e le attività
necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta,
ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di
un'azione investigativa preliminare, o che lo siano
state;
d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa
la proprietà intellettuale;
e) la riservatezza degli schedari o dati personali:
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano
giuridicamente tenuti a fornirlo.
Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso
se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio
concreto e attuale agli interessi indicati al primo
comma. I materiali e i documenti contenenti informazioni
connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso
solo nei limiti di tale specifica connessione.
Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente
quando è necessario assicurare una temporanea
tutela agli interessi di cui al primo comma. L'atto
che dispone il differimento ne indica le specifiche
motivazioni e la durata.
Il rifiuto e la limitazione dell'acccsso sono motivati
a cura dcl responsabile del procedimento di accesso,
con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui
al primo comma.
L'accesso alle informazioni puó essere rifiutato
o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione
di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero
quando la generica formulazione della stessa non consente
l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.
I1 proccdimento di accesso deve concludersi nel temine
di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della
richiesta: trascorso inutilmenle detto ternine la richiesta
si intende rifiutata.
Art. 5.
Modalità del procedimento di accesso
L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità,
su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame
delle informazioni di cui all'art. 2 del presente decreto.
Il responsabile del procedimento, le modalità e le
forme per 1'esercizio del diritto di accesso sono individuati,
in quanto applicabili, dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992,
n. 352, e successive modifiche e integrazioni.
Le autorità pubbliche, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, individuano,
nell'ambito della propria organizzazione, strutture
idonee a garantire l'effettività dell'accesso alle
informazioni in materia ambientale senza ulteriori
oneri a carico dello Stato.
La visione e l'esame delle informazioni di cui al primo
comma deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio
di copie di atti e la duplicazione di tali materiali
è subordinato al rimborso dei costi relativi alla
riproduzione, fatte salve le vigenti disposizioni in
materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.
Art. 6.
Tutela del diritto di accesso
Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso alle informazioni in materia
ambientale e nel caso previsto al sesto comma dell'art.
4 è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo
la procedura di cui all'art. 25, quinto comma, della
legge 7-8-1990, n. 241.
Art. 7.
Diffusione delle informazioni relative all'ambiente
La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal
sesto comma dell'art. 1 della legge 8-7-1986, n. 349,
viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente
con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità
al pubblico.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i
messaggi idonei alla diffusione delle informazioni
sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto
all'art. 9, secondo comma, della legge 6-8-1990, n.
223.
Art. 8.
Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale
Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione
al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione
delle norme previste nel presente decreto. A tal fine,
entro il 30 giugno di ogni anno, le autorità pubbliche,
di cui all'art. 2, primo comma, lettera b), trasmettono
al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati,
previsti dagli artt. 11 e 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 27-6-1992, n. 352, relativi alle richieste
di accesso in materia ambientale, nonchè una
relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere
in applicazione del presente decreto.
Art. 9.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
Ic disposizioni di cui alla legge 9-8-1990, n. 241,
e di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27-6-1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.