Architetti Firenze e Prato: Normativa
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. 6-3-1997, n. 54, suppl.)

Art. 1.
Oggetto

Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, nonchè la diffusione delle stesse, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.

Art. 2.
Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende per:
a)
"informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponihile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna. della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonchè le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
b) "autorità pubbliche", tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.

Art. 3.
Ambito di applicazione

Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

Art. 4.
Casi di esclusione

Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
e) la riservatezza degli schedari o dati personali:
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al primo comma. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.
Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al primo comma. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.
Il rifiuto e la limitazione dell'acccsso sono motivati a cura dcl responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al primo comma.
L'accesso alle informazioni puó essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.
I1 proccdimento di accesso deve concludersi nel temine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta: trascorso inutilmenle detto ternine la richiesta si intende rifiutata.

Art. 5.
Modalità del procedimento di accesso

L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità, su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'art. 2 del presente decreto.
Il responsabile del procedimento, le modalità e le forme per 1'esercizio del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992, n. 352, e successive modifiche e integrazioni.
Le autorità pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire l'effettività dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
La visione e l'esame delle informazioni di cui al primo comma deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali è subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.

Art. 6.
Tutela del diritto di accesso

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al sesto comma dell'art. 4 è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'art. 25, quinto comma, della legge 7-8-1990, n. 241.

Art. 7.
Diffusione delle informazioni relative all'ambiente

La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal sesto comma dell'art. 1 della legge 8-7-1986, n. 349, viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto all'art. 9, secondo comma, della legge 6-8-1990, n. 223.

Art. 8.
Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale

Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente decreto. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le autorità pubbliche, di cui all'art. 2, primo comma, lettera b), trasmettono al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati, previsti dagli artt. 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992, n. 352, relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonchè una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

Art. 9.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano Ic disposizioni di cui alla legge 9-8-1990, n. 241, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1997, N. 39
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/313/CEE, CONCERNENTE LA LIBERTÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE.


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