Decreto legislativo 14 agosto1996, n 494, concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive
per lapplicazione
G.U. n.75 del 01-04-1997
L'art. 25 del decreto legislativo n. 494/1996 dispone
l'entrata in vigore delle relative prescrizioni dopo
sei
mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto stesso, per tener conto dei tempi necessari
alla preparazione: delle nuove figure professionali
introdotte dal provvedimento.
Considerata l'imminente entrata in vigore del decreto
in questione (24 marzo 1997) ed i quesiti sinora formulati
al riguardo, si danno di seguito le direttive utili
ad una sua uniforme applicazione.
1.APPLICAZIONE INIZIALE.
In virtù dei principio generale della ìrretroattività
e tassatività della legge penale, le disposizioni
del decreto legislativo n. 494/1996 si applicano ai
cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia
stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997,
data di entrata in vigore dei decreto stesso. Nell'ipotesi
di affidamento della progettazione mediante procedura
concorsuale, si deve fare riferimento alla data di
Pubblicazione del relativo bando.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.
Il campo di applicazione è definito dagli articoli
1 e 2, comma 1, lettera a, integrati dagli elenchi
degli allegati 1 e 2.
In particolare l'art. 3, comma 1, lettera a), stabilisce
che la nuova normativa trova applicazione nei cantieri
temporanei o mobili, intesi come "luoghi in cui
si effettuano lavori edili o di genio civile il cui
elenco è riportato nellall. I".
Tale elenco è da intendersi come tassativo e
non meramente esemplificativo, tenuto conto del fatto
che trattasi di norme la cui violazione è penalmente
sanzionata e pertanto non suscettibili di applicazione
analogica o estensiva.
Va altresì sottolineato che gli elenchi delle
lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari
contenuti rispettivamente negli allegati I e II non
sono lunico elemento da considerare ai fini della individuazione
del campo di applicazione, il quale discende invece
da una lettura integrata tra i suddetti elenchi e i
contenuti degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma
1 lettera a).
Pertanto le lavorazioni individuate nellallegato I e
i lavori comportanti rischi particolari di cui allall.
II entrano nel campo di applicazione solo nella ipoetesi
in cui si svolgano allinterno di un cantiere edile
o di genio civile ovvero comportino lavori di tal genere.
A titolo esemplificativo, lattività di manutenzione
di un nuovo impianto, che di norma non rientra nella
ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile,
è assoggettata alle disposizioni del decreto
legislativo n.494/1996 solo qualora venga svolta allinterno
di un cantiere edile o di genio civile, così
come i lavori di bonifica e di sistemazione forestale
o di sterro e quelli svolti negli studi televisivi
e nei teatri o in tutti i luoghi di ripresa cinematografica
e televisiva.
3.DESTINATARI.
a)Il committente.
Il committente è "il soggetto per conto
del quale lintera opera viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione",
secondo quanto dispone lart.2 lettera b).
Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano
essere considerati "committenti" gli eventuali
appaltatori di tutta lopera (ad es. raggruppamenti
temporanei di imprese).
In secondo luogo, va precisato che il "committente"
deve essere una persona fisica, in quanto titolare
di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nellambito
delle persone giuridiche pubbliche o private, tale
persona deve essere individuata nel soggetto legittimato
alla firma dei contratti dapplato per lesecuzione dei
lavori.
b)Il responsabile dei lavori
Il decreto, in conformità ad analoga disposizione
della direttiva CEE 92/57 ha previsto che il committente
possa a sua discrezione, designare un responsabile
dei lavori cui affidare uno o più dei seguenti
incarichi: progettazione, esecuzione, controllo dellesecuzione
dellopera, nonché assolvimento degli altri compiti
posti a carico del committente degli articoli 3 e 11.
Si tratta, come evidente, di una facoltà e non
di un obbligo, poiché gli adempimenti di cui
agli articoli 3 e 11 vengono posti indifferentemente
a carico del committente o del responsabile dei lavori.
Nellipotesi in cui il committente designi un responsabile
dei lavori per ladempimento degli obblighi sopra richiamati,
il relativo incarico, può essere affidato sia
ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore
autonomo con contratto di tipo professionale. In entrambi
i casi, come si evince dallart. 6, comma 1, il committente
rimane comunque responsabile per "culpa in eligendo
o in vigilando".
4. COORDINAMENTO DEL DECRETO N.494/1996 CON ALTRE NORME
DELLORDINAMENTO GIURIDICO.
Non si pongono problemi di incompatibilità con
la legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche,
per un duplice ordine di considerazioni sia perché
il regolamento previsto dallart.31 di detta legge non
è stato ancora emanato sia in quanto il citato
articolo dispone espressamente che detto regolamento
dovrà comunque conformarsi alla direttiva quadro
89/391 ed alla direttiva particolare 92/57 e quindi
alle relative normative nazionali di recepimento. Con
riferimento, poi, allart.18 punto 8 della legge n.55/90,
che stabilisce, tra laltro, lobbligo di presentazione
al committente del piano di sicurezza da parte degli
appaltatori, va detto che tale articolo deve ritenersi
non più applicabile, poiché le disposizioni
del decreto legislativo n.494/1996 regolamentano in
maniera diversa la materia.
5. ART.19.
I quattro anni di effettivo svolgimento di attività
qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni, o di direttore tecnico di cantiere, devono
essere trascorsi entro la data in vigore del decreto
in questione.
La trasmissione allorgano di vigilanza degli attestati
comprovanti leffettivo svolgimento delle attività
sopra richiamata può avvenire anche successivamente
alla data di entrata in vigore ma, comunque, prima
dellaccettazione di incarichi di coordinatore per la
progettazione o lesecuzione dei lavori.
Lorgano competente a ricevere dette attestazioni è
quello situato nel territorio del domicilio dellinteressato.
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