| LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 |
| MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA |
(G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996)
Art. 2.
Misure in materia di servizi di pubblica utilità e
per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo.
60. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione
edilizia).
1. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato
il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto
e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni
documentali e decorre nuovamente per intero dalla data
di presentazione
della documentazione integrativa. Entro dieci giorni
dalla scadenza del
termine il responsabile del procedimento formula una
motivata proposta
all'autorità competente all'emanazione del provvedimento
conclusivo. I
termini previsti al presente comma sono raddoppiati
per i comuni con
piu' di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile
del procedimento
deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2,
il parere della
commissione edilizia. Qualora questa non si esprima
entro il termine
predetto il responsabile del procedimento è tenuto
comunque a formulare
la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione
scritta al
sindaco indicando i motivi per i quali il termine non
è stato
rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina
i casi in cui il
parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici
giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto
presentato
non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed
edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento
dell'attività
edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento
conclusivo, l'interessato può, con atto notificato
o trasmesso in plico
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità
competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma
5, l'interessato
può inoltrare istanza al presidente della giunta
regionale competente,
il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina
entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del
commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia
di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche
in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni,
ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione
di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile;
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili,
sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che
non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto
su cui insiste il fabbricato.
8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente
ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle
disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n.
183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti
urbanistici a disci- pline espressamente volte alla
tutela delle loro
caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche,
storico- artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni
di vigenti strumenti di pianificazione, nonchè di programmazione,
immediatamente
operative e le trasformazioni progettate non siano in
contrasto con
strumenti adottati.
9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7
è sottoposta al
termine massimo di validità fissato in anni tre, con
obbligo per
l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione
dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata
la facoltà di
denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata
alla medesima
disciplina definita dalle norme nazionali e regionali
vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione
edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo
inizio
dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia
di inizio
dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione
a firma di un
progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati
progettuali che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere
inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità
dell'opera al
progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualità di persona esercente
un servizio
di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e
481 del codice
penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella
relazione di cui al
comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al
competente ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità
dalla
denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria
pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura
non inferiore a
lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività
effettuata
quando le opere sono già in corso di esecuzione la
sanzione si applica
nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività
non
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. è fatta salva l'applicazione
dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli
interventi
anteriori alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti
necessari per
comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione
delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le
copie delle denunce
di inizio di attività, dalle quali risultino le date
di ricevimento
delle denunce stesse, nonchè l'elenco di quanto prescritto
comporre e
corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni
dei
professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro
il termine
indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una
o più delle
condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine
motivato di non
effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di
false attestazioni
dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia
all'autorità
giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.
Gli aventi
titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia
di inizio di
attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili
mediante
modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni,
ovvero
mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta,
pareri, assensi
comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare
una richiesta
di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione
con la quale il
progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i
medesimi effetti
della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno
peraltro essere
corredati da una relazione a firma di un progettista
abilitato che
attesti la conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed
edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 'c) autorizzazione edilizia, nonchè denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per
cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati;'".
20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazionè".
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154,
25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.