| LEGGE 7 NOVEMBRE 1996, N. 569 |
| CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE
1996, N. 467, RECANTE PROROGA E SOSPENSIONE DI TERMINI
PER I SOGGETTI
COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NELLE
PROVINCE DI LUCCA,
MASSA-CARRARA, UDINE E PORDENONE NEL MESE DI GIUGNO
1996 |
(Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1996)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante
proroga e
sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli
eventi alluvionali
verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara,
Udine e Pordenone
nel mese di giugno 1996, e' convertito in legge con
modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base
del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366.
TESTO DEL DECRETO-LEGGE COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE
(Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 1996)
Art. 1.
Proroga termini tributari
1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o
residenti nei
comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonche'
delle province
di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali
del 19 e 22
giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze
del Ministro
dell'interno con delega per la protezione civile n.
2449 del 25 giugno
1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano
subito, in
conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi
fino al 30
giugno 1997, a decorrere dalla data in cui si e' verificato
l'evento, i
termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari,
nonche' ai
connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi
compreso il
versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed
assimilata dovute
all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche
locali, salvo
quanto disposto dal comma 4.
2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone
fisiche, aventi
sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e
dei soggetti,
comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede
altrove, i quali
svolgono nei predetti comuni la propria attivita' o
possiedono immobili
ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma
1, a condizione che
i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e
limitatamente alle
obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita'
stesse o
agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica
ai soggetti che
svolgono attivita' bancaria o assicurativa.
3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui
ai commi 1 e 2 i
versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.
4. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede
nei comuni
indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti
o aventi sede
operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la
propria attivita',
a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini
di
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 29
giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al
5 settembre 1996,
sono rispettivamente differiti al 1 ottobre 1996 ed
al 15 ottobre 1996.
5. I termini per gli adempimenti e per i versamenti,
in materia di
tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni
di cui al
presente articolo, sono prorogati al 30 giugno 1997.
6. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e
2, i termini per
l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi
diretti ed
indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono
prorogati fino al
30 giugno 1997.
7. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti
e i versamenti
disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33,
35 e 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633, nonche' dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini
sono sospesi, devono
essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.
8. I termini per la presentazione delle dichiarazioni
previste dagli
articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente
della Repubblica
n. 600 del 1973, nonche' i termini per i relativi versamenti,
in
scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati
al 30 giugno 1997.
9. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria
indicate nel
presente articolo e' subordinata alla presentazione,
all'Amministrazione
competente, di certificazione resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968,
n. 15, dalla quale risulti:
a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in
cui si sono
verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni
indicati nel comma
1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria
attivita',
ovvero la proprieta' o il possesso di immobili;
b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi.
La sola effettiva
sussistenza del danno e' attestata dal sindaco o da
un suo delegato.
10. Ai fini del presente articolo si intende rilevante
il danno
superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il
periodo d'imposta
1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel
comma 1. Non si
considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo
inferiore a lire
due milioni.
11. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme
corrisposte
nonostante la sospensione dei termini di cui al presente
articolo.
12. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni
individuati ai
sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati
gli eventi
alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano
un'attivita' per
la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture
contabili ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e che, a
seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita
dei documenti
stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente
ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa
data debbono
ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria
per
effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve
contenere
l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi
e
l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato
il luogo ove
erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo
26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni
amministrative e
penali previste per le violazioni relative alla tenuta
e alla
conservazione delle scritture contabili nel periodo
compreso fra la data
in cui si e' verificato l'evento alluvionale nel luogo
di tenuta e di
conservazione delle scritture stesse ed il 6 ottobre
1996.
13. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
le modalita' e
i termini per la ripresa della riscossione.
Art. 2.
Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati
operanti nei
territori dei comuni delle province di Lucca e Massa
Carrara, nonche'
delle province di Udine e Pordenone, interessati dagli
eventi
alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente
dalle
ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per
la protezione
civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27
giugno 1996, non
rientranti nel campo di applicazione degli interventi
ordinari di cassa
integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto in
conseguenza dei predetti eventi, e' corrisposta, per
il periodo di
sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non
oltre il 31
dicembre 1996, un'indennita' pari al trattamento straordinario
di
integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni,
ovvero
proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche'
gli assegni per
il nucleo familiare ove spettanti.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'Istituto
nazionale
di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro
da prodursi
entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 20 maggio
1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla
stessa legge. Per i
periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere
prodotta nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto. Per la richiesta i
datori di lavoro si
atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164
del 1975.
3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento
ordinario di
integrazione salariale compresi tra le date degli eventi
alluvionali ed
il 31 dicembre 1996 non si computano ai fini del calcolo
dei periodi
massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al
comma 1 si
applicano le disposizioni in materia di assorbimento
previste
dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre
1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22.
5. Ferma restando la condizione di cui all'articolo
1, comma 9, per le
province di Lucca e Massa Carrara dal 20 giugno 1996
al 20 ottobre 1996
e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno
1996 al 23 ottobre
1996, e' sospeso il pagamento dei contributi di previdenza,
assistenza
sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria
contro gli
infortuni e le malattie professionali, nonche' dei contributi
per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 31
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni,
ivi
compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori
dipendenti. Il
predetto periodo di sospensione vale anche per le somme
dovute ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n.
295, e dell'ar
ticolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996,
n. 301.
6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte
per effetto della
sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio
di sanzioni,
interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in
un anno a decorrere
dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione
medesima e,
per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla
scadenza di
novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti
effettuati entro le
date del 20 e 23 giugno 1996 non si da' luogo a rimborsi.
7. (Soppresso dalla legge di conversione).
8. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province
di Lucca e Massa
Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non
danneggiati e che
per l'isolamento delle localita' di residenza non hanno
potuto
raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati
in attivita' di
emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco
e fino al
ripristino dell'agibilita' delle strade, le disposizioni
previste per i
volontari della protezione civile di cui alla legge
24 febbraio 1992, n.
225 e al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n.
613, e relative modifiche ed integrazioni. Al relativo
onere valutato in
lire 105 milioni per l'anno 1996 si provvede con le
disponibilita' di
cui al capitolo 2086 dello stato di previsione della
Presidenza del C
onsiglio dei Ministri per il medesimo anno.
Art. 3.
Sospensione termini di prescrizione e perentori, legali
e convenzionali,
sostanziali e processuali
1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa
nei comuni delle
province di Lucca e Massa Carrara nonche' delle province
di Udine e
Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19
e 22 giugno 1996,
individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro
dell'interno,
con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25
giugno 1996 e n.
2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti
danni attestati
mediante certificazione resa con le modalita' di cui
all'articolo 1,
comma 9, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli
perentori,
legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da
cui derivino
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,
scaduti o che
scadano nel periodo dalle date del 19 e 22 giugno al
31 dicembre 1996.
Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi
a processi
esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le
vendite relative ai
medesimi processi esecutivi.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono
sospesi fino al 31
dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali
e di ogni
altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti
nel periodo
sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed
ipotecari pubblici
e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati
prima del 19 giugno
1996, per i residenti nei comuni delle province di Lucca
e
Massa-Carrara, e prima del 22 giugno 1996, per i residenti
nei comuni
delle province di Udine e Pordenone. La competente
camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura curera', in appendice
ai
bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione
di rettifica a
favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito
protesti di
cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione
dei termini di
cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica,
da effettuarsi
gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di
chi abbia
richiesto la levata di protesto.
Art. 4.
Disposizioni sulla leva
1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per
il servizio
militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente
agli
anni 1996 e 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo
1, comma 1,
sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21
gennaio 1995, n. 22.
Art. 5.
Proroga di termini relativi alla gestione del bilancio
degli enti locali
1. Per gli enti locali interessati agli eventi alluvionali
di cui
all'articolo 1, comma 1, i termini relativi alla gestione
del bilancio
1996 di cui all'articolo 17, commi 3, 8 e 9, del decreto
legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, sono prorogati al 31 dicembre
1996.
Art. 5-bis.
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, ad eccezione
del comma 8,
si fa fronte nei limiti di lire 3 miliardi per l'anno
1996 a valere
sulle disponibilita' di cui al capitolo 7615 dello stato
di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del medesimo
anno, e quanto
a lire 500 milioni a carico del capitolo 6856 dello
stato di previsione
del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando,
nella
rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la finalizzazione
"Contributo statale alle associazioni nazionali
di promozione sociale".
Art. 6.
Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti
1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3
aprile 1995, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno
1995, n. 216, le
parole: "sei mesi dalla stessa data" sono
sostituite dalle seguenti: "
il 31 gennaio 1997".
Art. 6-bis.
Utilizzo di disponibilita' di bilancio
1. Le disponibilita' iscritte in conto residui sui capitoli
9004, 9087 e
9088 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori
pubblici, per l'anno 1996 e non impegnate entro tale
anno, possono
esserlo nell'anno successivo.
Art. 6-ter.
Delocalizzazione di impianti industriali
1. Per assicurare gli interventi volti alla messa in
sicurezza delle
aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e
2451 datate
rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996
per le quali e'
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza,
nonche' nelle
zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade
di novembre
1994, si rende necessaria la delocalizzazione degli
impianti industriali
ivi ubicati al fine di evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a
persone e/o a cose.
2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma
1 la GEPI S.p.a.
predispone un piano di intervento articolato, d'intesa
con le regioni
interessate e con il Dipartimento della protezione civile,
nel quale sia
prevista la possibilita' di attingere anche a finanziamenti
agevolati e
comunitari nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999,
obiettivo 2,
nel quale gli interventi hanno carattere prioritario.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a.
e' autorizzata ad
intervenire a valere sulle disponibilita' di cui al
comma 3
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n. 644.
4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate
dalle
ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione
civile e'
autorizzato ad adottare specifiche ordinanze, ai sensi
dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga
ad ogni
disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
potra'
stabilire criteri e modalita' di intervento della GEPI
S.p.a., anche in
deroga alla normativa che ne disciplina l'attivita'.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.