DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996, n.503
(G.U. 27-9-96, n.160 supplemento)
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI
Titolo I - Scopi e campo di applicazione
Titolo II - Aree edificabili, opere di urbanizzazione
e opere di arredo urbano
Titolo III - Struttura edilizia in generale
Titolo IV - Procedure
Titolo V - Edilizia scolastica
Titolo VI - Servizi speciali di pubblica utilità
Allegato A - Accessibilità: simbolo con figura
e bordo bianco su fondo azzurro
Allegato B- Accessibilità condizionata: simbolo
con figura e bordo bianco su fondo azzurro
Allegato C - Simbolo con figura e bordo bianco su fondo
azzurro
TITOLO I
SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1. DEFINIZIONI ED OGGETTO
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare
gli impedimenti comunemente definiti <<barriere
architettoniche>>.
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per
la mobilità di chiunque ed in particolare di
coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque
la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature
o componenti;
b) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi
e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare
per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi
pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere
temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti
a ristrutturazione. Si applicano altresì agli
edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro
tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare
l'accessibilità e la visitabilità, almeno
per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano
inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in
parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata
all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali
di pubblica utilità di cui al successivo titolo
VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se
non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale,
devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che
possono migliorarne la fruibilità sulla base
delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio
deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento,
a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio,
di un sistema di chiamata per attivare un sevizio di
assistenza tale da consentire alle persone con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale la
fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed
agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico
si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n.236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni
da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la
realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi
alle norme di cui al presente regolamento.
Art.2. CONTRASSEGNI
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture
costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle
norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare
in posizione agevolmente visibile il simbolo di <<accessibilità>>
secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione
internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art.1 deve essere
posto in luogo accessibile e contrassegnato con il
simbolo di <<accessibilità condizionata>>
secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli,
posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali
ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione
per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile
il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione
per le persone sorde di cui all'allegato C.
Titolo II
AREE EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI
ARREDO URBANO
Art.3. AREE EDIFICABILI
1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le
aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo
quelle che assicurano la progettazione di edifici e
spazi privi di barriere architettoniche.
Art. 4. SPAZI PEDONALI
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere
di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono
prevedere almeno un percorso accessibile in grado di
consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento
ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali
e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale. Si
applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del
suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1.,
4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto
riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti
di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12.,
4.1.13. e 8.1.12., 8.1.l3. dello stesso decreto, con
le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e
dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.
Art. 5. MARCIAPIEDI
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili
le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2.
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche
delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi
e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone
carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare
i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi
di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire
la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.
Art.6. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti
pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne
o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento
pedonale, potrà essere differenziato mediante
rugosità poste su manto stradale al fine di
segnalare la necessità di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili
alle persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o
di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori
acustici che segnalano il tempo di via libera anche
a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali
accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento
da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici
è emanata con decreto del Ministro dei lavori
pubblici.
Art.7. SCALE E RAMPE
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute
ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza
devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano
centrale.
Art. 8. SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute
ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere
prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed
un lavabo per ogni nucleo di servizio installato.
Art.9. ARREDO URBANO
1. Gli elementi di arredo nonché le strutture,
anche commerciali, con funzione di arredo urbano da
ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili.
secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del
ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere
installati in posizione tale da essere agevolmente
visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al
comma 2, nonché le strutture di sostegno di
linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione
pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi
tipo, sono installate in modo da non essere fonte di
infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia
ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale
devono essere sempre dotati di almeno una unità
accessibile.
Art.10. PARCHEGGI
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti
4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al
senso di <<marcia>> la lunghezza deve essere
tale da consentire il passaggio di una persona su sedia
a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende
soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è
inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto
auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi
dissuasori.
Art.11. CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO
DI PERSONE DISABILI
1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art.
12 viene consentita, dalle autorità competenti,
la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico
servizio, purché ciò non costituisca
grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione
o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere
militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi
o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure
quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla
osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle
<<zone a traffico limitato>> e <<nelle
aree pedonali urbane>>, così come definite
dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche
ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento
di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali
riservati, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico
collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi
consentita anche ai veicoli al servizio di persone
invalide detentrici dello speciale contrassegno di
cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per
la sosta, muniti di dispositivi di controllo della
durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli,
devono essere riservali gratuitamente ai detentori
del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazioni
di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale
di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art.12. CONTRASSEGNO SPECIALE
1. Alle persone con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni,
a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale
contrassegno di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere
apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno e valido per tutto il territorio
nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende
estesa anche alla categoria dei non vedenti.
TITOLO II
STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE
Art.13. NORME GENERALI PER GLI EDIFICI
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla
generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello
di accessibilità degli spazi interni tale da
consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico
che al personale in servizio, secondo le disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi
edifici il necessario requisito di accessibilità
si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso
per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte
di persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi
edilizi possono articolare o limitare il criterio generale
di accessibilità in relazione alla particolarità
del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme
concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento
consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono
essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative,
soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni
di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi
di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi
aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento
non sono computabili ai fini della volumetria utile.
Art.14. MODALITÀ DI MISURA
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi
e per le caratteristiche degli spazi di manovra con
la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto
8.0 del decreto del Ministri dei lavori pubblici del
14 giugno 1989, n. 236.
Art.15. UNITÀ AMBIENTALI E LORO COMPONENTI
1. Per le unita ambientali e loro componenti come porte,
pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali
degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e
terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori,
servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono
le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n.
236.
Art. 16. SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO E
LORO COMPONENTI
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio
e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi
valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
Art.17. SEGNALETICA
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al
punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
Art.18. RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi
di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto
4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
TITOLO IV
PROCEDURE
Art.19. DEROGHE E SOLUZIONI ALTERNATIVE
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili
5010 per gli edifici o loro parti che, nel rispetto
di normative tecniche specifiche, non possono essere
realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche,
ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso riservato
ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle
norme del presente regolamento in caso di dimostrata
impossibilità tecnica connessa agli elementi
strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art.
l della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2
della legge 1o giugno 1939, n. 1089, la deroga è
consentita nel caso in cui le opere di adeguamento
costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici
del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del
requisito di accessibilità è realizzato
attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine,
con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili
non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La
mancata applicazione delle presenti norme deve essere
motivata con la specificazione della natura e della
serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione
cui è demandata l'approvazione del progetto
e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto
autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata
alla Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, cosi
come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché
rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art.
4 dello stesso decreto.
Art.20 ELABORATI TECNICI
1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare
le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici
adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni
di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione
di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati
da una relazione specifica contenente la descrizione
delle soluzioni progettuali e delle opere previste
per la eliminazione delle barriere architettoniche,
degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici
e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la
relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari,
deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative
e dell'equivalente o migliore qualità degli
esiti ottenibili.
Art.21. VERIFICHE
1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge
S febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo di
allegare ai progetti delle opere di cui al presente
regolamento, la dichiarazione del professionista che
ha progettato l'opera attestante la conformità
degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento
stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe
o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata
l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione
di conformità; l'eventuale attestazione di non
conformità del progetto o il mancato accoglimento
di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative
devono essere motivati.
Art.22. AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI
1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita
a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno I989, n. 236, la soluzione dei problemi
tecnici derivanti dall'applicazione della presente
normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte
di aggiornamento e modifica, nonché il parere
per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche
di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari
i singoli professionisti possono proporre soluzioni
alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta
idoneità, può utilizzarle per le proposte
di aggiornamento del presente regolamento.
TITOLO V
EDILIZIA SCOLASTICA
Art.23. EDIFICI SCOLASTICI
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche,
comprese le università e delle altre istituzioni
di interesse sociale nel settore della scuola devono
assicurare la loro utilizzazione anche da parte di
studenti non deambulanti o con difficoltà di
deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche
di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne
quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature
necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività
didattiche devono avere caratteristiche particolari
per ogni caso di invalidità (banchi, sedie,
macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi,
ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani
senza ascensore, la classe frequentata da un alunno
non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno
raggiungibile mediate un percorso continuo orizzontale
o raccordato con rampe.
TITOLO VI
SPECIALI DI PUBBLICA UTILITÀ
Art.24. TRAMVIE, FILOVIE, LINEE AUTOMOBILISTICHE, METROPOLITANE
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano,
devono essere riservati a persone con limitate capacità
motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità
della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria
è consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio
deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente
ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote,
senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni
ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire
il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati
l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche
con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda
dei dislivelli, al fine di consentire alle persone
non deambulanti di accedere con la propria sedia a
ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone
su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche
costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti
18 luglio 1991.
Art.25. TRENI STAZIONI FERROVIE
1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere
dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi
di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle
stesse ed ai treni alle persone con difficoltà
di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze
tecniche degli impianti ferroviari è consentito
il superamento, mediante rampe inclinate, anche di
dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe,
ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento
da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia
a ruote può utilizzare i passaggi di servizio
a raso purché accompagnato da personale di stazione
appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto
previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n.753.
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio
di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art.1, deve
essere realizzato nelle principali stazioni presenziate
dal personale ferroviario mediante l'attivazione di
appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia
a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve
essere opportunamente attrezzato un adeguato numero
di carrozze da porre in composizione di alcuni treni
in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad
evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela
portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel
proprio <<orario ufficiale>>.
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato
di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale. Il trasporto
gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito
in relazione alle caratteristiche del materiale in
composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni
fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà
sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute
presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario,
gli interventi e la loro pianificazione, le relative
modalità di finanziamento nonché i criteri
di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti
per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e
delle fermate impresenziate, sprovviste cioè
di personale ferroviario sia in via temporanea che
in via permanente.
Art.26. SERVIZI DI NAVIGAZIONE MARITTIMA: NAVI NAZIONALI
1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili
per persone con impedita capacità motoria o
sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote,
devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio
dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto
soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote
è richiesta una larghezza non inferiore a m
1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo
devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore
all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali
accorgimenti per garantirne e la sicura agibilità
per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere
il passaggio fino all'area degli alloggi destinati
alle persone con impedita capacità motoria o
sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero
fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli
alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante
l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da
permettere lo sbarco della persona con impedita capacità
motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento
su sedia a ruote, nonché la manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe
deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli
non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza,
nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore
ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere
rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali
soglie e simili devono avere altezza non superiore
a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a
ruote devono avere 1e caratteristiche rispondenti alle
norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori
non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono
avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art.
7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono
sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su
un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso
di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita
e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e
relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50
e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali
igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste
di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli
nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione
per chiamata del personale di servizio addetto alle
persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse
persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità
veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani,
SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole
e praticabile l'applicazione delle disposizioni di
cui sopra.
Art. 27. SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere
larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio
delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque
non superiore all'8 per cento, salvo che non siano
adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura
agibilità per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso
deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente
attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi
difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità
veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani,
SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole
e praticabile l'applicazione delle disposizioni di
cui sopra.
Art. 28. AEROSTAZIONI
1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi
per consentire un percorso continuo e senza ostacoli
dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa.
Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso
all'aeromobile è assicuralo da elevatore a cabina
chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono
avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10
e 11; le strutture interne degli edifici aperti al
movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche
di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista
la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto
possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.
Art. 29. SERVIZI PER VIAGGIATORI
1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono
essere accessibili.
Art. 30. MODALITÀ E CRITERI DI ATTUAZIONE
1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri
decreti le modalità e i criteri di attuazione
delle norme del presente regolamento relative al trasporto
pubblico di persona.
Art.3l. IMPIANTI TELEFONICI PUBBLICI
1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici
pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedite
capacità motorie o sensoriali sono adottati
i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi
di provincia, deve essere installato in posizione accessibile
almeno un apparecchio posto ad una altezza massima
di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato
sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti con
un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine
deve essere strutturata e attrezzata come segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della
speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non
deve essere superiore a cm 2,5;
- la porta di accesso deve avere una luce netta minima
di 0,85 m;
- l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza
minima di 0,90 m dal pavimento;
- sulla parete dove è applicato l'apparecchio
deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente
piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m;
- la mensola porta elenchi deve essere posta ad una
altezza di 0,80 m;
- eventuali altre caratteristiche sono stabilite con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi
gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a
disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede
del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio
telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione
poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente
ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento
degli apparecchi posti a disposizione del pubblico
deve essere installato ad un'altezza non superiore
a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo
le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli
comuni interessati.
Art. 32.
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384.



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