(G.U. 12-9-96, n.149 supplemento)
APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO.
Art.1. CAMPO D'APPLICAZIONE
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di
disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la
progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati
locali:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati
a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in
esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli,
con capienza superiore a l00 persone:
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi
di divertimento;
l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati
spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente
destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture
apposite per lo stazionamento del pubblico.
Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto
i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività
di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Ai locali di tratlenimento, di cui alla precedente letteta
e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano
le disposizioni di cui al titolo Xl dell'allegato.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive
di strutture specificatamente destinate allo stazionamento
del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni
varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti,
purché di altezza non superiore a m.0,8 e di
attrezzature dettriche, comprese quelle di amplificazione
sonora, purché installate in aree non accessibili
al pubblico;
b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative,
di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti
musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio
musicale <<karaoke>> o simile, a condizione
che non sia installato in sale appositamente allestite
e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore
ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la
sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi
di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori
sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo
(sale giochi).
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai locali di nuova realizzazione ed a quelli esistenti
alla data di entrata in vigore dello stesso, già
adibiti ad attività di cui al comma 1, nel caso
siano oggetto di interventi comportanti la loro completa
ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso,
con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
di cui all'art.31 lettera a) della legge 5 agosto 1978,
n. 457. Nel caso che gli interventi, effettuati su
locali esistenti, comportino la sostituzione o modifica
di impianti e/o attrezzature di prohzione attiva antincendio,
la modifica parziale delle caratteristiche costruttive
elo del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti,
le disposizioni del presente decreto si applicano solamente
agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto
degli interventi di modifica. In ogni caso gli intervonti
di modifica effettuati su locali esistenti, che non
comportino un loro cambio di destinazione, non possono
diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
Art. 2. OBIETTIVI
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo
di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi
alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni,
i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo
devono essere realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti
al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno del locale;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici
eio locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti
lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi
in altro modo;
f) garantire la possibililà per le squadre di
soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art.3. DISPOSIZIONI TECNICHE
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
2, è approvata la regola tecnica di prevenzione
incendi allegata al presente decreto.
Art.4 COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione
europea, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo
SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate
o di norme o regole tecniche straniere riconosciute
equivalenti, possono essere commercializati in Italia
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto. Nelle more della emanazione di
apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte
e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto
il requisito di resistenza al fuoco, nonché
ai prodotti per i quali e richiesto il requisito di
reazione al fuoco, si applica la normativa italiana
vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento,
concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite
nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:
decrelo 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è
richiesto il requisito di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi
di chiusura ai quali è richiesto il requisito
di resistenza al fuoco.
Art. 5. DISPOSIZIONI PER I LOCALI ESISTENTI
I locali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i quali le commissioni di vigilsnza
-di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto
6 maggio 1940, n. 635- hanno rilasciato il prescritto
parere favorevole ai fini dell'agibilità, devono
essere adeguati alle disposizioni previste al titolo
XIX dell'allegato, entro i terrnini ivi stabiliti.
Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell'art.
21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
198 n. 577, antecedentemente l'emanazione del presente
decreto.
Art. 6. DEROGHE
Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine
tecnico o funzionale non fosse possibile il rispe.to
di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola
tecnica allegata al presente decreto, potrà
essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi
dell art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7. DISPOSIZONI COMPLEMENTARI E FINALI
Sono abrogale tutte le precedenti disposizioni di prevenzione
incendi impartite in materia.
I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti
nel campo di applicazione del presente decreto, sono
espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
secondo la vigente normativa.
ALLEGATO
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE. COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO
TITOLO I
DEFINIZIONI
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali,
si rirnanda a quanto emanato con decreto del Ministro
dell'interno 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n.339
del 12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono:
AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti,
conferenze, congressi e simili;
CINEMA-TEATRI: locali destinati prevalentemente a proiezioni
cinematografiche ed attrezati con scena per lo svolgimento
di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
CINEMATOGRAFI: locali, con o senza semplice pedana,
destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico
di manifestazioni di abilità forza e coraggio,
con o senza l'intervcnto di animali feroci o domestici;
LOCALI: insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati
allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi
vari e disimpegni ad essi annessi; convenzionalmente
si considerano anche le attività di cui all'art.1,
comma 1, lettere i) ed 1);
LOCALI DI TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti
ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici
ed attrezzate per accogliere spettacoli;
LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attività
non rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti
e pubblici spettacoli;
LUOGHI ALL'APERTO: luoghi ubicati in delimitati spazi
all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati
a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite
per lo stazionamento dei pubblico;
SALA: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere
ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica,
ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti;
SALE DA BALLO E DISCOTECHE: locali destinati a trattenimenti
danzanti;
SCENA: area destinata alla rappresentazione di spettacoli
al pubblico; la scena comprende il palcoscenico, gli
scenari nonché tutte le altre attrezzature ed
allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni
teatrali e di spettacoli in genere.
La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alls
sala puo essere:
a) di tipo separato dalla sala, quando è separata
rispetto alla sala ed ai locali di servizio con strutture
resistenti al fuoco e l'un:ica apertura con la sala
è costituita dal boccascena;
b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna
separazione era l'area scenica e quella destinata al
pubblico.
- SPAZI0 CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante
con una via di esodo verticale od in essa inserito;
tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità
delle vie di esodo e deve avere carattenstiche tali
da garantire la permanenza di persone con ridotte o
impedite capacità motorie in attesa di soccorsi;
- SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi
destinati ad attività spettacolari, trattenimenti
o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili,
all'aperto, ovvero in parchi permanenti;
- TEATRI: locali in cui presentano al pubblico spettacoli
lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà,
caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati
a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza
di pubblico;
- TEATRI TENDA: locali con copertura a tenda destinati
a spettacoli vari.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONI DEI LOCALI
2.l UBICAZIONE
2.1.1 GENERALITÀ
I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici
spettacoli, possono essere ubicati:
a) in edifici isolati dagli altri;
b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa.
Qualora in essi si svolgano attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime
devono essere limitate a quelle di cui ai punti 64,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n.
98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza
delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per
le specifiche attività.
2. 1 .2 SCELTA DELL'AREA
In sede progettuale, deve essere assicurato il rispetto
delle distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti
circostanti. previste dalle specifiche regolamentazioni
di prevenzione incendi, relative alle attività
in essi svolte.
2.1.3 ACCESSO ALL'AREA
Per consentire l'intervento dei mezzi di, soccorso dei
Vigili del Fuoco, gli accessi all'area ove sorgono
i locali oggetto della presente regola tecnica devono
avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m,
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore
e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m).
L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza
del locale, ai fini del parcheggio di autoveicoli,
può essere consentito a condizione che non siano
pregiudicati l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso
e non costituiscano ostacolo al deflusso del pubblico.
Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a
12 m, deve essere assicurata la possibilità
di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili
del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone
che consenta l'accesso ad ogni piano.
Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di
cui al presente punto, devono essere adottate misure
atte a consentire l'operatività dei soccorsi.
2.1.4 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI
I locali al chiuso non possono essere ubicati oltre
il secondo piano interrato, fino alla quota di -10
m rispetto al piano di riferimento.
I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra -7,5
m e -10 m devono essere protetti mediante impianto
di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler)
e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro
che immettano direttamente in luoghi sicuri dinamici.
2.2 SEPARAZIONI COMUNICAZIONI
2.2.1 GENERILITÀ
I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori devono
essere ubicati esclusivamente in edifici di ai al punto
2.1.1, lettera a).
I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1 lettare
b) e c), devono essere separati da attività
non pertinenti ed a diversa destinazione mediante strutture
di resistenza al fuoco almeno REI 90 senza comunicazioni.
In uno stesso edificio possono coesistere più
locali, ubicati anche su piani diversi, purché
ciascuno di tali locali sia dotato di ingressi e di
vie di uscita indipendenti.
2.2.2 COMPLESSI MULTISALA
E' consentito che:
a) più locati della stessa tipotogia, di cui
all'art.1, comma 1, lettere b), d), e), f), siano serviti
da un unico atrio purché separati da strutture
resistenti al fuoco atmeno REI 60, non comunicanti
fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita
indipendenti;
b) più locati, di cui all'art.1, comma 1, lettera
b), ect un unico locale, di cui all'art.1, comma 1,
lettere a) e c), di capienza non superiore a 1000 spettatori
e con scena separata dalla sala, siano serviti da un
unico atrio alle condizioni di cui alla precedente
lettera a);
c) più locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere
a) e c), siano serviti da un unico atrio alle seguenti
condizioni:
- siano separati da strutture resistenti al filoco almeno
REI 90;
- non comunichino tra loro direttarnente;
- siano provvisti di vie di uscita indipendenti;
- la capienza complessiva non superi i 1000 spettatori;
- la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
- i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra,
non sovrapposti a loro, ed il pavimento delle singole
sale sia a quota non superiore a 7,5 m rispetto al
piano di riferimento;
- la scena dei singoli locali sia serata dalla sala.
2.2.3 COMUNICAZIONI CON ALTRA ATTIVITÀ
E' consentito che:
a) i locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), comunichino con le attività
indicate ai punti 85, 86 e 89 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n.98 del 9 aprile
1982), purché pertinenti, tramite filtro a prova
di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno
REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate
ai fini del computo delle vie di uscita. Salvo quanto
disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione
incendi, le strutture di separazione devono possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori
a REI 60;
b) i locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), comunichino con le parti comuni di
centri commerciali alle condizioni di cui alla precedente
lettera a); salvo quanto disposto nelle specifiche
disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di
separazioni devono possedere caratteristiche di resisteva
al fuoco non inferiori a REI 90;
c) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b), c), comunichino con le attività indicate
al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982,
purché pertinenti, alle condizioni di cui alla
precedente lettera a);
d) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), comunichino con le sale consumazione
di ristoranti e simili alle condizioni di cui alla
precedente lettera a);
e) i locali, di cui all'alt. l, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), comunichino con sale giuochi, purché
pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno
REI 60; dette comunicazioni non possono essere considerate
ai fini del computo delle vie di uscita.
I locali, di cui; all'art. 1, comma 1, lettere d), e),
f), annessi alle attività indicate al punto
84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, devono
osservare le specifiche disposizioni riportate al punto
8.4 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile
1994 (Gazzetta Ufficiale n.116 dei 20 maggio 1994).
2.2.4 ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO I LOCALI
In un locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari
alla sua gestione ed amministrazione, nonché
l'abitazione del custode. Quest'ultima deve essere
separata dagli altri ambienti del locale con strutture
resistenti al fuoco almeno REI 90 e può avere
un'unica porta di comunicazione con gli stessi, purché
resistente al fuoco almeno REI 90 e dotata di dispositivo
di autochiusura.
All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar,
che qualora non siano destinati esclusivamente al servizio
del locale, devono essere dotati di uscite dirette
su pubblica via o piazza, da non computarsi tra le
uscite destinate allo sfollamento degli spettatori.
Sono consentiti all'interno del locale spazi allestiti
per l'esposizione o vendita, destinati esclusivamente
al pubblico ammesso nel locale, alle seguenti condizioni:
a) siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio
di ingresso e disposti in modo tale da non costituire
ostacolo al deflusso del pubblico;
b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200
mq;
c) qualora abbiano superficie complessiva superiore
a 10 mq, l'area di pertinenza dovrà essere protetta
con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto
sprinkler).
2.3 STRUTTURE E MATERIALI
2.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità
di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno
n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo
di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi
medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio,
legno lamellare, elementi compQsi~i, etc.).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezicni
da adottare per i vari tipi di materiali suddetti,
nonché la classificazione degli edifici in funzione
del carico d'incendio, vanno determinati ccn le tabelle
e con le modalità specificate nella citata circolare
n.91/61, tenendo conto delle disposiziorli contenute
nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1996
(Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 marzo 1996) per quanto
attiene il calcolo del carico di incendio per locali
aventi strutture portanti in legno.
Le strutture portanti e quelle separanti dei locali
inseriti in edifici pluripiano devono comunque possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco, rispettivamente
R e REI, non inferiori ai seguenti valori:
ALTEZZA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIORREI60
fino a 12m6060
superiore a 12 m e fino a 24 m9090
superiore a 24m12090
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli
altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati
in conformità al decreto del Ministro dell'interno
14 dicembre 1993- (Gazzetta Ufficiale n.303 del 28
dicembre 1993).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio
specifico devono applicarsi le disposizioni emanate
nelle relative normative di prevenzione incendi.
2.3.2 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI
Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali
devono essere le seguenti:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle.
rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo,
è consentito l'impiego di materiali di classe
1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie
totale (pavimento + pareti + soffltti + proiezioni
orizzonldi delle scale); per le restanti parti debbono
essere impiegati materiali di classe 0;
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che
i materiali di rivestimento dei pavintenti siano di
classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento
siano di classe 1;
c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe
le facce (tendaggi e simili) devono essere di classe
di reazione al fuoco non superiore a 1;
d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di
classe 1 IM;
e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili
devono essere di classe non superiore a 2;
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante
direttamente esposto alle fiamme, devono essere di
classe di reazione al fuoco non supériore a
l; nel caso di materiale isolante in vista, con componente
isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono
ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi
nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere
messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi
o riempiendo con materiale incombustibile eventuali
intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui
alla precedente lettera a), è consentita l'installazione
di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento
e di materiali isolanti in vista, posti non in aderenza
agli elementi costruttivi, purché abbiano classe
di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati
tenendo conto delle effettive condizioni d; impiego
anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono
essere omologati ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 26 giugno 1984 (G.U. Gazzetta Ufficiale
n.234 del 25 agosto 1984);
i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto
a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci
sistemi di smaltimento dei filmi asserviti ad impianti
di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti
di spegnimento automatico, può consentirsi l'impiego
di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi
0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei
tendaggi, controsoffitti e materiali di rivestimento
posti non in aderenza per i quali è ammessa
esclusivamente la classe 1, nonché delle poltrone
e dei mobili imbottiti per i quali e ammessa esclusivamente
la classe I IM;
l) è consentita la posa in opera, a parete e
a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati
con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione
al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni
contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo
1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);
m) per il palcoscenico e la sala è ammesso il
pavimento in legno; negli altri ambienti tale tipo
di pavimento può essere consentito purché
stabilmente aderente a strutture non combustibili o
rivestite con materiali di classe 0;
n) è consentito l'impiego del legno per i serramenti
esterni ed interni;
o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure essere
costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili
purché di classe 1 di reazione al fuoco;
p) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
devono essere incombustili. E' consentita l'installazione
di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini
delimitate da strutture realizzate con materidi incombustibili
ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
2.3.3 MATERIALE SCENICO
Per la realizzszione degli scenari fissi e mobili (quinte,
velari, tendaggi e simili) è ammesso l'impiego
di materiali combustibili di classe di reazione al
fuoco non superiore a 2.
E' consentito l'impiego di materiali di classe superiore
a 2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti
migliorativi delle condizioni globali di sicurezza
della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento
dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica
degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico.
In alternativa la classe di reazione al fuoco può
essere attribuita senza l'esecuzione dei metodi di
preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 al
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, con
la produzione della relativa documentazione probante.
Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato
di prova la cui validità è comunque limitata
a sei mesi con l'obbligo di non effettuare lavaggi
o altre operazioni di manutenzione che possano alterare
le caratteristiche di reazione al fuoco.
Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i
materiali allestiti nell'area scenica devono essere
di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
2.3.4 MATERIALI DI COPERTURA
I materiali impiegati nella copertura dei locali devono
avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo
quanto previsto al punto 2.3.2.
E' consentito che il materiale dei tendoni dei circhi,
teatri tenda e strutture similari sia di classe di
reazione al fuoco non superiore a 2.
TITOLO III
DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA
3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE
Nei locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere a). b),
c), d), g), h), i posti a sedere , di tipo fisso, devono
essere distribuiti in settori con non più di
160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di
10 file.
Quando la distanza tra gli schienali delle file è
di almeno 1,1 m, i posti a sedere possono essere distribuiti
in settori di 300 posti con un massimo di 20 posti
per fila e di 15 file.
I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante
passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non
inferiore a 1;2 m.
Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere
lucidato un passaggio di larghezza non inferiore a
1,2m.
Su conforme parere dell'autorità competente,
si può consentire che file al massimo di 4 posti
vengano accostate alle pareti laterali della sala
Nei locali con capienza non superiore a 150, posti è
consentita una larghezza delle corsie di passaggio
non inferiore a 0,9 m.
In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante
di posti, deve essere lasciato un passaggio di larghezza
non infenore a 0,6 m, misurato a sedile abbassato.
L'altezza della balaustra deve essere non inferiore
a 1 m.
Nei locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere e), f),
la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata
secondo le necessita, non deve in ogni caso costituire
impedimenti ed ostacoli all'esodo delle persone in
caso di emergenza.
3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE
La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed
il corrispondente schienale della fila successiva deve
essere di almeno di 0,8 m.
La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di
0,5 m con braccioli e di 0,45 m senza braccioli.
Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate
al suolo ed avere sedile del tipo a ribaltamento automatico
o per gravità. Quando la distanza tra gli schienali
di file successive è di almeno 1,1 m è
consentito che il sedile sia del tipo fisso.
Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.
Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, può
essere concesso l'impiego temporaneo di sedie purché
collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila
non può contenere più di 10 sedie in
gruppi di 10 file, per complessivi 500 posti al chiuso
e 1300 posti all'aperto per locale.
E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle
nei passaggi e nei corridoi.
3.3 SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI
Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti
nella sala.
Nei locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere a), b),
c), d), g), h), non sono consentiti posti in piedi
se non in aree riservate e purché siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato
in ragione di 35 spettatori ogni 10 mq. di superficie
all'uopo destinata;
b) i posti in piedi siano computati agli effetti della
larghezza delle uscite;
c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai
posti a sedere, in modo da lasciare sempre liberi i
percorsi di ingresso e di uscita.
TITOLO IV
MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA
4.1 AFFOLLAMENTO
L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:
a) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b), c), d), g), h), pari al numero dei posti a sedere
ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per
le persone con ridotte o impedite capacità motorie;
b) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e),
e f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad
una densità di affollamento di:
- 0,7 persone per metro quadrato al chiuso;
- 1,2 persone per metro quadrato all'aperto.
La densità di affollamento dovrà tenere
conto dei vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari.
4.2 CAPACITÀ DI DEFLUSSO
La capacità di deflusso per i locali al chiuso
non deve essere superiore ai seguenti valori:
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra
più o meno 1 m. rispetto al piano di riferimento;
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra
più o meno 7,5 m. rispetto al piano di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o
al di sotto di 7,5 m. rispetto al piano di riferimento.
La capacità di deflusso per i locali all'aperto
non deve essere superiore a 250.
4.3. SISTEMA DELLE VIE DI USCITA
4.3.1. GENERALITÀ
Ogni locale deve essere provvisto di un sistema organizzato
di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento
previsto ed alle capacità di deflusso sopra
stabilite, che, attraverso percorsi indipendenti, adduca
in luogo sicuro all'esterno.
I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono
corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno,
scale, rampe e passaggi in genere.
L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non
inferiore a 2 m.
La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata
deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti
con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti
non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore
a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad
8 cm.
Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario
realizzare gradini per superare dislivelli, gli stessi
debbono avere pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente
non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiori a 18
cm (alzata), ed essere segnalati con appositi dispositivi
luminosi.
Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri
di uniformità e di simmetria rispetto all'asse
longitudinale della stessa. Qualora ciò risulti
impossibile, deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento
dai vari settori con opportuno studio del movimento
del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento
dei corridoi di disimpegno interni.
La pendenza di corridoi e passaggi non può essere
superiore al 12%. Le rampe ubicate lungo le vie di
uscita, a servizio di aree ove è prevista la
presenza di persone con ridotte o impedite capacità
motorie, non possono avere pendenza superiore all'8%.
Quando il pavimento inclinato immette in una scala,
la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza
dalla scala di 1,2 m
I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non
devono avere superfici sdrucciolevoli. Le superfici
lungo le vie di uscita esposte alle intemperie devono
essere tenute sgombre da neve e ghiaccio e se del caso
adeguatamente protette.
Superfici vetrate e specchi non devono essere installati
se possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali
che possono costituire impedimento al regolare deflusso
delle persone.
Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti
nelle scale o nelle loro immediate vicinanze, ed, in
ogni caso, devono essere ubicati in modo tale che il
loro utilizzo da parte degli spettatori, non costituisca
ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del
pubblico.
4.3.2 NUMERO DELLE USCITE
Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo
sicuro all'esterno, deve essere non inferiore a tre
Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente
contrapposte
Per i locali di capienza non superiore a 150 persone
possono essere previste due sole uscite.
Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel
verso dell'esodo con un sistema a semplice spinta.
Nella determinazione del numero delle uscite possono
essere computati i vani di ingresso purché dotati
di porte apribili nel verso dell'esodo.
Nei complessi multisala, ogni sala, deve essere provvista
di un proprio sistema indipendente di vie di uscita.
E' consentito che gli ingressi alle singole sale dall'atrio
comune vengano computati nella determinazione del numero
delle uscite purché siano protetti con porte
resistenti al fuoco di caratteristiche almeno REI 30,
con apertura nel verso dell'esodo e dotate di dispositivo
di autochiusura.
4.3.3 LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere
multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non
inferiore a due moduli (1,2 m).
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, è
espressa in numero di moduli di uscita, e determinata
dal rapporto tra l'affollamento previsto al piano e
la capacità di deflusso relativa.
Per i locali che occupano più di due piani fuori
terra, la larghezza totale delle vie di uscita che
immettono su luogo sicuro all'aperto, viene calcolata
sommando gli affollamenti previsti su due piani consecutivi,
con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
Per i locali con capienza non superiore a 150 persone
è ammesso che le uscite abbiano larghezza inferiore
a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate
come un modulo.
4.3.4 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso
di uscita, misurata a partire dall'interno della sala,
fino a luogo sicuro, o scala di sicurezza esterna rispondente
ai requisiti di cui al punto 4.5.4, non deve essere
superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci
impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti
di rivelazione automatica degli incendi.
Per i locali distribuiti su più piani fuori terra,
qualora per le caratteristiche planovolumetriche degli
stessi, non sia possibile il rispetto delle lunghezze
sopra riportate, sono consentiti percorsi di uscita
di maggior lunghezza alle seguenti condizioni:
1) i locali devono essere ubicati in edifici con non
più di quattro piani fuori terra,
2) le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo,
devono essere di tipo protetto con caratteristiche
di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto al
punto 2.3.1, e devono immettere direttamente su luogo
sicuro all'esterno
3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere
la più vicina scala protetta non deve essere
superiore a 40 m.
I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla
stessa, vanno calcolati in linea diretta, non considerando
la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire
da punti di riferimento che garantiscano l'intera copertura
della sala ai fini dell'esodo, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti
percorsi alternativi; si considerano tali quelli che,
a partire da ciascun punto di riferimento, formano
un angolo maggiore di 45o;
b) qualora la condizione di cui alla precedente lettera
a) non sia rispetta la, la lunghezza del percorso,
misurata fino al punto dove c'è disponibilità
di percorso alternativo, deve essere limitata a 15
m.
A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate,
l'individuazione di tali punti relativamente a sale
servite da uscite distribuite con criteri di uniformità
e simmetria.
Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata
a persone con limitate o ridotte capacità motorie,
ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30
m e comprende una o più rampe di scale, deve
essere attrezzato con spazi calmi.
4.4 PORTE
Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi
nel verso dell'esodo a semplice spinta. Esse vanno
previste a uno o due battenti. I battenti delle porte,
quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi
e pianerottoli.
Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente
sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza.
I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti
di dispositivi a barre di comando tali da consentire
che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo
di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi
in modo sicuro l'apertura del serramento.
Le porte devono essere di costruzione robusta.
Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite
da materiali di sicurezza.
4.5 SCALE
4.5.1 GENERALITÀ
Le scale devono avere strutture resistenti al fuoco
in relazione a quanto previsto al punto 2.3.1.
4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI
I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere
pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente
non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18
cm (alzata).
Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché
la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal
montante centrale o dal parapetto interno.
Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e
non più di quindici gradini. Le rampe devono
avere larghezza non inferiore a 1,2 m.
I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle
rampe.
Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale
per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.
I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più
di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate
verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le
pareti stesse.
Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere
dotate di corrimano centrale.
Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati,
devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m,
atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un
rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza
o di panico
4.5.3 VENTILAZIONE
I vani scala devono essere provvisti superiormente di
aperture di aerazione con superficie non inferiore
a 1 mq, con sistema di apertura degli infissi comandato
automaticamente da rivelatori di incendio manualmente
in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione
segnalata.
4.5.4 SCALE DI SICUREZZA ESTERNE
Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza
esterne, le stesse devono essere realizzate secondo
i criteri sotto riportati:
a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza
antincendio non superiore a 24 m;
b) devono essere realizzate con materiali di classe
0 di reazione al fuoco;
c) la parete esterna dell'edificio su cui è collocata
la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere,
per una larghezza pari alla proiezione della scala,
incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza
al fuoco almeno REI 60.
In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di
2,5 m. dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle
porte di piano tramite passerelle protette con setti
laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza
al fuoco pari a quanto sopra indicato.
4.6 ASCENSORI SCALE MOBILI
Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le
disposizioni antincendio previste al punto 2.5 del
decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n.
246 (Gazzetta Ufficiale n.148 del 27 giugno 1987).
Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati
in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio.
Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24
m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio
da realizzarsi secondo quanto disposto al punto 6.8
del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994
(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).
Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini
del dimensionamento delle vie di uscita.
Occorre prevedere un sistema automatico che comandi
il blocco delle scale mobili nonché il riporto
al piano di uscita degli ascensori in caso di incendio.
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TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA
5.1 DISPOSIZIONI GENERALI
Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto
alla sala, devono contenere unicamente gli scenari,
gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo
del giorno, che devono essere collocati in modo da
non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le
attrezzature ed i mezzi antincendio.
I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione
con la scena e con le aree riservate al pubblico, fatto
salvo i magazzini di servizio, strettamente destinati
a ricevere gli scenari e le attrezzature per gli spettacoli
in corso, che possono comunicare direttamente con la
scena tramite porte resistenti al fuoco REI 90 e restare
aperti per il tempo strettamente necessario per lo
spostamento dei materiali.
I Camerini ed i locali riservati agli artisti non possono
comunicare direttamente con la scena.
L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio,
di fiamme libere e di spari con armi, deve essere oggetto
di valutazione da parte dell'autorità competente
e non può essere autorizzato in mancanza di
misure di sicurezza appropriate ai rischi.
E' vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo
che per esigenze sceniche.
Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla
scena dovranno essere rimossi prima della rappresentazione
e comunque al termine dei lavori.
Nei teatri con Scena di tipo separato dalla sala, al
fine di consentire l'intervento dei mezzi di soccorso
dei Vigili del Fuoco, deve essere assicurata l'accessibilità
alla zona comprendente la scena ed i locali di servizio
annessi. In particolare:
a) nei teatri di capienza superiore a 1000 spettatori,
il corpo di fabbrica contenente la scena ed i locali
di servizio annessi, deve essere attestato su luoghi
scoperti per una frazione non inferiore al 50% del
suo perimetro;
b) nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori,
il corpo di fabbrica, contenente la scena ed i locali
di servizio annessi, deve essere attestato su spazi
scoperti per una frazione non inferiore ad un terzo
del suo perimetro.
Nei teatri con scena di tipo integrato nella sala devono
essere in ogni caso osservati i requisiti minimi per
l'accesso all'area di cui al punto 2.1.3.
5.2 SCENA SEPARATA DALLA SALA
5.2.1 CARATTERISTICHE DELLA SEPARAZIONE TRA SCENA E
SALA
Nei teatri con scena di tipo separato, la parte di edificio
contenente la scena deve essere separata dai locali
di servizio annessi e dalla sala tramite strutture
resistenti al fuoco almeno REI 90.
L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione
con la sala è il boccascena.
Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purché
muniti di porte aventi caratteristiche di resistenza
al fuoco almeno REI 90, provviste di dispositivo di
autochiusura.
La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche
sopra riportate, deve essere prevista qualora il teatro
abbia capienza superiore a 1000 spettatori o il palcoscenico
abbia superficie superiore a 150 mq; la scena deve
essere in ogni caso separata dai locali attigui di
servizio con strutture almeno REI 90.
Nei teatri con capienza superiore a 1000 spettatori,
il boccascena deve essere munito di sipario metallico
di sicurezza.
L'installazione del sipario di sicurezza non è
obbligatorio nei luoghi di spettacolo, di capienza
anche superiore a 1000 spettatori, nei quali solo saltuariamente
vengono effettuate rappresentazioni teatrali, purché
il palcoscenico abbia superficie inferiore a 150 mq.
5.2.2 ALTEZZA DELLA SCENA
Al fine di impedire che i prodotti della combustione
di un eventuale incendio, sviluppatosi nell'area della
scena, possano invadere la sala, la copertura della
scena deve essere sopraelevata, rispetto al punto più
alto della copertura della sala.
In ogni caso la copertura della scena, avente superficie
di palcoscenico superiore a 150 mq, deve essere sopraelevata,
rispetto al punto più alto della copertura della
sala, di almeno 2 m.
In presenza di scene, con superficie di palcoscenico
inferiore a 150 mq, è consentito che la copertura
della scena sia allo stesso livello della copertura
della sala purché a soffitto, tra palcoscenico
ed area riservata al pubblico, sia installato un setto
di altezza non inferiore a 1,5 m, incombustibile e
con caratteristiche di resistenza ai fuoco almeno REI
30.
5.2.3 CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE VERSO L'ESTERNO
Ad eccezione dei magazzini di servizio, che possono
comunicare direttamente con la scena alle condizioni
di cui al punto 5.1, tutti i restanti locali di servizio,
pertinenti la scena, devono comunicare con quest'ultima
attraverso corridoi di disimpegno situati all'intorno
della scena.
Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno
devono essere munite di porte resistenti al fuoco almeno
REI 60, dotate di dispositivo di autochiusura. La larghezza
di detti corridoi deve essere sufficiente al movimento
degli artisti e delle comparse e non può essere
inferiore a l,5 m. per quelli al piano del palcoscenico,
ed a 1,2 m. per gli altri piani.
I corridoi, direttamente o attraverso passaggi e scale,
devono condurre all'esterno con percorso di lunghezza
non superiore a quella stabilita al punto 4.3.4 se
dispongono di almeno due uscite contrapposte, o non
superiore a 15 m se dispongono di una sola uscita.
Il numero delle sale deve essere stabilito in relazione
all'importanza della scena ed alla necessità
funzionali e di sicurezza.
Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere
provvisti di uscite dotate di porte resistenti al fuoco
almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura, che
immettano direttamente all'esterno o su di una via
di uscita protetta in modo da poter essere utilizzate
dal personale di scena in caso di emergenza e dai Vigili
dei Fuoco per l'attacco di un incendio dall'esterno.
5.2.4 SIPARIO DI SICUREZZA
5.2.4.1 CARATTERISTICHE
Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione,
incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la
sala e il palcoscenico.
Esso deve funzionare di regola a discesa verticale,
deve chiudersi con velocità non minore a 0,25
m/s e resistere ad una pressione di almeno 45 daN/mq,
senza che si verifichino inflessioni che possano compromettere
il suo funzionamento.
Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve
fare battuta sul piano del palcoscenico in corrispondenza
del muro tagliafuoco sottostante.
5.2.4.2 COMANDO DEL SIPARIO DI SICUREZZA
I comandi del sipario di sicurezza devono essere ubicati
in posizione tale da consentire la facile e sicura
manovra, assicurando la completa visibilità
del sipario stesso durante la discesa.
Devono essere previsti due quadri di manovra, l'uno
situato sul palcoscenico e l'altro fuori della scena.
5.2.4.3 PROTEZIONE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato
della scena mediante un impianto di raffreddamento
a pioggia a comando manuale. Detto comando deve essere
ubicato negli stessi punti dei quadri di manovra del
sipario.
La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere
non inferiore a 2 l/min. per metro quadrato del sipario
ed essere distribuita in modo omogeneo su tutta l'area
del sipario.
5.2.5 SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE
La scena deve essere dotata di un efficace sistema di
evacuazione fumi e calore, realizzato a regola d'arte.
I dispositivi di comando manuale del sistema devono
essere ubicati in posizione segnalata e protetta in
caso di incendio.
5.2.6 LOCALI DI SERVIZIO ALLA SCENA
5.2.6.1 Camerini e cameroni
I camerini ed i cameroni devono essere ubicati esternamente
ai muri perimetrali della scena.
Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena
e con l'esterno devono avvenire attraverso i corridoi
di disimpegno e le scale previste al punto 5.2.3.
Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini
e cameroni e consentita nella scena propriamente detta,
ivi compreso il sottopalco, salvo che quest'ultimo
sia dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro
e costituisca un compartimento antincendio di classe
REI 120.
5.2.6.2 DEPOSITI E LABORATORI
I depositi e i laboratori a servizio del teatro devono
essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della
scena.
Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso
diretto dall'esterno e costituire compartimento antincendio
di classe almeno REI 60.
Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena,
salvo che per i magazzini di servizio destinati a contenere
gli scenari e le attrezzature dello spettacolo in corso,
di cui al punto 5.1.
I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta
verso l'esterno mediante aperture di superficie non
inferiore ad 1/40 di quella in pianta.
La superficie massima lorda di ciascun locale non potrà
essere superiore a:
- 1000 mq, se ubicati ai piani fuori terra;
- 500 mq, se ubicati ai piani interrati.
Se il carico di incendio nei suddetti locali supera
il valore di 30 kg/mq. di legna standard, gli stessi
devono essere protetti con impianto di spegnimento
automatico a pioggia (impianto sprinkler).
I depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati
fuori del volume del fabbricato.
Ogni deposito deve essere dotato di almeno un estintore
di capacità estinguente non inferiore a 21A,
89B, C, ogni 150 mq di superficie.
5.2.7 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
Le scene con palcoscenico di superficie superiore a
150 mq, oltre alle attrezzature mobili e fisse di estinzione
previste al titolo XV, devono essere protette con impianto
di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).
5.3. SCENA INTEGRATA NELLA SALA
L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate
le vie di uscita, deve tenere conto, oltre che del
pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio
alla scena, qualora l'area riservata alla scena non
disponga di vie di uscita ad uso esclusivo
La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere
ridotta del 20% rispetto a quanto previsto al punto
4.3.4.
Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono
sull'esterno non possono essere in ogni caso inferiori
a tre, di larghezza non inferiore a 1,2 m. ciascuna.
Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno
2 m dalla scena.
Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe
di reazione al fuoco non superiore a l.
La sala deve essere dotata di un efficace sistema di
evacuazione fumi.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE DI PROIEZIONE
Le cabine di proiezione devono essere dimensionate in
ragione del numero e dell'ingombro degli apparecchi
installati ed in modo da consentire il lavoro degli
addetti e gli interventi di manutenzione. Esse devono
essere opportunamente aerate verso l'esterno.
Le cabine di proiezione devono essere realizzate con
strutture di caratteristiche di resistenza al fuoco
almeno REI 60.
Le feritoie di protezione, di spia e dei riflettori
del palcoscenico, ove destinati, devono essere munite
di cristalli di idoneo spessore e devono avere dimensioni
limitate alle necessità funzionali.
L'accesso dall'interno del locale deve avvenire tramite
disimpegno munito di porte con caratteristiche di resistenza
al fuoco REI 30.
Presso ogni cabina deve essere tenuto almeno un estintore
portatile di capacità estinguente minima 21A,
89B, C.
Le cabine, ove sono installati impianti automatici di
proiezione, non necessitano di essere permanentemente
presidiate dall'operatore, che in ogni caso deve essere
reperibile all'interno del locale durante la proiezione.
E' consentito installare un apparecchio di proiezione
di formato ridotto in un punto qualsiasi del locale,
purché distante dai posti riservati agli spettatori
ed in posizione tale da non ostacolare in alcun modo
il deflusso del pubblico.
TITOLO VII
CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI
7.1 UBICAZIONE
Il luogo di installazione degli impianti in questione,
di cui all'art.4 della legge 18 marzo 1968, n.337,
deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento
e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità
di affollamento delle persone verso aree adiacenti.
Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere
una larghezza globale pari almeno alla metà
della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto
e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti
deve essere interposta una distanza di rispetto non
inferiore a 20 m.
L'area destinata all'installazione di circhi, parchi
di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere
fornita di energia elettrica, telefono e di almeno
un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.
7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI
I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in
modo da ridurre al minimo la possibilità di
propagazione di un incendio.
In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni
limitrofe non deve essere inferiore a 6 m.
Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per
i tendoni non devono ostruire i passaggi per le persone
verso luoghi sicuri. Nel caso in cui essi fiancheggino
tali passaggi, devono essere protetti e segnalali.
7.3 SCUDERIE
Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero
degli animali debbono essere separati dalla sala.
7.4 DEPOSITI E LABORATORI
Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati
all'esterno della sala e posti a distanza di almeno
6 m.
7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori
di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.
Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i
veicoli e le carovane non devono essere utilizzati
per depositare materiale combustibile o infiammabile;
negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione
e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne
la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo
d'incendio.
I contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono
essere custoditi in conformità alle specifiche
norme di prevenzione incendi.
E' vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio
di palloni n vendita o in esposizione.
E' proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili
per gli effetti speciali durante gli spettacoli a meno
che non vengano adottate specifiche precauzioni per
prevenire incendi.
7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO
Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli
viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante
DN 70.
Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti
devono essere fornite di una rete di idranti DN 70
distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60
m.
7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE
I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e
delle attività spettacolari, dei trattenimenti
e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono
essere approvati, precedentemente al loro primo impiego,
ai sensi della legge 18 marzo 1968, n.337, e prevedere
eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative
alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la
distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di
uscita, e di documentazione relativa alla conformità
degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti
a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente
ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio
delle strutture e degli impianti, redatta di volta
in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio
dell'attività ai sensi della legge 18 marzo
1968, n.337.
Con periodicità annuale ogni struttura deve essere
oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato
sulla idoneità delle strutture portanti, apparati
meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta
verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione
da tenere a disposizione degli organi di controllo
locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
TITOLO VIII
TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI
8 1 UBICAZIONE
L'area di installazione di teatri tenda e strutture
similari deve essere rispondente a quanto previsto
al punto 7.1.
8.2 AREA DELLA SCENA - CAMERINI
L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato
nella sala, dovrà osservare le disposizioni
di cui al punto 5.3.
I camerini devono essere dislocati in un'area diversa
da quella della scena e le comunicazioni degli stessi
con la scena e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente
a mezzo di passaggi autonomi e direttamente comunicanti
con l'esterno.
La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore
a 1,2 m, onde essere valutati come uscite a servizio
del palcoscenico.
Nell'impossibilità di realizzare un efficace
sistema di evacuazione fumi, si deve proteggere il
palcoscenico, ed i camerini se ubicati all'interno
del tendone, con un impianto di spegnimento ad acqua
frazionata a comando manuale.
8.3 DEPOSITI E LABORATORI
Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la
lavorazione di materiale scenico devono essere sistemati
all'esterno del teatro tenda.
8.4 IMPIANTI ANTINCENDIO
L'area di installazione di un teatro tenda deve essere
dotata di almeno un idrante DN 70.
Qualora la struttura sia installata in modo permanente
l'impianto idrico antincendio deve essere conforme
a quanto prescritto al titolo XV.
8.5 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE
I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari,
approvati dall'autorità competente, corredati
di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti
per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione
relativa alla conformità degli impianti e dei
materiali, devono essere tenuti a disposizione degli
organi di controllo, locali, unitamente ad una dichiarazione
di corretta installazione e montaggio delle strutture
e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente,
autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Con periodicità annuale ogni struttura deve essere
oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato
sulla idoneità delle strutture portanti, apparati
meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta
verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione
da tenere a disposizione degli organi di controllo
locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
TITOLO IX
LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO
L'installazione all'aperto, anche provvisoria di strutture
destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve
essere rispondente alle disposizioni di cui al presente
decreto.
L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme
alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente
ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento
del pubblico, e fatto obbligo di produrre, alle autorità
competenti al rilascio della licenza di esercizio,
la idoneità statica delle strutture allestite
e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli
impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati
nonché l'approntamento e l'idoneità dei
mezzi antincendio.
TITOLO X
LOCALI MULTIUSO
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
ai locali multiuso, fatto salvo quanto previsto da
specifiche norme di prevenzione incendi.
Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento
occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano
le norme previste per i suddetti impianti quando vengano
utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere
non sportivo.
TITOLO XI
LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A
100 PERSONE
Per i locali, di cui all'art.1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accordata e dichiarata da tecnici abilitati.
TITOLO XII
AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
12.1 CLASSIFICAZIONE
Le aree e gli impianti a rischio specifico sono così
classificati:
- depositi;
- impianti tecnologici;
- autorimesse.
12.2 DEPOSITI
Si intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati
alla conservazione di materiali occorrenti all'esercizio
dei locali ed ai servizi amministrativi.
I depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle
presenti norme, con esclusione di quelli già
trattati ai punti 5.1, 5.2., 6.2, 7.4 e 8.3, devono
essere realizzati con strutture portanti e separanti
di resistenza al fuoco almeno REI 60.
Essi devono essere aerati direttamente dall'esterno
mediante aperture di superficie non inferiore a l/40
di quella in pianta; devono avere accesso dall'esterno
e possono comunicare con gli altri ambienti dei locali
a mezzo di porte resistenti al fuoco almeno REI 60,
munite di dispositivo di autochiusura.
12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI
12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE
Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile
solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati
nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione
incendi.
12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono
essere progettati e realizzati nell'osservanza dei
seguenti criteri:
A) IMPIANTI CENTRALIZZATI
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi
frigoriferi non possono essere installati nei locali
ove sono ubicati impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi
locali realizzati con strutture di separazione di caratteristiche
di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi
accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno
aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte
REI 60 dotate di dispositivo di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi
frigoriferi non deve essere inferiore a quella indica
dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie
minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta
del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come
fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non
tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni
acquose di ammoniaca possono essere installati solo
all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche
analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate
a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta
devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi
in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti
al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo
proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi
a rischio specifico.
B) CONDOTTE
Le condotte devono essere realizzate in materiale di
classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili
di raccordo devono essere di classe di reazione al
fuoco non superiore a 2.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione
e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può
tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse
in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari
a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano
i compartimenti, nelle condotte deve essere installata,
in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una
serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della
struttura che attraversano, azionata automaticamente
e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno
alle condotte deve essere sigillato con materiale di
classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni
delle stesse.
C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di
comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile,
per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio
di più compartimenti, devono essere muniti,
all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che
comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori
e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento
dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale
di controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici.
non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori
senza l'intervento manuale dell'operatore
D) IMPIANTI LOCALIZZATI
E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di
armadi condizionatori, purché il fluido refrigerante
non sia infiammabile né tossico. E' comunque
escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.
12.4 AUTORIMESSE
I locali, di cui all'art.1, comma l, lettere a), b),
c), t), e), f), possono essere attigui, sottostanti
e sovrastanti alle autorimesse, nel rispetto delle
specifiche normative di prevenzione incendi.
TITOLO XIII
IMPIANTI ELETTRICI
13.1 GENERALITÀ devono essere realizzati in conformità
alla legge 1o marzo 1968, n.186, (Gazzetta Ufficiale
n.77 del 23 marzo 1968).
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi
gli impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o
di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di
propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco
della membratura deve essere compatibile con la specifica
destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto
non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema
(utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in
posizioni "protette" e devono riportare chiare
indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti
di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione degli incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve
essere attestata con la procedura di cui alla legge
5 marzo l990, n.46, e successivi regolamenti di applicazione.
13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica
ad interruzione breve (Pound0,5 s) per gli impianti
di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione
media (Pound15 s) per ascensori antincendio e impianti
idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere
di tipo automatico e tale da consentire la ricarica
completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire
lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento
per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima
viene stabilita per ogni impianto come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: l ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme
alle regole tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare
un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad
un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le
vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri
ambienti accessibili al pubblico.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma
purché assicurino il funzionamento per almeno
1 ora.
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in
posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta
dall'incendio.
TITOLO XIV
SISTEMA DI ALLARME
I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.
TITOLO XV
MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
15.1 GENERALITÀ
Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità
a quanto di seguito indicato.
15.2 ESTINTORI
Tutti i locali devono essere dotatati di un adeguato
numero di estintori portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere, è comunque necessario
che almeno alcuni si trovino:
- in prossimità degli accessi
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori
devono facilitare l'individuazione, anche a distanza
gli estintori portatili devono essere installati in
ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione,
con un minimo di due estintori per piano, fatto salvo
quanto specificamente previsto in altri punti del presente
allegato.
Gli estintori portatili dovranno avere capacita estinguente
non inferiore a l3A, 89B, C; a protezione di aree ed
impianti a rischio specifico devono essere previsti
estintori di tipo idoneo.
15.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
15.3.1 NASPI
Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti
casi:
- locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere a) e c),
con capienza non superiore a l50 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d),
e), f), con capienza superiore a 300 persone e non
superiore a 600 persone.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida
lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.
Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti
in modo da consentire il raggiungimento, con il getto,
di ogni punto dell'area protetta.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica,
purché questa sia in grado di alimentare in
ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale,
i due naspi in condizione idraulicamente più
sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata
non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore
a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore
a 60 min.
Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare
quanto sopra prescritto, deve essere predisposta un'alimentazione
di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
15.3.2 IDRANTI DN 45.
Devono essere installati impianti idrici antincendio
con idranti nei seguenti casi:
- locali, di cui all'art. l, comma l, lettere a) e c),
con capienza superiore a l50 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma l, lettere b), d),
e), f), con capienza superiore a 600 persone.
Gli impianti devono essere costituiti da una rete di
tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti
nelle gabbie delle scale o comunque in posizione protetta;
dai montanti devono essere derivati gli idranti DN
45.
Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a) al bocchello della lancia dell'idrante posizionato
nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria
e distanza deve essere assicurata una portata non inferiore
a 120 l/min ed una pressione residua di almeno 2 bar,
b) il numero e la posizione degli idranti devono essere
prescelti in modo da consentire il raggiungimento,
con il getto, di ogni punto dell'area protetta, con
un minimo di due idranti;
c) l'impianto idraulico deve essere dimensionato in
relazione al contemporaneo funzionamento del seguente
numero di idranti:
- n. 2 idranti per locali di superficie complessiva
fino a 5000 mq;
- n. 4 idranti per locali di superficie complessiva
fino a l0.000 mq;
- n. 6 idranti per locali di superficie complessiva
superiore a 10.000 mq;
d) gli idranti devono essere ubicati in posizioni utili
all'accessibilità ed all'operatività
in caso d'incendio;
e) l'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione;
f) le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti
la rete devono essere protette dal gelo, tagli urti
e dal fuoco.
15.3.3 ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO CON LE AUTOPOMPE
VV.F.
Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento
con le autopompe VV.F., nel seguente numero:
- n.1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di
edifici con oltre tre piani fuori terra;
- n.1 negli altri casi.
Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben
visibili e facilmente accessibili ai mezzi di soccorso.
15.3.4 IMPIANTO IDRICO ESTERNO
In prossimità dei locali, di cui all'art. l,
comma l, lettera a), di capienza superiore a l000 spettatori,
e di tutti gli altri locali elencati all'art. l, comma
l, di capienza superiore a 2000 spettatori, deve essere
installato all'esterno, in posizione facilmente accessibile
ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70,
da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili
del Fuoco. Tale idrante deve assicurare una portata
non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min, con una
pressione residua non inferiore a 3 bar.
15.3.5 ALIMENTAZIONE NORMALE
Qualora l'acquedotto pubblico non garantisca con continuità,
nelle 24 ore, le prestazioni richieste, deve essere
realizzata una riserva idrica alimentata dall'acquedotto
e/o altre fonti di capacità tale da assicurare
un'autonomia di funzionamento dell'impianto, nell'ipotesi
di cui ai precedenti punti 15.3.2 e 15.3.4, per un
tempo di almeno 60 minuti.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere, in tal caso, costituito da elettropompa
provvista di alimentazione elettrica di riserva, alimentata
con gruppo elettrogeno ad avviamento automatico; in
alternativa a quest'ultimo può essere installata
una moto pompa di riserva ad avviamento automatico.
15.3.6 ALIMENTAZIONE AD ALTA AFFIDABILITÀ
Per i teatri di capienza superiore a 2000 spettatori,
l'alimentazione della rete antincendio deve essere
del tipo ad alta affidabilità.
Affinché un'alimentazione sia considerata ad
alta affidabilità può essere realizzata
in uno dei seguenti modi:
- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità
singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto,
dotati di rincalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano tra
loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa
sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete incendio
tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o
più pompe, ciascuno dei quali in grido di assicurare
le prestazioni richieste secondo una delle seguenti
modalità:
- una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari alla metà
del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata
pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni
elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO
SPRINKLER)
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve
essere installato un impianto di spegnimento automatico
a pioggia (impianto sprinkler) a protezione degli ambienti
con carica d'incendio superiore a 50 kg/mq. di legna
standard.
Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere
realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489,
9490 e 9491.
TITOLO XVI
IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI
INCENDI
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve
essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi a protezione degli ambienti
con carico d'incendio superiore a 30 kg/mq. di legna
standard.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte
secondo le norme UNI 9795.
TITOLO XVII
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica
di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza
antincendio di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n.524 Gazzetta Ufficiale
n.218 del l0 agosto 1982) nonché le prescrizioni
di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.
In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza
deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso,
mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività,
ed inoltre alimentata in emergenza
In particolare la cartellonistica deve indicare:
- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione
incendi.
Alle attività a rischio specifico annesse ai
locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla
cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative
normative.
TITOLO XVIII
GESTIONE DELLA SICUREZZA
18.1 GENERALITÀ
Il responsabile dell'attività, o persona da lui
delegata, deve provvedere affinché nel corso
dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di
sicurezza, ed in particolare:
a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente
sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare
l'esodo delle persone e costituire pericolo per la
propagazione di un incendio;
b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve
essere controllata la funzionalità del sistema
di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti
delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature
di sicurezza:
c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio,
eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore
a 6 mesi;
d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti
elettrici, in conformità a quanto previsto dalle
normative vigenti;
e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi
di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento
e riscaldamento;
f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza
in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni
e risistemazioni;
g) deve essere fatto osservare il divieto di filmare
negli ambienti ove tale divieto è previsto per
motivi di sicurezza;
h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti
devono essere disposti in modo da consentirne una agevole
ispezionabilità.
18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO
I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti
in caso di necessità tramite rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata
a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale
questa sia possibile.
18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente
informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare
per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare
in caso di incendio.
Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni
dipendenti, addetti in modo permanente al servizio
del locale (portieri, macchinisti etc.), siano in grado
di portare il più pronto ed efficace ausilio
in caso di incendio o altro pericolo.
18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico
devono essere collocate in vista le planimetrie dei
locali, recanti la disposizione dei posti l'ubicazione
dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni
dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e
le uscite.
Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì
essere collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno
a servizio della stessa.
All'ingresso del locale deve essere disponibile una
planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante
la ubicazione:
- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici
e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle
relative destinazioni d'uso.
18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione
della sicurezza antincendio devono essere pianificati
in un apposito documento, adeguato alle dimensioni
e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:
- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.
18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il responsabile dell'attività, o personale da
lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli
e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti
ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali è
richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento
antincendio fornita al personale.
Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile
in occasione dei controlli dell'autorità competente.
TITOLO XIX
ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI
I locali esistenti, di cui all'art.5, devono essere
adeguati alle disposizioni dell'allegato entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
relativamente ai seguenti punti:
- impianti elettrici;
- impianti tecnologici;
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi
Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza,
di cui al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente
all'entrata in vigore del presente decreto, con l'esclusione
del piano di sicurezza antincendio e del registro della
sicurezza antincendio che devono essere predisposti
entro un anno. fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, di
recepimento della direttiva 89/391/CEE e successive
modifiche ed integrazioni.
(c) 1996 notes