(G.U. 23-9-1996, n. 223 supplemento)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.
Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo
2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto
legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione
in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte
salve le disposizioni specifiche contenute nel presente
decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi
di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura
e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni
di caricamento di tali prodotti dai piazzali
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione
e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato.
Art. 2. DEFINIZIONI
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato
cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di genio civile il cui elenco è riportato
all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal
committente per la progettazione o per l'esecuzione
o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale concorre alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
5.
Art. 3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE
DEI LAVORI
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella
fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare
al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 626/ 1994; determina altresì, al fine di
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni
di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che
si devono svolgere simultaneamente o successivamente
tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella
fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta
attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario,
i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b).
3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva,
designa il coordinatore per la progettazione, che deve
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10, in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese, anche non contemporanea se l'entità
presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a);
c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
b);
d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
c), se l'entità presunta del cantiere sia superiore
a 300 uomini-giorni; e) nei cantieri di cui all'articolo
13.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile
dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione
sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. il committente o il responsabile dei lavori comunica
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
tali nominativi devono essere indicati nel cartello
di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente
se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10,
i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle
ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1:
a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il
coordinatore per l'esecuzione e ferme restando la responsabilità
delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti.
Art. 4. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e
comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza
di cui all'articolo 13;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II
al documento U.E. 260/5/93.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è
preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità
e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo
n. 626/ 1994, in seguito denominata commissione prevenzione
infortuni, possono essere definiti i contenuti del
fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Art. 5. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento,
l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani
di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure
dl lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il
fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi
i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo
15;
e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze
delle norme del presente decreto, la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente
le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità e dei lavori pubblici, sentita
la commissione prevenzione infortuni è emanato
l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli
effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma
1, lettera e).
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2,
la proposta di cui al comma 1, lettera e), è
comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza
di norme la cui violazione è punita con la sanzione
dell'arresto fino a sei mesi.
Art.6 RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI
DEI LAVORI
1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera
il committente dalle responsabilità connesse
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo
3.
2. La designazione di coordinatori per la progettazione
e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera
il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi
di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 7. OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità
alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo
n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale
conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto
legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 8. MISURE GENERALI DI TUTELA
l. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera,
osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo
3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in
particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate
e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo
conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata
in servizio e il controllo periodico degli impianti
e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio
e di deposito dei vari materiali, in particolare quando
si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere,
della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono
sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Art. 9. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
1. I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di
cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.
previo, se del caso, coordinamento con il committente
o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti
e delle macerie avvengano correttamente.
2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione
da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di
sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'articolo
12, costituisce adempimento delle norme previste dall'articolo
4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera
b), e 2 del decreto legislativo n. 626/94.
Art. 10. REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER
LA PROGETTAZIONE E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura
nonché attestazione da parte di datori di lavoro
o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno
due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale, nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma l devono essere altresì
in possesso di attestato di frequenza a specifico corso
in materia di sicurezza organizzato dalle regioni,
mediante le strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione e della formazione professionale,
o, in via alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali
degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei
geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali,
dalle Università, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi
paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma
2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato
V.
4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto
per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni
che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni
le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto
per coloro che, non più in servizio, abbiano
svolto attività tecnica in materia di sicurezza
nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità
di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio
e per coloro che producano un certificato universitario
attestante il superamento di uno o più esami
del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini
della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato
V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di
cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per
il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Art.11. NOTIFICA PRELIMINARE
l. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette
all'organo di vigilanza territorialmente competente,
prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente,
gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è
superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati
contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta è superiore
a 500 uomini / giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari
il cui elenco è contenuto nell'allegato II;
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle
costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto
legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi
alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art.12. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure
esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti
a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori nonché la
stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì
le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla
eventuale presenza simultanea o successiva delle varie
imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è
redatto anche al fine di prevedere, quando ciò
risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano è costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione prevenzione infortuni, possono
essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza
e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto
si applica fino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nei piani di cui al comma 1 e all'articolo 13.
4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni
prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare
al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta
di integrazione al piano di sicurezza e al piano di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo
13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata
è necessaria per prevenire incidenti imminenti
o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Art. 13. PIANO GENERALE DI SICUREZZA
1. Nei lavori la cui entità complessiva presunta
sia superiore a 30.000 uomini/giorni, fermo restando
l'obbligo di redazione del piano di cui all'articolo
12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige
o fa redigere, all'atto della progettazione e comunque
prima della fase di richiesta di presentazione delle
offerte per l'esecuzione dei lavori da parte delle
imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza
nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato,
almeno i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili
rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità,
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro
il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria
nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti
e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso
di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori,
delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli
elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro
gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione prevenzione infortuni, può,
con proprio decreto, modificare e integrare l'elenco
degli elementi di cui al comma 1; per il settore pubblico,
tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento
di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109.
3. Il piano generale di sicurezza è trasmesso
a cura del committente a tutte le imprese invitate
a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
Art. 14 CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore
di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti
per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali rappresentanti
hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti
sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13
e di formulare proposte al riguardo.
2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati
preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi
ai piani di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 15. COORDINAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI
1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo
13, comma 1, in cui siano presenti più imprese,
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica
l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di assicurare il coordinamento
tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere.
Art. 16. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE
DEL RUMORE
1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore
al rumore può essere calcolata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli
di rumore standard individuati da studi e misurazioni
la cui validità è riconosciuta dalla
commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte
documentale a cui si è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti
che comportano una variazione notevole dell'esposizione
quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra
può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione
della vigente normativa, al valore dell'esposizione
settimanale relativa alla settimana di presumibile
maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata
in conformità a quanto previsto dall'articolo
39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 17. MODALITÀ ATTUATIVE DI PARTICOLARI OBBLIGHI
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è
inferiore all'anno, l'adempimento di quanto previsto
dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo
di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
n. 626/ 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante
per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è
inferiore a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza
sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente
agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche
analoghe a quelli già visitati dallo stesso
medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può
essere sostituita o integrata, a giudizio del medico
competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi
ai cantieri in cui svolgono la loro attività
i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo
n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere
definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei
contratti di affidamento dei lavori che il committente
o i1 responsabile dei lavori organizzi apposito servizio
di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo
4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994.
Art. 18. AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della sanità,
sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni,
si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV
in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 19. NORME TRANSITORIE
1. In sede di prima applicazione del presente decreto
i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non
sono richiesti per le persone che alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il
loro inquadramento in qualifiche che consentono di
sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento
di attività qualificata in materia di sicurezza
sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni,
rifasciata da datori di lavoro pubblici o privati;
l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi
per i periodi di svolgimento dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni
funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate
da certificazioni di committenti pubblici o privati
e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno
rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione
dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma
2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere
a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza
territorialmente competente.
Art. 20. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI COMMITTENTI E
DAI RESPONSABILI DEI LAVORI
1. Il committente e il responsabile dei lavori sono
puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4;
4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera d);
11, comma 1; 13, comma 3.
Art. 21. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI COORDINATORI
1. Il coordinatore per la progettazione è punito
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è
punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) ed e);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per 1a violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO
1. I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma
3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.
Art. 23. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI AUTONOMI
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila
a lire un milione e duecentomila per la violazione
degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
Art. 24. ONERI
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento
per le pubbliche amministrazioni si farà fronte
con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
Art. 25. ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (23 marzo
1997.)
ALLEGATO I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese
le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche,
di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre lavori odili o di Genio civile gli scavi,
il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati,
la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione,
il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento
il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio
di impianti che comportano lavori di cui ai comma 1
o all'allegato II.
ALLEGATO II
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento
o di sprofondamento a profondità superiore a
m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a
m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività
o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche
o biologiche che presentano rischi particolari per
la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione
di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla
vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori
dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche in
tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti.
ALLEGATO III
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e indirizzo
(i)].
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza
e la salute durante la progettazione dell'opera [nome
(i) e indirizzo (i)].
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza
e la salute durante la realizzazione dell'opera [nome
(i) e indirizzo (i)].
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi
sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
ALLEGATO IV
(Articolo 9)
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili
devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del
decreto legislativo n. 626/1994.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività
di costruzione devono soddisfare alle disposizioni
previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate
nelle Sezioni I e II.
SEZIONE I
POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI ALL'INTERNO DEI LOCALI
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse
in modo tale da non poter essere aperte facilmente
e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno
di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate
come porte di emergenza.
2. Areazione
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento
d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare
in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a
correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono
comportare immediatamente un rischio per la salute
dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria
respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura
del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere
dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione
artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono
essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere
pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate
di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare
le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi
dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono
essere chiaramente segnalate ed essere costituite da
materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti
posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale
che i lavoratori non possano entrare in contatto con
le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano
in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi regolati e fissati
dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti
essi non devono essere posizionati in modo da costituire
un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati
in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere
dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura
senza rischi per i lavoratori che effettuano questo
lavoro nonché per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione il numero, i materiali impiegati e
le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati
dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo
sulle porte tra parenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti
o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o traslucide delle
porte e dei portoni sono costituite da materiale di
sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori
possano essere feriti se una porta o un portone va
in frantumi, queste superfici devono essere protette
contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano
per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare
in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi
di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto
di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
SEZIONE II
POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti
o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura
può presentare un pericolo, i lavori devono
essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza
di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi
dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire
ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua
e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione
o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone
devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza
di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati
ad intervalli regolari da una persona competente.
ALLEGATO V
(Articolo 10)
CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione
dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza
(uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali
etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza
e coordinamento.
(c) 1996 notes