DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N.493 - Allegati
(G.U. 23-9-96, n. 156 supplemento)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/58/CEE CONCERNENTE LE
PRESCRIZIONI MINIME PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
E/O DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO.
Allegato I| Colore | Significato o scopo | Indicazioni e precisazioni | | Rosso | Segnali di divieto | Atteggiamenti pericolosi | | Pericolo - allarme | Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza
Sgombero | | Materiali e attrezzature antincendio | Identificazione e ubicazione | | Giallo o
Giallo-arancio | Segnali di avvertimento | Attenzione, cautela
Verifica | | Azzurro | Segnali di prescrizione | Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale | | Verde | Segnali di salvataggio o di soccorso | Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali | | Situazione di sicurezza | Ritorno alla normalità | PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. Considerazioni preliminari
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme
ai requisiti specifici che figurano negli allegati
da II a IX.
1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti,
descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche
di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità
o complementarità di tali segnaletiche
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate
solo per trasmettere il messaggio o l'informazione
precisati all'articolo 1, comma 2
2 Modi di segnalazione
2 1. Segnalazione permanente
21.1. La segnaletica che si riferisco a un divieto,
un avvertimento o un obbligo ed altresì quella
che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare
i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere
di tipo permanente o costituita da cartelli
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e
ad identificare i materiali o le attrezzature antincendio
deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli
o da un colore di sicurezza
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni dove
essere di tipo previsto nell'allegato III
2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli
e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente
e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve
essere di tipo permanente e costituita da un colore
di sicurezza
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone
per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle
persone devono essere fatti in modo occasionale e,
tenuto conto del principio dell'intercambiabilità
e complementarità previsto al paragrafo 3, per
mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni
verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre
implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta
in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o
comunicazioni verbali
3. Intercambiabilità o complementarità
della segnaletica
3.1. A parità di efficacia e a condiziono che
si provveda ad una azione specifica di informazione
e formazione al riguardo, è ammessa la libertà
di scelta fra:
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare
un rischio di inciampo o caduta con dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione
verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.
3.2. Determinate modalità di segnalazione possono
essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate
di seguito:
- segnali luminosi o segnali acustici;
- segnali luminosi o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.
4. Colori di sicurezza
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano
a tutte le segnalazioni per le quali è previsto
l'uso di un colore di sicurezza
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa
da:
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte
emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità
o l'udibilità; ciò comporta, in particolare,
la necessità di:
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli
troppo vicini gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali
luminosi che possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze
di un'altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali
sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore
di fondo è troppo intenso;
5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione
irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento
dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda
dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a
manutenzione, controllati e riparati e, e necessario,
sostituiti, affinché conservino le loro proprietà
intrinseche o di funzionamento.
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi
segnaletici da sistemare è in funzione dell'entità
dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area
da coprire
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte
di energia, deve essere garantita un'alimentazione
di emergenza nell'eventualità di un'interruzione
di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio
venga meno con l'interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento,
l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare;
esso deve avere una durata pari a quella richiesta
dall'azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti
immediatamente dopo ogni utilizzazione.
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere
sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e
dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio
e, in seguito, con periodicità sufficiente.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni
delle capacità uditive o visive, eventualmente
a causa dell'uso di mezzi di protezione personale,
devono essere adottate adeguate misure supplementari
o sostitutive.
12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il
deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati
pericolosi devono essere segnalati con un cartello
di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato
II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato
III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura
dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente
a tale scopo.
Allegato II
PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
1. Caratteristiche intrinseche
1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti
al punto 3, in funziono del loro oggetto specifico
(cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione,
di salvataggio e per le attrezzature antincendio)
1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile
semplici, con omissione dei particolari di difficile
comprensione.
1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente
dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto
ad esse un maggior numero di particolari, purché
il significato sia equivalente e non sia reso equivoco
da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.
1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale
il più possibile resistente agli urti, alle
intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche
e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne
una buona visibilità e comprensione.
1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare
la seguente formula A > LXL/2000
Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa
in mq ed L è la distanza, misurata in metri,
alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile.
La formula è applicabile fino ad una distanza
di circa 50 metri.
1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche
dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica
dell'UNI.
2 Condizioni d'impiego
2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali
ostacoli, ad un'altezza o in una posizione appropriata
rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona
interessata in caso di rischio generico ovvero nelle
immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto
che si intende segnalare e in un posto bene illuminato
o facilmente accessibile e visibile.
Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo
626/1994, in caso di cattiva illuminazione naturale
sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti,
materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più
la situazione che ne giustificava la presenza
3.1. Cartelli di divieto
-Caratteristiche intrinseche:
-forma rotonda;
-pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda (verse
il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con
un inclinazione di 45o) rossi (il rosso deve coprire
almeno il 35% della superficie del cartello).

3.2. Cartelli di avvertimento
-Caratteristiche intrinseche:
-forma triangolare;
-pittogramma nero su fondo bianco, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
 3.3. Cartelli di prescrizione
-Caratteristiche intrinseche:
-forma quadrata;
-pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio
-Caratteristiche intrinseche:
-forma quadrata o rettangolare;
-pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
Allegato III
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE
TUBAZIONI
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti
sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29
maggio 1974, n. 256, e al decreto ministeriale 28 gennaio
1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti
utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o
preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili
che servono a contenere o a trasportare dette sostanze
o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura
(pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista
dalle disposizioni citate.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati
sui luoghi di lavoro per una breve durata né
a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a
condizione che si prendano provvedimenti alternativi
idonei, in particolare azioni di informazione o di
formazione, che garantiscano un livello identico di
protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma può essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato
II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome
o la formula della sostanza o del preparato pericoloso,
e da dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto
di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati
a livello comunitario per il trasporto di sostanze
o preparati pericolosi.
2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata
come segue:
- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3. All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si
applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche
intrinseche previsti all'allegato II, punto 1.4 e le
condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti
i cartelli di segnalazione.
4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere
applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile
vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali
valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute
volte.
5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito
di sostanze o preparati pericolosi in quantità
ingenti devono essere segnalati con un cartello di
avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati
nell'allegato II, punto 3.2 o essere identificati conformemente
all'allegato III, punto 1, a meno che l'etichettattuta
dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a
tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5
relativo alle dimensioni.
Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati
pericolosi può essere indicato con il cartello
di avvertimento <<pericolo generico>>.
I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati,
secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio
o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.
Allegato IV
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE
E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Premessa
1. Il presente allegato si applica alle attrezzature
destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.
2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate
mediante apposita colorazione ed un cartello indicante
la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni
in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni
3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature
è il rosso
La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente
per consentire un'agevole identificazione
4. I cartelli descritti all'allegato II, punto 3.5 devono
essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature
in questione.
Allegato V
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI
DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo.
1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli,
di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone
entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa
cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro,
si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso
alternato al bianco.
1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate
alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso
che s'intende segnalare.
1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche
dovranno avere un'inclinazione di circa 45o e dimensioni
più o meno uguali fra loro.
Esempio:
2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano
necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di
circolazione dei veicoli devono essere chiaramente
segnalate con strisce continue di colore ben visibile,
preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore
del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere
conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i
veicoli che possono circolare e tutto ciò che
può trovarsi nelle loro vicinanze nonché
tra i pedoni e i veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone
edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in
cui ciò si renda necessario, a meno che non
siano provviste di barriere o di una pavimentazione
appropriate.
Allegato VI
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
1. Proprietà intrinseche
1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto
luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle
condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento
per intensità eccessiva o cattiva visibilità
per intensità insufficiente.
1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale
può essere di colore uniforme o recare un simbolo
su un fondo determinato.
1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella
dei significati dei colori riportata all'allegato I,
punto 4.
1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo
dovrà rispettare, per analogia, le regole ad
esso applicabili, riportate all'allegato II.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale
continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente
sarà impiegato per indicare, rispetto a quello
continuo, un livello più elevato di pericolo
o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione
richiesta od imposta.
La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti
di un segnale luminoso andranno calcolate in modo
- da garantire una buona percezione del messaggio, e
- da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi
che con un segnale luminoso continuo.
2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico
si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice
del segnale dovrà essere identico.
2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale
luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà
munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.
Allegato VII
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI
1 . Proprietà intrinseche
1.1. Un segnale acustico deve:
a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore
di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia
essere eccessivo o doloroso;
b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente
alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi
e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una
parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra,
dai rumori di fondo.
1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere
un segnale acustico con frequenza costante e variabile,
la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare,
in rapporto alla frequenza costante, un livello più
elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento
o dell'azione sollecitata o prescritta.
2. Codice da usarsi
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
Allegato VIII
PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE
1 . Proprietà intrinseche
1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante
o un emettitore e uno o più ascoltatori, in
forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole
o di parole isolate, eventualmente in codice.
1.2. I messaggi verbali devono essere il più
possibile brevi, semplici e chiari; la capacità
verbale del parlante e le facoltà uditive di
chi ascolta devono essere sufficienti per garantire
una comunicazione verbale sicura.
1.3. La comunicazione verbale può essere diretta
(impiego della voce umana) o indiretta (voce umana
o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il
linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare
e comprendere correttamente il messaggio verbale e
adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato
nel campo della sicurezza e della salute.
2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata
in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali,
si dovrà far uso di parole chiave, come:
- VIA: per indicare che si è assunta la direzione
dell'operazione;
- ALT: per interrompere o terminare un movimento;
- FERMA: per arrestare le operazioni;
- SOLLEVA: per far salire un carico;
- ABBASSA: per far scendere un carico;
- AVANTI (se necessario, questi ordini andranno coordinati
coi codici gestuali corrispondenti);
- INDIETRO (se necessario, questi ordini andranno coordinati
coi codici gestuali corrispondenti);
- A DESTRA (se necessario, questi ordini andranno coordinati
coi codici gestuali corrispondenti);
- A SINISTRA: (se necessario, questi ordini andranno
coordinati coi codici gestuali corrispondenti);
- ATTENZIONE: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza;
- PRESTO: per accelerare un movimento per motivi di
sicurezza.
Allegato IX
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI
1. Proprietà
Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio,
facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto
da un altro segnale gestuale.
L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi
in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche
sopra indicate, potranno variare leggermente o essere
più particolareggiati rispetto alle figurazioni
riportate al punto 3, purché il significato
e la comprensione siano per lo meno equivalenti.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. La persona che emette i segnali, detta <<segnalatore>>,
impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni
di manovra al destinatario dei segnali, detto <<operatore>>.
2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire
con gli occhi la totalità delle manovre, senza
essere esposto a rischi a causa di esse.
2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione
esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza
dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
2.4 Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al
punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più
segnalatori ausiliari.
2.5. Quando l'operatore non può eseguire con
le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti,
deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove
istruzioni.
2.6. Accessori della segnalazione gestuale
Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore.
Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più
elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto,
casco, manicotti, bracciali, palette.
Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo,
preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al
segnalatore.
3. Gesti convenzionali da utilizzare
Premessa:
La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito
non pregiudica la possibilità di impiego di
altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario,
in particolare in certi settori nei quali si usino
le stesse manovre.
| Significato | Descrizione | Figure | | A. Gesti generali | INIZIO
Attenzione
Presa di comando | Le due braccia sono aperte in senso orizzontale,
le palme delle mani rivolte in avanti |  | ALT
Interruzione
Fine del movimento | Il braccio destro è rivolto verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti |  | FINE
delle operazioni | Le due mani sono giunte all'altezza del petto |  | | B. Movimenti verticali | | SOLLEVARE | Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio |  | | ABBASSARE | Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente un cerchio |  | | DISTANZA VERTICALE | Le mani indicano la distanza |  | | C. Movimenti orizzontali | | AVANZARE | Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo |  | | RETROCEDERE | Entrambe le braccia sono piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che si allontanano dal corpo |  | A DESTRA
rispetto al segnalatore | Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione |  | A SINISTRA
rispetto al segnalatore | Il braccio sinistro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione |  | DISTANZA
ORIZZONTALE | Le mani indicano la distanza |  | | D. PERICOLO | ALT
o arresto d'emergenza | Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte verso l'alto |  | | MOVIMENTO RAPIDO | I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore velocità | | | MOVIMENTO LENTO | I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore lentezza | |
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