DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N.493
(G.U. 23-9-96, n. 156 supplemento)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/58/CEE CONCERNENTE LE
PRESCRIZIONI MINIME PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
E/O DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO.
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per
la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro nei settori di attività privati o pubblici
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, in seguito complessivamente
indicati come decreto legislativo n. 626/1994.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, in seguito indicata come segnaletica di sicurezza,
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una
attività o ad una situazione determinata, fornisce
una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza
o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento
che potrebbe far correre o causare un pericolo;
e) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di
un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive
un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale
che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza
o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione, un segnale che fornisce
indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere
da b) ad e);
g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di
una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma,
fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità
è garantita da una illuminazione di intensità
sufficiente;
h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme
ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e
che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un colore al quale è
assegnato un significato determinato;
j) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta
una situazione o che prescrive un determinato comportamento,
impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo
costituito da materiale trasparente o semitrasparente,
che è illuminato dall'interno o dal retro in
modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso
e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego
di voce umana o di sintesi vocale;
m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato,
con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
n) segnale gestuale, un movimento o posizione delle
braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare
persone che effettuano manovre implicanti un rischio
o un pericolo attuale per i lavoratori.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
alla segnaletica impiegata per regolare il traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
4. Per i termini non espressamente definiti, valgono
le definizioni di cui ai decreto legislativo n. 626/1994,
le cui disposizioni si applicano integralmente, fatte
salve le disposizioni specifiche contenute nel presente
decreto legislativo.
Art. 2 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata
in conformità all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono
essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con
mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di
lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo
le prescrizioni degli allegati al presente decreto,
allo scopo di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone
esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai
fini della sicurezza;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza
o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione
e sicurezza.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica
di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio
non considerate negli allegati al presente decreto,
il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa
nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie,
secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno
dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso,
se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione
vigente relativa al traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto
nell'allegato V.
Art. 3. REQUISITI DELLA SEGNALETICA
1. La segnaletica di sicurezza impiegata per la prima
volta a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto deve essere conforme alle prescrizioni
riportate negli allegati.
2. La segnaletica di sicurezza già impiegata
sui luoghi di lavoro alla data di cui al comma 1 deve
essere resa conforme alle prescrizioni riportate negli
allegati entro 6 mesi da tale data.
Art. 4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
sia informato di tutte le misure adottate e da adottare
riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno
dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate
riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno
dell'impresa ovvero dell'unità produttiva.
2. Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori ricevano
una formazione adeguata, in particolare sottoforma
di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente
il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto
quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché
i comportamenti generici e specifici da seguire.
Art. 5. ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale si provvede agli adeguamenti di natura tecnica
degli allegati al presente decreto adottati in sede
comunitaria, sentita eventualmente la Commissione consultiva
di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito
dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e modificato dall'articolo 13 del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 6. MODIFICA DELLA NORMATIVA VIGENTE
1. L'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art. 355. (Indicazioni per i recipienti).- I
recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie
pericolosi o nocivi devono, allo scopo di rendere nota
la natura e la pericolosità del loro contenuto,
portare le indicazioni e i contrassegni prescritti
per ciascuno di essi dalla normativa che li disciplina.>>.
Art.7. ABROGAZIONI
1. E abrogato il decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 524.
2. E' soppressa la tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547.
Art. 8. SANZIONI
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 2, 3 e 4, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 4, comma 1.
2. Il preposto è punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione
degli articoli 2 e 3;
b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione per la violazione
dell'articolo 4, comma 1. Allegati
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