| CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DICEMBRE 1996, N. 172 |
| ULTERIORI INDICAZIONI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 1996, N.
242. |
(G.U. 8-1-1997, n. 5)
Con riferimento agli ulteriori quesiti pervenuti in
ordine all'applicazione del decreto legislativo n.
626/1994, e successive modifiche, si danno di seguito
alcune indicazioni operative al fine di agevolare un
adempimento uniforme della nuova disciplina.
1. Campo di applicazione soggettivo del decreto legislativo
n. 626/1994, e successive modifiche.
Il decreto legislativo n. 626/1994, modificato dal decreto
legislativo n. 242/1996, all'art. l, primo comma stabilisce
che le disposizioni in esso contenute si applicano
a tutela dei "lavoratori durante il lavoro"
e il successivo art. 2, primo comma, afferma che per
"lavoratore" si deve intendere, a parte le
esclusioni "specificatamente indicate all'art.
1, terzo comma": a) la "persona che presta
il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro
(...) con rapporto di lavoro subordinato anche speciale";
b) i "soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi (...)".
Come si evince dall'analisi del testo, l'elemento da
cui il legislatore fa discendere l'applicazione delle
norme protettive èl'esistenza di una prestazione
svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni
previsti dal codice civile, ossia, di una prestazione
svolta in una situazione di soggezione al potere gerarchico,
direttivo e disciplinare di un datore di lavoro e dei
collaboratori di queste da cui gerarchicamente dipende
il lavoratore.
Sulla scorta di questo principio desunto dalla disposizione
che delimita il campo di applicazione soggettivo e
fatte salve le sole ipotesi espressamente equiparate
dall'art. 2, èconseguenziale escludere dall'ambito
della tutela prevenzionistica obbligatoria del decreto
legislativo in oggetto:
1) i lavoratori autonomi (artt. 2222 del codice civile
e seguenti);
2) i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza
commerciale;
3) gli associati in partecipazione (art. 292 del codice
civile);
4) i soci di cooperative o di società, anche di fatto,
che non prestino attività lavorativa.
Pertanto, per i lavoratori autonomi che non abbiano
alle loro dipendenze lavoratori subordinati, le norme
del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche,
non trovano applicazione: mentre, nell'ipotesi che
un imprenditore affidi loro dei lavori all'interno
della sua azienda o dell'unità produttiva, egli è
tenuto all'adempimento dei soli obblighi stabiliti
dall'art. 7 dello stesso decreto.
Con riferimento ai titolari di studi professionali,
va detto che il decreto legislativo n. 626/1994 trova
ad essi applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi
in cui abbiano alle loro dipendenze uno o pi^ lavoratori
subordinati, sia nel caso di un solo professionista
titolare dello studio, sia nel caso di pi^ professionisti
contitolari. Se i lavoratori subordinati sono in numero
inferiore ad undici, gli studi professionali rientreranno
nella fattispecie prevista dall'art. 4, undicesimo
comma.
2.Case di riposo per anziani
Le case di riposo per anziani, nell'ipotesi in cui preedano
il ricoero soltanto di anziani autosufficienti - anche
se hanno in loco un servizio sanitario diretto a prestazioni
di emergenza e di carattere prevenzionale -, non sono
ricomprese nel novero delle strutture di ricovero e
cura sia pubblica sia private di cui all'art. 8, quinto
cotnma, e pertanto non sono tenute alla istituzione
del servizio di prevenzione e protezione interno.