CIRCOLARE MINISTERO AMBIENTE 8 OTTOBRE 1996 GAB/96/15326.
(G.U. 31-10-96, n.256)
PRINCIPI E CRITERI DI MASSIMA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE.
Per definire compiutamente il quadro logico, tecnico
e giuridico nel quale si colloca la procedura di valutazione
di impatto ambientale e, quindi, individuare i principi
che devono guidarla, occorre muovere dalla constatazione
che essa, come risulta, del resto, espressamente dal
preambolo alla direttiva 85/337/CEE, costituisce uno
degli strumenti necessari per realizzare l'obbiettivo
più generale della protezione dell'ambiente
e della qualità della vita
Più in particolare, è stato sottolineato,
a livello comunitario, che la migliore politica ecologica
consiste nell'evitare fin dall'inizio i guasti ambientali,
tenendo conto, in tutti i processi tecnici di programmazione
e di decisione, delle eventuali ripercussioni sull'ambiente,
attraverso l'adozione di procedure per valutare queste
ripercussioni.
Coerentemente con tale obiettivo la V.I.A., per sua
natura, non può e non deve essere limitata alla
compatibilità o meno del progetto, di volta
in volta oggetto di esame, con l'ambiente sul quale
esso viene specificamente ad incidere.
Una siffatta restrittiva configurazione dell'istituto
appare del tutto inadeguata alla responsabilità
che la CEE ha inteso addossare agli Stati membri in
materia di qualità della vita, responsabilità
che va riferita, evidentemente, al livello sovranazionale,
come è, del resto, confermato dall'art. 7 della
direttiva, riguardante, l'obbligo di circolarità
delle informazioni concernenti le ripercussioni ambientali
di progetti nazionali su altri Stati membri.
Sussiste, peraltro, anche in sede comunitaria, una evidente
incongruenza tra la funzione e gli scopi della V.I.A.
e la sua collocazione procedurale a livello di singola
progettazione, ovverosia in un momento in cui un insieme
di scelte di principio appare già definito,
laddove sarebbe stato più logico prevedere la
sua applicazione a monte, nella fase di piano o di
programma, per tenere conto, preventivamente, di tutte
le alternative attivabili, come del resto, ora previsto
dai decreti-legge n. 64, n. 149 e n. 422 attualmente
all'esame del Senato.
La circostanza, tuttavia, che la valutazione avvenga,
nell'attuale quadro normativo, sui singoli progetti
non può certamente alterarne il contenuto, che
rimane quello di stabilire la sostenibilità
di quel determinato progetto dall'ambiente.
Tale apprezzamento, che presuppone anche la stima della
capacità di carico ambientale, non può
trascurare, da un lato, gli impatti cumulativi e sinergici
di più progetti, dall'altro, la ricerca di altre
soluzioni, non solo come individuazione di misure mitigative
nell'ambito di quel determinato progetto, ma anche
come alternativa a quest'ultimo.
E ben vero che allo stato attuale della normativa, in
ragione dell'infelice scelta di impostazione di cui
si e fatto cenno, il giudizio di compatibilità
ambientale non può avere ad oggetto ai sensi
dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, i contenuti
degli atti di pianificazione e programmazione, ma ciò
sembra significare esclusivamente che il Ministero
dell'ambiente non può, in sede di V.I.A., incidere
direttamente su tali contenuti imponendo prescrizioni
che vadano in contrasto con tali strumenti primari.
Rientra, invece, nell'ambito di valutazione, proprio
della V.I.A., il giudizio circa la non accettabilità
dello specifico progetto, sotto il profilo ambientale,
ove siano ipotizzabili scelte diverse, ancorché
la loro concreta realizzazione richieda un intervento
a monte sugli strumenti di piano e di programmazione
in atto.
In questo caso, infatti, il Ministro dell'ambiente ha
il potere-dovere di emettere un parere negativo sul
progetto, posto che il suo giudizio non ha ad oggetto
i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione,
bensì esclusivamente la sostenibilità
per l'ambiente di una determinata opera, ancorché
conforme a tali atti, in comparazione con altre soluzioni
accettabili, restando rimessa alla sede competente
ogni decisione circa scelte diverse.
Una volta affermato un siffatto principio, va da se
che la valutazione di impatto ambientale debba avere
ad oggetto non solo i contenuti tecnici, ma, altresì,
quelli economici del progetto esaminato, essendo di
tutta evidenza che, a parità, ad esempio di
ripercussioni ambientali, il parere positivo potrà
riguardare il progetto meno costoso, ovvero, a parità
di costi, quello avente minore impatto ambientale,
attraverso comunque, una analisi dei costi e dei benefici
sociali in rapporto ai costi ambientali.
Ciò, del resto, si ricava non solo dalla logica
complessiva del sistema, quale si è sopra delineata,
ma anche dalla specifica normativa tecnica di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, che prevede l'acquisizione, in sede
di V.I.A. di una serie di elementi significativi.
A tale scopo vanno richiamati, ad esempio:
l'art. 4, comma 3, (illustrazione da parte del committente
dei risultati dell'analisi economica dei costi e benefici
nonché del tasso di redditività interna
dell'investimento);
art. 4, comma 4, che in ottemperanza, del resto, ad
una precisa indicazione contenuta nell'art. 2 dell'allegato
III alla direttiva CEE, impone la prospettazione delle
principali alternative prese in esame dal committente
con l'indicazione delle principali ragioni delle scelte
sotto il profilo dell'impatto ambientale;
l'allegato III, il quale, con riferimento alle infrastrutture
lineari di trasporto, ovverosia alle opere che più
delle altre sono suscettibili di soluzioni alternative,
espressamente prevede che nella descrizione del progetto
debba essere giustificata la scelta di tracciato, non
solo raffrontando la soluzione prevista con altre alternative,
ma evidenziando le motivazioni della scelta in base
a parametri di carattere tecnico, economico e ambientale.
Fattori questi che danno ragione della pertinenza necessaria
del giudizio ambientale anche a questi elementi.
Un siffatto quadro ricostruttivo, che appare coerente
con i principi informatori della V.I.A. sia a livello
comunitario, sia sotto il profilo concettuale e logico
dell'istituto, non appare scalfito dalla circostanza
che, in base all'art. 3, primo comma, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
gli atti di pianificazione e programmazione territoriale
e settoriale <<costituiscono parametri di riferimento
per la costruzione del giudizio di compatibilità
ambientale>>.
Tale previsione, infatti non può essere interpretata
nel senso che il potere di valutazione ambientale sia
un potere preordinato esclusivamente a muoversi nell'ambito
degli strumenti primari, e debba limitarsi, quindi
alla verifica di compatibilità delle specifiche
soluzioni progettuali con l'ambiente nel quale, in
base alla pianificazione, l'opera sia comunque destinata
a collocarsi, ove coerente con detta pianificazione.
Infatti una siffatta riduttiva visione della V.I.A.
appare inconciliabile con l'altra previsione, anch'essa
contenuta nello stesso art. 3, terzo comma, secondo
la quale il quadro di riferimento programmatico deve
descrivere <<le eventuali disarmonie di previsioni
contenute in distinti strumenti programmatici>>.
Tale indicazione, infatti, non avrebbe alcuna utilità
concreta se non riguardata alla luce del potere del
Ministro dell'ambiente di valutare, in sede di V.I.A.,
le possibili soluzioni alternative, anche svincolate
dallo strumento di pianificazione nel quale l'opera
progettata si inserisce.
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