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Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse
storico ed artistico destinati a biblioteche ed archivi
Capo 1 - Disposizioni generali
Art.1.
Campo di applicazione
1.Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici
pubblici e privati che, nella loro globalità,
risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n.1089 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati
a contenere biblioteche ed archivi.
2.Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici
e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti
Art.2.
Attività consentite negli edifici per i quali
si applicano le disposizioni del presente regolamento
1.Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono
essere ubicate attività comprese nel decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 aprile 1982, n.98) non pertinenti all'attività
principale unicamente se dette attività risultano
isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco
con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti
norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri
tecnici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229).
2.L'attività di cui al comma 1 deve altresì
rispettare le norme di tutela ai sensi della legge
n. 1089/1939; tale requisito deve essere certificato
a cura della sovrintendenza per i beni culturali e
architettonici competente per territorio.
3.Per le aree di servizio dell'attività principale
che comportano rischio specifico, individuate dal decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche,
le autorimesse, le officine, i gruppi elettrogeni,
valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero
dell'interno.
4.Restando validi, per gli edifici di cui al comma 1
dell'art.1, i provvedimenti di deroga già concessi
nonché i pareri formulati caso per caso e quanto
già consentito dagli organi tecnici competenti
in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza
e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione del
presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo
le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporaneeè
subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche
che hanno portato al provvedimento di deroga.
5.I termini utilizzati nel presente regolamento vanno
interpretati sulla base delle definizioni generali
contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre
1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi
si applicano le disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982,
n. 218).
6.Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, comma
5, e gli estintori portatili d'incendio di cui all'art.
8, comma 1, per i quali è già previsto
dalla vigente normativa l'istituto della omologazione,
con decreti del Ministero dell'interno, anche a seguito
di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche
e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante
interesse per la sicurezza dall'incendio, da impigarsi
nelle attività disciplinate dalla presente norma.
tali prodotti, successivamente all'emanazione dei decreti
stessi potranno essere impiegati solo se omologati.
I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalità
per l'adeguamento dei prodotti in precedenza installati
e per lo smaltimento delle scorte nonchè i criteri
per il riconoscimento di quelli di provenienza dai
Paesi della Comunità economica europea.
Capo II - Prescrizioni tecniche
Art.3.
Disposizioni di esercizio
1.E' vietato, nei locali di cui all'art.1, tenere ed
usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe
elettriche con resistenza a vista, stufe a kerosene,
apparecchi ad incandescenza senza protezione, nonché
depositare sistanze che possono, per la loro vicinanza,
reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.
2.Il carico di incendio delle attività di cui
all'art.1, certificato all'atto della richiesta del
certificato di prevenzione incendi, non può
essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi
elementi di arredo combustibili con esclusione del
materiale librario e cartaceo la cui quantità
massima dovrà essere in ogni caso predeterminata..
3.Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale
e nelle rampe, il carico di incendio esistente costituito
dalle strutture, certificato come sopra, non potrà
essere modificato con l'apporto di ulteriori arredi
e di materiali combustibili.
4.Per le attività di cui al comma 1 dell'art.1
di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare
negli edifici sottoposti alla loro globalità
a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, il carico
di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato,
con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili
esistenti, non dovrà superare i 50 Kg/mc in
ogni singolo ambiente.
5.Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli
ambienti successivamente all'entrata in vigore della
presente norma, con l'esclusione del materiale esposto,
debbono risultare omologati nelle seguenti classi di
reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei
pavimenti devono essere di classe non superiore a due;
gli altri materiali di rivestimento e i materiali suscettibili
di prendere fuoco su ambo le facce devono essere di
classe 1; i mobili imbottiti devono essere di classe
1 IM.
Art.4.
Sale di consultazione e lettura
1.Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura
devono essere provvisti di un sistema organizzato di
vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli
occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso
di incendi o di pericolo di altra natura.
2.A tal fine deve essere realizzato il percorso più
breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve
avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90
m, essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli
conformi al decreto del Presidente della Repubblica
n.524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di
cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che
in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti,
così come specificato al successivo art.10.
3.I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30
m, devono essere dimensionati in funzione del massimo
affollamento ipotizzabile, per una capacità
di deflusso non superiore a sessanta persone.
4.Il conteggio delle uscite può essere effettuato
sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza
non inferiore a 0,90 m), che immettono in luogo sicuro.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita
nel punto più stretto dell'uscita.
5.Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle
anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere
alla riduzione dell'affollamento eventualmente con
l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone
in ingresso.
Art.5.
Depositi
1.Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere
posizionato all'interno del lolcale in scaffali e/o
contenitori metallici consentendo passaggi liberi non
inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.
2.Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio
debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno
di autochiusura.
3.Nei depositi il cui carico di incendio è superiore
a 50 Kg/mq, debbono essere installati impianti di spegnimento
automatico collegati a impianti di allarme.
4.Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione
naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n.
2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.
Art.6.
Impianti elettrici
1.Gli impianti devono essere realizzati secondo le prescrizioni
della legge 1omarzo 1968, n. 186 (pubblicata nella
G.U. del 23 marzo 1968, n. 77) e della legge 5 marzo
1990, n.46 (pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1990,
n.59)e rispettive integrazioni e modificazioni.
2.Nella sala di lettura e negli ambienti, nei quali
è prevista la presenza del pubblico, deve essere
installato un sistema di illuminazione di sicurezza,
per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e
la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo
necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone
che si trovano nel complesso.
3.L'edificio deve essere protetto contro le scariche
atmosferiche.
Art.7.
Ascensori e montacarichi
1.Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione
debbono rispettare le norme antincendio previste nei
decreti del Ministero per il coordinamento delle politiche
comunitarie del 28 novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre
1987, n.587 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
25 marzo 1988 n.71)e, per quanto compatibile, nel decreto
del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n.246(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987 n.148),e
successive integrazioni e modificazioni.
Art.8.
Mezzi antincendio
1.Deve essere prevista l'installazione di un estintore
portatile con capacità estinguente non inferiore
a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli
estintori devono essere disposti in posizione ben visibile,
segnalata e di facile accesso.
2.L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato
da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata
di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento
di manichette flessibili o da naspi. La rete idrica
deve essere dimensionata per garantire una portata
minima di 240 l/min per ogni colonna montante con più
di due idranti e, nel caso di più colonne, per
il funzionamento contemporaneo di due colonne. L'alimentazione
idrica deve essere in gradi di assicurare l'erogazione
ai due idranti idraulicamente più sfavoriti
di 120 l/min cadauno con una pressione residua al bocchello
di due bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti
devono essere collocati ad ogni piano in prossimità
degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali
a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve comunque
consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività.
Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve
essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 l/min
alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che
alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche
idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione
idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente
in funzione, con una autonomia di 60 minuti.
Deve essere inoltre prevista una rete di idranti UNI
70 esterna al fabbricato. In prossimità dell'ingresso
principale in posizione segnala ta e facilmente accessibile
dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere
installato un attacco di mandata per autopompe.
3.Devono essere installati impianti fissi di rivelazione
automatica di incendio. questi debbono essere collegati
mediante apposita centrale a dispositivi di allarme
ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
4.Nei locali deve essere installato almeno un sistema
di allarme acustico in grado di avvertire i visitatori
delle condizioni di pericolo, in caso di incendio.
Tale sistema deve essere attivato a giudizio del responsabile
dell'attività o da un suo delegato. I dispositivi
sonori devono avere caratteristiche e sistemazione
tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti.
Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori
deve essere sistemato in uno o più luoghi posti
sotto controllo del personale. Nei locali aperti al
pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti
da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le
necessarie istruzioni ai presenti. E' ammessa l'assenza
di detto impianto in attività che occupano un
unico piano, in cui l'affolllamento, il numero dei
locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere
altre soluzioni ugualmente affidabili. Gli impianti
devono disporre di almeno due alimentazioni eletriche,
una di riserva all'altra. Un'alimentazione almeno deve
essere in grado di assicurare la trasmissione di tutti
gli altoparlanti per trenta minuti consecutivi come
minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono essere
poste "in luogo sicuro" noto al personale
e facilmente raggiungibile dal personale stesso.
Capo III - Prescrizioni per la gestione
Art.9.
Gestione della sicurezza
1.Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità
di un edificio disciplinato dal presente regolamento,
deve nominare il responsabile delle attività
svolte all'interno(direttore della biblioteca, dell'archivio
o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto
alla sicurezza.
2.Il responsabile dell'attività deve provvedere
affinché nel corso della gestione non vengano
alterate le condizioni di sicurezza e in particolare:
- non siano superati gli affollamenti massimi previsti
per gli ambienti destinati a sale di consultazione
e lettura;
- siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili
le vie di esodo;
- siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione
di manutenzioni e risistemazioni.
3.Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve
intervenire affinché: a) siano mantenuti efficienti
i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività
le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altersì,
condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi
con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel
registro dei controlli di cui al punto 4;
b) siano mantenuti costantemente in buono stato gli
impianti presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati
di detti impianti nonché di tutte le condotte,
fogne e opere idrauliche, strettamente connesse al
funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'Istituto,
devono essere conservati in apposito fascicolo. In
particolare, per gli impianti elettrici, deve essere
previsto che un addetto qualificato provveda con la
periodicità stabilita dalle specifiche normative
CEI al loro controllo e manutenzione ed a segnalare
al responsabile dell'attività eventuali carenze
e/o malfunzionamenti, per gli opportuni provvedimenti.
Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere
annotata nel registro dei controlli e inserita nei
relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono
essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza
non superiore a tre anni;
c) siano tenuti in buono gli impianti di ventilazione,
di condizionamento e riscaldamento ove esistenti, prevedendo
in particolare una verifica periodica degli stessi
con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche
e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato
in conformità con quanto previsto dalle vigenti
normative;
d) sia previsto un servizio organizzato, composto da
un numero proporzionato di addetti qualificati, in
base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività,
esperti nrll'uso dei mezzi antincendio installati;
e) siano eseguite per il personale addetto all'attività,
periodiche riunioni di addestramento e di istruzione
sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché
esercitazioni di sfollamento dell'attività.
4.Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di
cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta
di un registro ove sono annotati tutti gli interventi
e i controlli relativi all'efficienza degli impianti
elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi
antincendio, nonché all'osservanza della normativa
relativa ai carichi di incendio nei vari ambienti dell'edificio
e nelle aree a rischio specifico.
Art.10.
Piani di intervento e istruzioni di sicurezza
1.Nelle attività di cui al comma 1 dell'art.1
devono essere predisposti adeguati piani di intervento
da porre in atto in occasione delle situazione di emergenza
ragionevolmente prevedibili.Il personale addetto deve
essere edotto sull'intero piano e, in particolare,
sui compiti affidati ai singoli.
2.Detti, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche
dell'attività, devono essere concepiti in modo
che in tali situazioni:
- siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo
evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
- con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito
tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un
piano prestabilito nonché la protezione del
materiale bibliografico;
- sia richiesto l'intervento dei soccorsi(Vigili del
fuoco, Forze dell'ordine, ecc.);
- sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere
i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti
le caratteristichr dell'edificio;
- sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate
sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione
dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli
impianti di emergenza, arresto delle installazioni
di ventilazione e condizionamento, azionamento dei
sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento
e quanto altro previsto nel piano di intervento.
3.Le istruzioni relative al comportamento del pubblico
e del personale in caso di emergenza vanno esposte
ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità
a quanto disposto nel decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e successive modifiche
e integrazioni.
4.All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata
una pianta di orientamento semplificata, che indichi
tutte le possibili vie di esodo.
5.All'ingresso dell'attività va esposta una pianta
dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni:
- scala e vie di esodo;
- mezzi di estinzione;
- dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione
del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto
di ventilazione e di condizionamento;
- eventuale quadro generale del sistema di rilevazione
e di allarme;
- impianti e locali a rischio specifico;
6.A cura del responsabile dell'attività dovrà
essere predisposto un registro dei controlli periodici
relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione
di sicurezza dei presidi antincendio, dell'osservanza
della limitazione dei carichi di incendio nei vari
ambienti della attività e delle aree a rischio
specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente
aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità
competente.
Capo IV - Deroghe
Art.11.
Deroghe
1.Ove per particolari ragioni di carattere tecnico o
speciali esigenze di tutela dei beni ai sensi della
legge 1o giugno 1939, n.1089, non sia possibile il
rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel
presente decreto in materia di sicurezza antincendi,
potrà essere avanzata domanda di autorizzazione
a realizzare impianti difformi da quelli prescritti
dal presente regolamento, corredata per le biblioteche
dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria
e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per
l'edilizia archivistica, con le procedure previste
dall'art.21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.577. Il Comitato
centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda
di autorizzazione e può avvalersi, ai sensi
del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Rebubblica 29 luglio 1982, n. 577, di esperti
nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Art.12.
Norme transitorie
1.Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente
art.1 punto 1 sono tenuti ad adeguarsi alle presenti
disposizioni non oltre 3 anni dalla pubblicazione del
presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
Art.13.
Disposizioni finali
1.Sono abrogati gli articoli 2,3 da 7 a 12, da 16 a
25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942,
n.1564 (pubblicato Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio
1943, n.8). Restano in vigore gli altri articoli che
siano compatibili con le disposizioni contenute nel
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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