DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 1995, N.250,
(G.U. 29-6-95, n.150)
DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA TRIBUTARIA
Art.1 PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI
1 Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento
delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali
pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-quinquies
del decreto-legge 30 settembre 1994, n.564, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.656,
è differito al 30 settembre 1995. Fino alla
stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini
di impugnativa, nonché quelli per ricorrere
avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo
2-quinquies. Per gli atti per i quali è stata
proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del
medesimo articolo 2-quinquies sono sospesi, fino alla
data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa
e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione
delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data
anteriore, deve essere presentata entro il termine
previsto per il pagamento.
2. Al comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge
30 settembre 1994, n.564, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n.656, le parole: <<17
novembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 dicembre 1994>>.
3. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento
induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni
imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge
2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n.154, continuano ad applicarsi
i coefficienti presuntivi approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.2 del 4 gennaio
1993.
4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo
7, comma l, del decreto-legge 29 aprile 1994, n.260,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno
1994, n.413, in materia di revisione delle circoscrizioni
territoriali degli uffici finanziari, è prorogato
al 31 dicembre 1996.
5. Il termine del 1o gennaio 1995 previsto dall'articolo
2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n.75, per l'efficacia della revisione
generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo,
delle rendite delle unità immobiliari urbane
e dei criteri di classamento, è prorogato al
1o gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano
ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate
in esecuzione del decreto del Ministro della finanze
20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.31 del 7 febbraio l990, e quelle stabilite con il
decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.568 e successive
modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo
9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133,
è sostituito dai seguenti: <<A decorrere
dal 1o gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità
immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate
con riferimento al "metro quadrato" di superficie
catastale. La suddetta superficie è definita
con il decreto del Ministro delle finanze previsto
dall'articolo 2, comma l, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n.750.
6. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi
8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è prorogato
al 31 dicembre 1996.
7. Il termine per il versamento dell'imposta comunale
sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non
residenti nel territorio dello Stato è fissato
al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi.
Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di
termini previsti da norme speciali.
8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma
1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507,
i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25 comma
2, dello stesso decreto legislativo aventi scadenza
al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino
al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali
siano più favorevoli per il comune.
9. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo
all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto
sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36,
comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino
al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato,
si applicano le norme e le tariffe già in vigore.
10. In deroga alle disposizioni dell'articolo 56, comma
7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507,
i contratti di appalto per la riscossione della tassa
per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che
i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti,
alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo
32 del citato decreto legislativo n.507 del 1993 e
sempre che le condizioni contrattuali siano più
favorevoli per il comune.
11. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo
alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n.507, è fissato al 30 settembre
1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente
deliberato, si applicano le norme e le tariffe precedentemente
in vigore. L'adozione nel termine del 30 settembre
1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli
enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti
finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e
1995.
11-bis. Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la
denuncia e il versamento della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'articolo
50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507,
e successive modificazioni ed integrazioni, è
ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995.
12. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n.507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: <<costituito unicamente
da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche>>
sono soppresse
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1-bis. Le società di capitale sono obbligate
a dichiarare l'identità dei titolari di quote
o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute
da altre società di capitale è fatto
obbligo di dichiarare l'identità delle persone
fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano
direttamente o indirettamente riferibili tale obbligo
non sussiste qualora la società che detiene
direttamente od indirettamente il controllo sia quotata
in una borsa valori dell'Unione europea amministrata
da un organismo indipendente, cui spetti il compito
di verificare la trasparenza e la regolarità
delle transazioni>>.
13. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione
e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo
72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.507, è differito al 30 settembre 1995.
14. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n.507, è fissato al 30 settembre
1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso
regolamento e delle relative tariffe, si applicano
le norme e le tariffe precedentemente in vigore, qualora
non diversamente deliberato. L'adozione nel termine
del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe
comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti
i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente
tenuti negli anni 1994 e 1995.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della
concessione del servizio di riscossione dei tributi,
delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici,
prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo
113 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n.43, resta fissato al 31 gennaio 1995.
Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni
di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi
comprese quelle relative ai compensi di riscossione
ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia
delle singole gestioni devono essere vincolate per
lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a
tale data, continuano ad avere efficacia le patenti
di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione
e messi notificatori, nonché i registri cronologici
di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.43 del 1988. Alla stessa data restano,
altresì, fissati i termini di scadenza dei contratti
di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti
le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.
Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo
del presente comma non è dovuta la tassa di
concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.
16. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43,
le parole <<di norma>> sono soppresse.
17. (Soppresso dalla legge di conversione).
18. Le disponibilità in conto competenza dei
capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli
3105,3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione
del Ministero delle finanze, non impegnate entro il
31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.
19. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n.547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n.644, è prorogato al 31 dicembre 1995.
20. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per
le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto
promiscuo di persone e di cose, azionati con motori
diesel di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge
30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, continua ad applicarsi
per l'anno 1995, in favore dei veicoli nuovi di fabbrica
immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al
31 dicembre 1992 e si applica per i primi tre periodi
di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi
veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal
pagamento della tassa speciale, prevista dal comma
5 del predetto articolo 65, si applica per i primi
tre periodi di pagamento della tassa automobilistica
anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli
destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose
muniti di impianto che consente la circolazione mediante
l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto,
nonché con gas metano, per i quali, dalla carta
di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno
1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione
civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo
entro il 31 dicembre dello stesso anno.
21. A fronte del regime di favore fiscale recato dal
comma 20, per compensazione e riequilibrio interno
dello stesso settore, relativamente al triennio 1995-1997,
l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale,
in vigore alla data del 1o gennaio 1995, è aumentato
del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno
1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi
che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa
nella misura maggiorata per un periodo complessivo
di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero,
in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in
occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi
tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda
a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere
corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono
nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza
della validità della tassa pagata nell'anno
1994.
22. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.66,
relative al regime agevolato per gli oli da gas per
autotrazione destinati al fabbisogno della provincia
di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine,
previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge
29 dicembre 1987, n.534, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n.47, continuano ad applicarsi
fino al 31 dicembre 1998.
23. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre
1993, n.489, è sostituito dal seguente:
<<1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6,
della legge 30 luglio 1990, n.218, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli
articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n.413,
è differito alla data del 31 dicembre 1995 per
gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento
perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995>>.
24. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990,
n.218, dopo le parole: <<ai conferimenti dell'azienda>>,
sono inserite le seguenti: <<ovvero di rami di
essa>>.
25. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al
31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni
sono esonerati dalle sanzioni di legge.
26. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio
di imprese e di arti e professioni relativa al 1994
si intende effettuata nei termini anche se presentata
entro il 20 luglio 1994.
27. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo l9-bis, comma 1, le parole: <<30
giugno 1995>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 ottobre 1995>>; b)all'articolo 21,
comma 3, le parole: <<30 giugno 1995>>
sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre
1995 >>; c)all'articolo 22, comma 11, le parole:
<<30 giugno 1995>> sono sostituite dalle
seguenti: <<31 ottobre 1995>>; d) all'articolo
43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: <<30
giugno 1995>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 ottobre 1995>>.
27-bis. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n.724 come modificato dall'articolo
27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85,
le parole: <<31 maggio 1995>> sono sostituite
dalle seguenti: <<31 ottobre 1995>>. Per
i soggetti che deliberano lo scioglimento o la trasformazione
tra il 1o giugno 1995 e il 31 ottobre 1995 resta ferma
l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 della
citata legge n.724 del 1994.
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