(G.U. 26-1-1995)
MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA PRIVATA.
SOMMARIO
Capo I
REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE
Art.1 - Modifica all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA
E DISPOSIZIONI VARIE
Art.2 - Disposizioni varie in materia di sanatoria e
d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo
Art.3 - Commissari ad acta
Art.4 - Norme in materia di pianificazione urbanistica
Art.5 - Norme transitorie e sanzionatorie
Art.6 - Definizione del contenzioso in materia di opere
pubbliche
Capo III
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE
DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
Art.7 - Modifica delle norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia
Art.8 - Semplificazione dei procedimenti in materia
urbanistico-edilizia
Art.9 - Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS
Art.10 - Differimento di termini di entrata in vigore
di disposizioni legislative ed abrogazione di norme
regolamentari
Art.11 - Norme edilizie per le comunità terapeutiche
Art.12 - Entrata in vigore
Capo I
REGOLARIZZAZIONE Dl VIOLAZIONI EDILIZIE
Art.1. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1994, N.724
1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, quarto periodo, le parole: <<dalla
data di entrata in vigore della presente legge>>
sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data
di scadenza del termine per la presentazione della
domanda>>;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: <<15
dicembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 dicembre 1994>>;
c) al comma 18 le parole: <<modificativi di quelli>>
sono sostituite dalle seguenti: <<modificative
di quelle>>;
d) alla tabella B, le parole: <<10.000 a mc.>>,
riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite
dalle seguenti: <<10.000 a mq.>>;
e) al titolo della tabella D sono soppresse le parole:
<<e degli oneri concessori>> e la parola:
<<dovuti>> è sostituita dalla seguente:
<<dovuta>>; alle lettere a), b) e c) sono
soppresse le parole: <<e degli oneri concessori.>>.
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA
E DISPOSIZIONI VARIE
Art.2. DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI SANATORIA E
D'INTERVENTO NELLE ZONE INTERESSATE DALL'ABUSIVISMO
1. Per le modalità di riscossione e versamento
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi
sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro
delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.207 del 5 settembre 1994, e in
data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini
per il versamento dell'importo fisso e della restante
parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n.724.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di rimborso
delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione.
All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante
utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo
di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente
per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle
oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n.724. La quota eccedente tali importi,
versata all'entrata dello Stato, è riassegnata,
con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici.
3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci
le somme versate a titolo di oneri concessori per la
sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo
del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono
impegnate in un apposito capitolo del titolo II della
spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per
far fronte ai costi di istruttoria delle domande di
concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un
ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi
per interventi di demolizione delle opere di cui agli
articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché
gli interventi di risanamento urbano ed ambientale
delle aree interessate dall'abusivismo.
4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio
delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano
i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore
a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati
da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei
soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale
in servizio nelle amministrazioni locali interessate,
le stesse possono avvalersi di liberi professionisti
o di strutture di consulenze e servizi.
5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione
sulle calamità naturali, è esclusa nei
casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti
abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque
soggette a rilevanti rischi di calamità naturali.
6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
come integrato dal presente decreto, le costruzioni
abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo
distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari,
fermi restando i divieti previsti nei commi 4 e 5 dell'art.9
della legge 1o marzo 1975, n.47, e successive modifiche
e integrazioni.
7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo
13 del decreto legge 12 gennaio 1988, n.2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n.68,
i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma
3.
Art.3. COMMISSARI AD ACTA
1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici,
ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, su richiesta
del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai
sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n.142,
su segnalazione del prefetto competente per territorio,
ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza
del sindaco.
2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione
di opere abusive è possibile avvalersi, per
il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il
Ministro della difesa.
Art.4. NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno l990,
n.142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali
siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici
generali vigenti e non adottino tali strumenti entro
diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.
In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio
è adottato, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano anche nei confronti degli organi
delle comunità montane e delle aree metropolitane
tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.>>.
2. All'articolo 39, della legge 8 giugno 1990, n.142,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis)
del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli
strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo
regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano
provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza
del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta
giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine,
l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione
al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche nei confronti degli organi delle
comunità montane e delle aree metropolitane.>>.
3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte
della regione e, ove prevista, della provincia o di
altro ente locale, avviene entro centottanta giorni
dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che
lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico
corredato della necessaria documentazione; decorso
infruttuosamente il termine, che può essere
interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani
si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione,
il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera
c-bis), della legge 8 giugno 1990, n.142, ridotto della
metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.
4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis), e
2-bis, della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificata
dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono
dal 1 gennaio 1995.
Art.5. NORME TRANSITORIE E SANZIONATORIE
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria
ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n.724, come integrato dal presente decreto gli atti
tra vivi, la cui nullità ai sensi dell'articolo
17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni
ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano
validità di diritto. Ove la nullità sia
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato
e trascritta, può essere richiesta la sanatoria
retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo
contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, sempreché
non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni
a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata
sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente
articolo è decurtato l'importo eventualmente
già versato per la registrazione dell'atto dichiarato
nullo.
2. Per gli atti di cui al secondo comma dell'articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, aventi per oggetto
fabbricati o porzione di fabbricati costruiti senza
concessione edilizia, ad esclusione di quelli per i
quali sia stata avanzata domanda di sanatoria entro
il 30 giugno 1987, la nullità è estesa
al caso di mancata allegazione di copia degli atti
attestanti l'adeguamento degli obblighi di cui all'articolo
2.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 si applicano
anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre
1993, n.560, nonché ai trasferimenti di immobili
di proprietà di enti di assistenza e previdenza.
Art.6. DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI OPERE
PUBBLICHE
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa
o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure
di affidamento o di esecuzione di opere di propria
competenza che per qualunque motivo risultino sospese,
anche in via di fatto, da almeno quattro mesi, ad eccezione
di casi di provvedimenti di sequestri adottati dall'autorità
giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.
2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di
tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti
all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali
che eventualmente hanno determinato la sospensione
dei lavori, la congruità degli aspetti economici
dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla
base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro
dei lavori pubblici.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei
lavori pubblici nomina una o più commissioni,
presiedute da un magistrato amministrativo o contabile
o da un avvocato dello Stato.
4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario
con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli
centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori
pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.
5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi
collegiali sono determinati con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro. La relativa spesa è posta a carico del
capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni
per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio
1995.
6. La commissione esamina le ragioni della sospensione
e formula al Ministro le proposte conseguenti entro
novanta giorni.
7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo,
la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere
ripresa e portata a conclusione.
8. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione
di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti
intervenute a seguito di norme, direttive o circolari,
la cui efficacia sia stata successivamente sospesa
o che siano state abrogate.
9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, ferme restando le rispettive competenze in ordine
all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono
chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo alle
procedure di affidamento e di realizzazione di lavori
di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni
indicate nel presente articolo.
10. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o
2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad
esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi
ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che,
pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo,
possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo,
anche su istanza delle imprese interessate.
11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del
Ministro dei lavori pubblici relativi alla costruzione
ed al funzionamento della commissione di cui al comma
3.
12. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente
articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS.
In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei
lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore
straordinario e degli organi che subentrano nei poteri
di questo.
13. I compensi spettanti ai componenti degli organi
collegiali nominati ai sensi del comma 12 gravano sugli
strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire
40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni
per l'esercizio 1995.
Capo III
NORME IN MATERIA Dl CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE
DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
Art.7. MODIFICA ALLE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ
URBANISTICO-EDILIZIA
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n.47, sono apportate
le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.
2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: <<quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori>>
sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale
termine, qualora non siano notificati i provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine
del sindaco perde efficacia.>>.
3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: <<al
direttore dei lavori>> sono inserite le seguenti:
<<, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi
titolo coinvolti nell'attività edilizia>>.
4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito
il seguente: <<Salva l'applicazione dell'articolo
10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione
di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione,
a spese del responsabile delle opere abusive.>>.
5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Quando la restituzione
in pristino non sia possibile o non consenta il recupero
dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di
cui al periodo precedente, l'amministrazione competente
impone il pagamento di una indennità determinata
con i criteri e le modalità previste dalle citate
leggi, 1o giugno 1939, n.1089, e 29 giugno 1939, n.1497.>>.
6. Il primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 è
sostituito dal seguente: <<In caso di annullamento
della concessione illegittimamente assentita ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n.493, come modificata dall'articolo 8 del decreto
legge 26 gennaio 1995, n.24, mediante silenzio-assenso,
il sindaco dispone la riduzione in pristino ed eventualmente,
qualora quest'ultima non sia possibile, applica una
sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale
delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato
dall'ufficio tecnico erariale sulla base dei correnti
valori di mercato.>>.
7. All'articolo 15, comma primo, dopo le parole: <<realizzazione
di>> sono inserite le seguenti <<varianti
non essenziali, nonché di>>.
8. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: <<Fanno eccezione
le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato
originarlo.>>.
9. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
<<Gli atti di cui al secondo comma del presente
articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati
di destinazione urbanistica, possono essere confermati
anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa,
mediante atto redatto nella stessa forma del precedente,
al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni
urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno
in cui è stato stipulato l'atto da confermare.>>.
10. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: <<, nonché i
ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.>>.
11. All'articolo 23, dopo il comma secondo è
inserito il seguente comma:
<<Il Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono
a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici
da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti
in conformità ai criteri ed alle specifiche
previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge
30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1994, n.133.>>.
12. All'articolo 26, comma terzo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: <<, salvo che nel caso
sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta.>>.
13. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
<<Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato
si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del
bene principale.>>.
14. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo
39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, al
comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti
dal seguente: <<Fatte salve le fattispecie previste
dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree
sottoposte a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato
dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni
dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.>>.
15. All'articolo 32 così come modificato dall'articolo
39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, dopo
il secondo comma è inserito il seguente:
<<Il rilascio della concessione edilizia o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili
soggetti alle leggi 1o giugno 1939, n.1089, 29 giugno
1939, n.1497, ed al decreto legge 27 giugno 1985 n.312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n.431, nonché in relazione a vincoli imposti
da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici,
a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche,
è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale
parere non venga reso entro centottanta giorni dalla
domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.>>.
16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo
comma, ultimo periodo, dalla legge 28 febbraio 1985,
n.47, il comma 2 dell'articolo 1-sexies del decreto
legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n.431, e le sanzioni amministrative
di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29
giugno 1939, n.1497, non si applicano nei casi di sanatoria
previsti dal presente decreto.
Art.8. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.10,
è sospeso fino al 30 giugno 1995.
2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata
afferenti le aree edificabili in base alle previsioni
degli strumenti urbanistici generali, con priorità
per le aree incluse, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nei programmi pluriennali di
attuazione approvati e ancorché scaduti.
3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n.47, per quelle di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n.457, nonché
per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria,
interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA
è dovuta nella misura del 4 per cento fino al
30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate
in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi
per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte
delle entrate derivanti dall'articolo 1.
4. L'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993 n.493, è sostituito dal seguente:
<<Art.4 (Procedure per il rilascio delle concessioni
edilizie). - 1. La domanda di concessione edilizia
si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla
data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego.
2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata
anche una relazione a firma del progettista che asseveri
la conformità degli interventi da realizzare
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché
il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.
3. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica
all'interessato il nominativo del responsabile del
procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n.241, e nei successivi quindici giorni, richiede
all'interessato le eventuali integrazioni documentali.
Non possono essere richieste ulteriori integrazioni
documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti
dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio
della concessione edilizia devono essere comunicati
anche al progettista.
4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero
della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria
secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto
1990, n.241, e formula una proposta motivata. L'organo
competente all'adozione del provvedimento finale provvede
entro i successivi trenta giorni.
5. Il titolare della concessione edilizia assentita,
ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori
dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa
corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi
della legge 28 gennaio 1977, n.10, calcolati in via
provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro
il termine di quindici giorni sulla base delle determinazioni
degli organi comunali.
6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare
la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione
delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi
di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una
copia dell'istanza presentata al comune per ottenere
l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data
di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti
di spettanza di terzi, da adottarsi allorché
si siano verificate le condizioni di cui al comma 1,
restano subordinati all'accertamento presso il comune
dell'effettivo decorso del termine previsto per il
silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta
del privato o mediante apposita dichiarazione giurata
resa dal progettista.
7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento
e il responsabile del procedimento rispondono in caso
di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo
diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione
esclusiva in materia è attribuita al giudice
amministrativo.
8. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati
della metà per i comuni con popolazione superiore
a ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione
superiore a centomila abitanti.>>.
Art.9. MISURE URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAS
1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico
istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n.143, mantiene la denominazione di ANAS.
2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS
e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore
straordinario è coadiuvato da quattro esperti,
nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe.
Il compenso degli esperti è fissato con le modalità
di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n.143.
3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8,
del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, l'ANAS
ha facoltà di assumere, attraverso pubblica
selezione con procedura abbreviata, fino a venticinque
unità con qualifica di dirigente tecnico, fino
a quindici unità con qualifica di dirigente
amministrativo, fino a venti unità con qualifica
di funzionario tecnico e fino a dieci unità
con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini
della copertura finanziaria delle assunzioni di cui
al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro,
possono essere apportate variazioni compensative nel
bilancio dell'ANAS.
4. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un
bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà
sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione
al momento della sua istituzione nella prima seduta
utile successiva alla sua costituzione. Gli importi
iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore
dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n.143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad
essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì
i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel
bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
5. Le somme a disposizione dell'ANAS iscritte in capitoli
di bilancio o in contabilità speciali e destinate
a servizi e finalità di istituto, nonché
al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo
dovuti al personale amministrato, non possono essere
sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti
dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'articolo
828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di
pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento
da parte del terzo né sospendono l'accreditamento
delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS.
6. Il pignoramento e i sequestri delle somme dell'ANAS
sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero
di tesoreria presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro
o il pignoramento delle somme indicate nel comma 8,
gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati
sono solidalmente responsabili per il riconoscimento
dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari
dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza
l'uso della normale diligenza.
8. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180.
9. Le competenze relative alle funzioni amministrative
concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione
di nuove infrastrutture autostradali e i compiti di
cui all'articolo 2 comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n.143, sono attribuite
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, che assume la denominazione di <<Direzione
generale della viabilità e mobilità urbana
ed extraurbana>>. A tale direzione generale,
costituita da sessanta unità ivi comprese tre
unità di livello dirigenziale, è preposto
un dirigente generale. La tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748,
è incrementata di un posto nella qualifica di
dirigente generale, di due posti nella qualifica di
dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di
dirigente amministrativo. Con successivo regolamento
sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento
della suddetta direzione generale, anche attraverso
l'istituzione di sezioni periferiche presso i provveditorati
regionali alle opere pubbliche. Alla copertura dei
relativi oneri si provvede con i proventi di cui agli
articoli 101, 208 e 228 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni. All'articolo
208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<e per
il funzionamento degli uffici della Direzione generale
della viabilità e mobilità urbana ed
extraurbana;>>.
Art.10. DIFFERIMENTO DI TERMINI DI ENTRATA IN VIGORE
DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED ABROGAZIONE DI NORME
REGOLAMENTARI
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n.360, si applicano a decorrere dal 1o marzo
1995. E' comunque consentita l'approvazione e l'omologazione
dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti
dal comma 8 dello stesso articolo 10.
Art.11. NORME EDILIZIE PER LE COMUNITÀ TERAPEUTICHE
1. Il comma 4-bis dell'articolo 128 del testo unico
sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309,
introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge
18 novembre 1994, n.633, è sostituito dai seguenti:
<<4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero
di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche
di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento
edificativo delle suddette comunità, necessario
per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo,
sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni
dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili
ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche.
Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977,
n.10. Le norme del presente comma si applicano anche
alle opere già realizzate, ovvero in corso di
realizzazione, per le quali sia già stata presentata
una richiesta di concessione o di autorizzazione in
sanatoria.
4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al
comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo
intervento edificativo per attività connesse
alle finalità della comunità terapeutica
sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il
vincolo è immodificabile anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
b) che lo statuto della comunità terapeutica
che attua l'intervento preveda espressamente la totale
assenza di finalità di lucro e l'attività
della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.
4-quater. Qualora la comunità terapeutica che
attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare
immobili per una capacità ricettiva superiore
alle duecento unità, questa deve procedere,
a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma
4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie
per il trattamento delle acque reflue provenienti dai
propri insediamenti residenziali.>>.
Art.12. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(c) 1996 notes