DECRETO LEGGE 29 APRILE 1995, N.139
(G.U. 29.4.95)
DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI PROROGA DEI TERMINI
RELATIVI AI PROCEDIMENTI PENALI IN FASE DI ISTRUZIONE
FORMALE ED IN TEMA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA
AGLI APPALTI
Art.1
1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n.271, come da ultimo modificato dalla legge
22 dicembre 1994, n.702, le parole: <<alla data
del 30 aprile 1995>> sono sostituite dalle seguenti:
<<alla data del 30 aprile 1996>>.
Art.2
1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n.646, come modificato dall'articolo 2-quinquies
del decreto-legge 6 settembre 1982, n.629, convertito,
con modificazioni, della legge 12 ottobre 1982, n.726,
e dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990, n.55,
le parole: <<e con l'ammenda pari a un terzo
del valore complessivo dell'opera rivenuta in appalto.>>
sono sostituite dalle seguenti: <<e con l'ammenda
non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa
in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo
del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.>>.
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